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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15502/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al dolo del delitto di calunnia è generico nella parte in cui la censura non tiene in considerazione come la conferma della condanna segua la decisione del primo giudice che proprio in punto di elemento soggettivo ha avuto modo di apprezzarne la sussistenza (punto n. 3, pagg. 7 e 8 sentenza del Tribunale); rilevato, infatti, che, sul piano generale ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d'appello, siffatta decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, quando l'iter motivazionale di entrambe si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico- giuridiche pienamente convergenti (ex multis, Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061) e che detta integrazione si verifica, non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, per tutte, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615); osservato che adeguata risulta la motivazione in tali termini espressa nella parte in cui è stata posta in rilievo la volontaria condotta.on la consapevolezza dell'innocenza di colui che implicitamente aveva incolpato attraverso la falsa denuncia di smarrimento del blocchetto di assegniial fine di impedire l'incasso di quello direttamente consegnato a [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c:ondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al dolo del delitto di calunnia è generico nella parte in cui la censura non tiene in considerazione come la conferma della condanna segua la decisione del primo giudice che proprio in punto di elemento soggettivo ha avuto modo di apprezzarne la sussistenza (punto n. 3, pagg. 7 e 8 sentenza del Tribunale); rilevato, infatti, che, sul piano generale ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d'appello, siffatta decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, quando l'iter motivazionale di entrambe si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico- giuridiche pienamente convergenti (ex multis, Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061) e che detta integrazione si verifica, non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, per tutte, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615); osservato che adeguata risulta la motivazione in tali termini espressa nella parte in cui è stata posta in rilievo la volontaria condotta.on la consapevolezza dell'innocenza di colui che implicitamente aveva incolpato attraverso la falsa denuncia di smarrimento del blocchetto di assegniial fine di impedire l'incasso di quello direttamente consegnato a [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c:ondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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