CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33632/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inarnmissibilità del ricorso; L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 5 novembre 2020 ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (GUP, giudizio abbreviato) che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di arresto ed C 17.000,00 di ammenda, relativamente ai reati di cui agli art. 44, lettera C, 64, 71, 65, 72, 83 e 95 d.P.R. 380/2001, accertati il 14 settembre 2017. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 161, quarto comma, cod. proc. pen.). L'imputata dichiarava il domicilio per le notifiche nella sua abitazione (via delle rose n. 35, [OSCURATO:PERSONA]). L'avviso per l'udienza camerale veniva notificato al difensore della ricorrente in quanto la notifica nel domicilio dichiarato non era andata a buon fine, per l'assenza della destinataria. Per l'applicazione dell'art. 161, quarto comma, cod. proc. pen. la notifica alla destinataria deve essere impossibile. Nessun controllo per la concreta possibilità della notifica, nel domicilio dichiarato, risulta compiuto dal notificante. 2. 2. Violazione di legge (art. 157 cod. pen.); prescrizione dei reati prima della sentenza di appello. Il termine di inizio della prescrizione, nei reati edilizi, decorre dal momento dell'ultimazione delle opere ritenute abusive. L'unico dato individuato nelle sentenze di merito è la data del sopralluogo della P.G., il 13 settembre 2017, manca qualsiasi accertamento della data di ultimazione dei lavori; per la stessa sentenza alcune opere si presentavano già ultimate e risalenti nel tempo. Al momento del sopralluogo della P.G. il termine di prescrizione di anni 4 era già decorso.2. 3. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. La sentenza della Corte di appello erra nell'individuare la ricorrente proprietaria quale committente delle opere abusive. La proprietaria del terreno può essere ritenuta responsabile solo se sussistono ulteriori elementi della sua partecipazione alla costruzione abusiva, non è sufficiente la sola qualifica di proprietaria. Nessun indice ulteriore risulta individuato dalla sentenza impugnata. 2. 4. Carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 62 bis e 133 cod. pen.). La Corte di appello ha omesso di valutare gli elementi positivi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Una richiesta di condono per precedenti opere abusive non può considerarsi un elemento negativo, ma un sicuro indice positivo per la volontà di regolarizzare le opere. La motivazione della sentenza risulta contraddittoria sul punto. Ha quindi chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. Nel ricorso si ripropongono in modo generico ed aspecifico le stesse argomentazioni dell'appello, senza critiche alle argomentazioni della sentenza di appello. Ricorso peraltro articolato in fatto, senza specifiche critiche di legittimità alla decisione impugnata. 4. Relativamente al primo motivo si deve rilevare che il ricorrente reitera la stessa questione già dichiarata infondata dalla sentenza impugnata, senza prospettare vizi di legittimità. Infatti, "L'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen." (Sez. U, Sentenza n. 58120 del 22/06/2017 Ud. (dep. 29/12/2017) Rv. 271772 - 01). 5. Relativamente all'eccezione della prescrizione e all'accertamento della data di commissione dei reati il motivo risulta proposto solo in Cassazione e risulta, quindi, inammissibile. La ricorrente non specifica in modo sufficiente quale sia la data incontrovertibile di commissione dei reati, in relazione alle prove acquisite in giudizio, ma in modo alquanto confuso e generico ritiene alcune opere (nemmeno indica quali e se sono dotate di autonomia) completate in precedenza. Pone la questione in maniere dubitativa, ipotetica, come un difetto di accertamento del giudice di merito e non come una prospettazione certa. Deve sul punto confermarsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione: "Il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di riscontrare le sue affermazioni fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato è stato consumato in data anteriore a quella contestata, e non smentiti né smentibili da altri elementi di prova acquisiti al processo" (Sez. 4, Sentenza n. 47744 del 10/09/2015 Ud., dep. 02/12/2015, Rv. 265330 - 01). 6. Sulla individuazione quale responsabile della ricorrente, proprietaria dell'immobile, la sentenza impugnata adeguatamente motiva, unitamente alla decisione di primo grado in doppia conforme, rilevando che la ricorrente oltre ad essere la proprietaria ha, anche, la disponibilità dell'immobile (vedi Sez. 3 - , Sentenza n. 24138 del 27/04/2021 Ud., dep. 21/06/2021, Rv. 281540).Il ricorso in modo generico si limita a ribadire l'assenza di prove sulla committenza dei lavori edili abusivi, senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). Inoltre, l'osservazione della ricorrente nel ricorso per cassazione (non sono io la committente dei lavori; già prospettata con i motivi di appello), è una valutazione - soggettiva - tendente a prospettare una possibilità di interventi di terzi anonimi, ma si tratta di un evidente dubbio soggettivo, scollegato da qualsiasi atto processuale, non dimostrato davanti al giudice di merito; quindi non può essere considerato dalla Corte di legittimità, in assenza di elementi probatori, non indicati nel ricorso e riferibili ad atti del processo (vedi espressamente Cassazione, Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 260409: «La regola dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali»). 7. Manifestamente infondato anche l'ulteriore motivo sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello adeguatamente motiva rilevando l'assenza di elementi positivi e considerando il comportamento processuale della ricorrente e la sussistenza di precedenti opere abusive risultantfa dalle domande di condono.Le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena, per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, o nel minimo edittale, il diniego di riconoscimento delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione ([OSCURATO:PERSONA]. 3, n. 44883 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagame