Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 28713/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso La Corte rileva che nessuno è comparso per il ricorso n. 10 del ruolo e non è pervenuta in cancelleria nessuna comunicazione della mancata presenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 25 marzo 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari che ha rigettato l'istanza - avanzata ex artt. 665 cod. proc. pen. o in subordine ex art. 263 cod. proc. pen. - con cui si chiedeva la revoca del provvedimento del Pubblico ministero del 21 dicembre 2021 con il quale si intimò a [OSCURATO:PERSONA] - alla quale originariamente con il decreto genetico di sequestro preventivo dell'immobile era stata concessa la facoltà di uso dell'appartamento ubicato al primo piano - di lasciare l'immobile.

Si deduce la nullità dell'ordinanza impugnata perché oggetto della richiesta non sarebbe stata la restituzione dell'immobile, come indicato dal Giudice per le indagini preliminari, ma la revoca del provvedimento del Pubblico ministero, e la violazione del principio di proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va premesso che la procedura adottata dal giudice su istanza dei ricorrenti è quella relativa all'incidente di esecuzione, come si rileva dal richiamo all'art. 676 cod. proc. pen.

Inconferente è il riferimento all'art. 263 cod. proc. pen. che riguarda il sequestro probatorio.

Orbene, ai sensi dell'art. 676, comma 2, cod. proc. pen. il giudice dell'esecuzione decide ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con ordinanza senza formalità.

Avverso tale ordinanza è possibile solo proporre opposizione.

Pertanto, il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. poiché il provvedimento emesso ex art. 676 cod. proc. pen. non è impugnabile direttamente con il ricorso per cassazione, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari.

Nell'opposizione si valuterà se la procedura esperita sia conforme ai principi stabiliti da Sez.

U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938 -

01. P.Q.M.

Riqualificato il ricorso quale opposizione all'esecuzione dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso La Corte rileva che nessuno è comparso per il ricorso n. 10 del ruolo e non è pervenuta in cancelleria nessuna comunicazione della mancata presenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 25 marzo 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari che ha rigettato l'istanza - avanzata ex artt. 665 cod. proc. pen. o in subordine ex art. 263 cod. proc. pen. - con cui si chiedeva la revoca del provvedimento del Pubblico ministero del 21 dicembre 2021 con il quale si intimò a [OSCURATO:PERSONA] - alla quale originariamente con il decreto genetico di sequestro preventivo dell'immobile era stata concessa la facoltà di uso dell'appartamento ubicato al primo piano - di lasciare l'immobile. Si deduce la nullità dell'ordinanza impugnata perché oggetto della richiesta non sarebbe stata la restituzione dell'immobile, come indicato dal Giudice per le indagini preliminari, ma la revoca del provvedimento del Pubblico ministero, e la violazione del principio di proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che la procedura adottata dal giudice su istanza dei ricorrenti è quella relativa all'incidente di esecuzione, come si rileva dal richiamo all'art. 676 cod. proc. pen. Inconferente è il riferimento all'art. 263 cod. proc. pen. che riguarda il sequestro probatorio. Orbene, ai sensi dell'art. 676, comma 2, cod. proc. pen. il giudice dell'esecuzione decide ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con ordinanza senza formalità. Avverso tale ordinanza è possibile solo proporre opposizione. Pertanto, il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. poiché il provvedimento emesso ex art. 676 cod. proc. pen. non è impugnabile direttamente con il ricorso per cassazione, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari. Nell'opposizione si valuterà se la procedura esperita sia conforme ai principi stabiliti da Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938 - 01. P.Q.M. Riqualificato il ricorso quale opposizione all'esecuzione dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari. Così
Decreto Cassazione n. 28713/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris