CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 marzo 2021
Cassazione n. 46099/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Bari con sentenza del 10 marzo 2021 ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 20 novembre 2014 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, aggravato dalla recidiva specifica reiterata infraquinquennale, commesso 1'8 dicembre 2012. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo di difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Il difensore rileva che la sentenza di primo grado era stata pronunciata in data 20 novembre 2014 e quella in grado di appello in data 10 marzo 2021, senza atti interruttivi fra tali due date, e che alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado era decorso il termie di sei anni. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il difensore, sul presupposto che il giudice del gravame può apportare ogni tipo di modifica anche in assenza di impugnazione, lamenta in modo generico la eccessività del trattamento sanzionatorio e chiede alla Corte di Cassazione di intervenire in tal senso. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il termine di prescrizione, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, alla data della sentenza di secondo grado non era ancora decorso. Ai sensi dell'art. 157, comma 1, cod. pen. "la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto". Il successivo comma 2 stabilisce che "per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o 2 '/H tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante". Per determinare il tempo necessario a prescrivere il reato, occorre, dunque, tener conto dell'aumento massimo delle circostanze aggravanti ad effetto speciale. Tale aumento per i reati punti con pena massima inferiore ai sei anni va applicato non già sul termine di sei anni, bensì sulla pena massima prevista. Invero, la previsione di cui alla parte finale dell'art. 157, comma 1, cod. pen. secondo cui il reato si estingue decorso "comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto" può trovare applicazione solo nel caso in cui, anche all'esito dell'aumento per le circostanze aggravanti ad effetto speciale, il termine risulti inferiore a sei anni (Sez. 3, n. 26868 del 19/04/2019, Cilente, Rv. 276016). Venendo al caso in esame, il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, è punito, nel massimo, con la pena di quattro anni di reclusione; su tale pena va calcolato l'aumento, ex art. 99 comma 4 cod. pen., di due terzi per la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, quale circostanza ad effetto speciale, sicché il termine di prescrizione minimo è pari ad anni 6 mesi 8 e quello massimo, tenuto conto della contestazione della recidiva ex art. 99 comma 4 seconda parte cod. pen., è pari ad anni 11 mesi 1 giorni 10. Nella presenta vicenda sono intervenuti anche atti interruttivi della prescrizione. Deve convenirsi che, così come indicato nel ricorso, in tema di prescrizione, in presenza di più atti interruttivi, perché possa ritenersi non verificata l'estinzione del reato, è necessario, non solo che non sia superato il termine massimo previsto nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 160 cod. pen., ma anche che, tra un atto interruttivo ed un altro, non sia superato il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen.: lo stesso art. 160 cod. pen, infatti, prevede che ad ogni atto interruttivo, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere, e che il termine massimo rappresenta solo il tetto che non può essere superato ( Sez. 5, n. 51475 del 04/10/2019, G., Rv. 277853). Nel caso in esame, tuttavia, fra la sentenza di primo grado pronunciata in data 20 novembre 2014 (atto interruttivo) e quella di secondo grado pronunciata in data 10 marzo 2021, non era ancora decorso il termine minimo di prescrizione di anni 6 e mesi 8. Il reato, pertanto, alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado, non era prescritto.3. Il secondo motivo relativo al trattamento sanzionatorio è inammissibile. La Corte di Appello ha adeguatamente motivato sia in ordine alla sussistenza della recidiva fondata su plurime condanne anche per reati gravi, sia in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di elementi positivi da valorizzare in tal senso in conformità del consolidato indirizzo di legittimità (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986) ed ha così confermato la pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione e euro 9000, 00 di multa. Il difensore ha articolato la censura, rubricata come erronea applicazione della legge penale e omessa motivazione, limitandosi, tuttavia a chiedere una mitigazione del trattamento sanzionatorio, senza individuare specifici vizi della sentenza impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca