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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44310/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2018 del TRIBUNALE di CREMONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale ha assolto, perchè non imputabile, [OSCURATO:PERSONA] dai reati di minacce e violazione di domicilio.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Brescia denunziando violazione di legge e vizi motivazionali sulla sussistenza della incapacità di intendere e volere, nonché sulla mancata applicazione di una misura di sicurezza.

Il ricorso è inammissibile.

I motivi sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Peraltro, le censure proposte con il primo motivo sono finalizzate a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità.

Quanto alla misura di sicurezza, il ricorrente si limita a contestare la mancata indicazione delle ragioni di insussistenza della pericolosità sociale, senza dedurre elementi concreti in base ai quali il Tribunale avrebbe dovuto vagliare i presupposti per l'applicazione dell'art. 222 cod. pen.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. osì deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il c nsigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2018 del TRIBUNALE di CREMONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale ha assolto, perchè non imputabile, [OSCURATO:PERSONA] dai reati di minacce e violazione di domicilio. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Brescia denunziando violazione di legge e vizi motivazionali sulla sussistenza della incapacità di intendere e volere, nonché sulla mancata applicazione di una misura di sicurezza. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Peraltro, le censure proposte con il primo motivo sono finalizzate a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Quanto alla misura di sicurezza, il ricorrente si limita a contestare la mancata indicazione delle ragioni di insussistenza della pericolosità sociale, senza dedurre elementi concreti in base ai quali il Tribunale avrebbe dovuto vagliare i presupposti per l'applicazione dell'art. 222 cod. pen. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. osì deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il c nsigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 44310/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris