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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24356/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che si riporta alla requisitoria scritta e conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. E' impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale della stessa città ha riconosciuto la penale responsabilità per la violazione della legge sugli stupefacenti quanto a [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo e per diversi reati fine (artt. 74, commi 1, 2, 3, 4 - 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, capo 6) artt.81 cpv. cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, capo 11) artt.110 cod. pen. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, capo 12) artt.110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, capo 28) artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, Capo 40) artt. 81 cpv. cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, Capo 41) artt.110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, capo 42) art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, capo 60) artt.81 cpv., 110 cod. pen. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990) e quanto ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di acquisto di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), di cui al capo 64) della rubrica.

2. I ricorsi, presentati dai rispettivi difensori di fiducia, sono affidati ai motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] impugna con un unico, complesso, motivo.

Dopo aver accennato preliminarmente al fatto e alle motivazioni sottese al ricorso, sostiene che la chiave di lettura fornita dalla Corte d'appello, laddove assegna al ricorrente un ruolo rilevante nella compartecipazione criminosa per il reato ancora sub iudice, si risolve nel richiamare, sia pur indirettamente, quella partecipazione al sodalizio associativo escluso ab origine a seguito degli elementi raccolti in sede di istruttoria dibattimentale, sul rilievo che il ricorrente è comparso solo in relazione alla contestazione episodica di cui al capo n. 64), avendo accompagnato Milo e Rosalba a Napoli durante uno dei viaggi compiuti settimanalmente da parte dei medesimi presso il capoluogo partenopeo al fine di operare degli approvvigionamenti di sostanza stupefacente.

Denuncia pertanto la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità ed assume che comunque il trattamento sanzionatorio, in presenza della configurabilità del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, poteva essere maggiormente mitigato.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] impugna con tre motivi.

2.2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 nonché in relazione alla partecipazione associativa dell'imputato.

Sostiene che la Corte di Appello, nel trattare il tema della responsabilità penale del ricorrente in ordine al reato di partecipazione al sodalizio capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe assolto l'onere della motivazione, essendosi limitata a richiamare il contenuto della sentenza di primo grado e le risultanze delle attività di intercettazione telefonica ed ambientale.

In tal modo, la Corte di merito avrebbe ritenuto la sussistenza della partecipazione associativa del prevenuto, pur in assenza di un rapporto di collaborazione stabile e continuativo dello stesso, ma soprattutto in mancanza di prova della adesione del ricorrente al sodalizio criminale.

Assume che la lettura che il giudice d'appello ha offerto dei reati contestati ai capi 6, 12, 28, 40 e 60 contrasterebbe sia con il dettato normativo che con la costante giurisprudenza di legittimità.

Aggiunge che - pur attribuendo l'importanza dovuta agli approvvigionamenti eseguiti nell'arco di due mesi dal ricorrente e, comunque, non interpretabili in modo univoco né inequivocabilmente indicativi della volontà dello stesso di contribuire ad incrementare il traffico illecito e gli affari illeciti del gruppo - le condotte poste in essere dal prevenuto sarebbero esclusivamente riconducibili nell'ambito di una attività individuale di spaccio.

2.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento ai capi 6), 12), 28) e 60) della rubrica.

Prospetta che le censure sollevate dalla difesa dell'imputato avverso l'affermazione di responsabilità di cui alla sentenza di primo grado per le contestazioni elevate nei capi di incolpazione suddetti non sono state in alcun modo superate dai giudici di appello che si sarebbero limitati a ripercorrere l'iter argomentativo del Tribunale in assenza di valutazione autonoma.

2.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato inquadramento dell'associazione nell'ipotesi meno grave di cui all' art. 74, comma 6.

Argomenta che la potenzialità e la concreta offensività delle condotte accertate nel caso in esame risultano essere di minimo disvalòre: analogamente la valutazione del momento genetico dell'associazione, da intendersi quale valutazione dello scopo sotteso ab origine alla costituzione del sodalizio, che non può che essere quella della costituzione al solo scopo di commettere cessioni di stupefacente di lieve entità, tenuto, altresì, conto dei quantitativi che effettivamente potevano essere procurati.

I Giudici di secondo grado sul punto nulla avrebbero riferito essendosi limitati ad affermare che il sodalizio, come risulta in maniera inequivoca dalle captazioni ambientali e telefoniche, era connotato da un sistema di approvvigionamento costante, frequente ed imponente che aveva ad oggetto sostanze eterogenee ed in quantitativi sempre notevoli importati dal napoletano con contatti e scambi del sodalizio romano con altre realtà criminali e flussi di significativo denaro, circostanza che porterebbe ad escludere la configurabilità della fattispecie associativa lieve.

Obietta il ricorrente che le quantità oggetto di cessione sono risultate modeste e, comunque, come ritenuto dai Giudici di primo e secondo grado in sentenza, i reati sarebbero stati sussunti nell'alveo di cui al quinto comma dell'art.73, cosicché l'associazione sarebbe stata costituita per commettere i fatti descritti al comma sesto dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Iniziando dal motivo di ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], va ricordato che la Corte di merito, nel confermare la penale responsabilità del ricorrente, per il reato di cui al capo 64), ha osservato come l'impianto probatorio fosse sostanzialmente sostenuto dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, comprovanti il concorso del ricorrente nel reato, avendo egli partecipato in data 3 marzo 2014 a un viaggio a Napoli, in auto, con i capi dell'associazione, Milo e Rosalba, finalizzato a un rifornimento di droga.

Per come si evince dal testo della sentenza impugnata, la Corte di merito ha annotato che dalle intercettazioni - riportate nella sentenza di primo grado e, nelle parti più significative, anche nella sentenza d'appello - emergeva che il ricorrente non si era limitato a una presenza meramente passiva, ma aveva discusso con il Milo circa il quantitativo di sostanza stupefacente che avrebbero ricevuto dai referenti napoletani.

Sulla base del compendio probatorio, dunque, la Corte territoriale ha tratto logico argomento per ritenere che la presenza del ricorrente nella autovettura, tenuto conto dell'importanza e della delicatezza dei viaggi di rifornimento, non fosse certamente casuale, avendo egli non soltanto partecipato attivamente alla discussione con il Milo e il Rosalba in ordine ai meccanismi dell'associazione, ma si era impegnato con il Milo a rassicurare il Raffone sui pagamenti da parte del primo, con ciò manifestando piena consapevolezza della finalità del viaggio ed assumendo un ruolo tutt'altro che passivo nell'operazione e, anzi, di contributo rilevante.

Nel pervenire a tale conclusione, la Corte distrettuale si è attenuta al principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (ex multis, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 02).

Ciò posto, il ricorrente, da un lato, non si è affatto confrontato con la motivazione espressa dalla sentenza impugnata, confezionando un motivo di ricorso estremamente generico e, dall'altro, ha speso argomenti non pertinenti, tenuto conto che la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è stata riconosciuta in relazione a sostanza stupefacente (detenzione di cocaina) diversa da quella, invero notevole, relativa la traffico di hashish, per il quale il ricorrente ha riportato la più grave condanna.

Anche la flebile doglianza relativa al trattamento sanzionatorio è aspecifica posto che la Corte romana, quanto alla determinazione della pena, ha sottolineato la gravità del reato, stante il quantitativo molto elevato di sostanza stupefacente, e la significativa capacità a delinquere del reo, quale emersa anche dai numerosi precedenti penali, peraltro anche recenti e specifici.

Sotto entrambi gli aspetti, quindi, il motivo di ricorso, oltre che aspecifico, deve ritenersi manifestamente infondato.

3. Passando ad esaminare la posizione del Minnocci, in ordine al primo motivo di ricorso relativo alla sua ritenuta partecipazione al reato associativo, partecipazione che il ricorrente contesta, occorre premettere come la Corte territoriale abbia precisato che il presente processo costituisce una costola, relativa agli imputati che non hanno formulato richiesta di riti alternativi, di altro più ampio procedimento che ha visto la definizione delle posizioni processuali dei promotori, organizzatori e dirigenti dell'associazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre a numerosi partecipi, sottolineando come sia passato in giudicato l'accertamento relativo alla sussistenza dell'associazione finalizzata al narcotraffico, come pure il ruolo di vertice dei predetti Milo, Rosalba e Palernni.

Incontestata l'esistenza del sodalizio criminoso, la tesi del ricorrente è che egli agisse per proprio conto cosicché, in assenza di un rapporto di collaborazione stabile e continuativo con gli appartenenti all'organizzazione, la sua partecipazione all'associazione sarebbe stata desunta pur in mancanza della prova della adesione del ricorrente al sodalizio criminale. , Tuttavia, la Corte di merito ha registrato come dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali emergesse un compendio probatorio assolutamente concludente nel senso della partecipazione del ricorrente all'associazione, posto che i sodali utilizzavano un linguaggio criptico, ma di facile interpretazione, quanto ai riferimenti alla sostanza stupefacente e agli associati coinvolti, soprattutto perché accompagnato da spostamenti e incontri che rendevano di inequivoca lettura il "parlato".

Richiamando i condivisi approdi cui era pervenuto il giudice di primo grado, la Corte distrettuale ha sottolineato come i reati-fine contestati al ricorrente ai capi 6, 12, 28, 40 e 60, rendessero, con evidenza, la prova della piena consapevolezza da parte del prevenuto dell'esistenza del sodalizio e dei relativi meccanismi di funzionamento e della collaborazione effettivamente intrapresa con il gruppo attraverso la cui organizzazione il ricorrente perseguiva anche le proprie finalità individuali, affermando come fosse sintomatico di ciò il fatto che il ricorrente venisse contattato sempre al rientro dei capi dell'organizzazione dai viaggi di rifornimento a Napoli, che conoscesse parte dei sodali, con cui aveva rapporti, e che si fosse sempre mostrato assolutamente pronto e disponibile alle esigenze dei capi, quanto alla consegna dello stupefacente.

A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, costituisce prova della partecipazione al reato associativo, che può essere superata soltanto con la contraria dimostrazione dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 02).

Ciò posto, la Corte territoriale, nella complessiva valutazione del materiale probatorio in precedenza riassunto, con specifico riferimento alla posizione del ricorrente, ha tenuto conto che, nell'ambito di una struttura organizzata, non assumono rilievo gli scopi soggettivi e personali, perseguiti da ciascun partecipe, atteso che ciò che distingue la fattispecie associativa è il mezzo con cui le diverse finalità personali vengono perseguite (Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, dep. 2019, Morabito, Rv. 276068 - 02).

Pertanto, la Corte di merito ha anche chiarito che non è di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale; non è richiesto, dunque, che le condotte delittuose dei singoli, di cui all'art. 73 del d.P.R. medesimo, siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel programma criminoso della stessa (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269150 - 01).Ne consegue che, una volta dimostrata, come nel caso in esame, l'esistenza di una associazione per delinquere e individuati gli elementi, anche indiziari, sulla base dei quali possa ragionevolmente affermarsi la cointeressenza di taluno nelle attività dell'associazione stessa e quindi la partecipazione alla vita di quest'ultima, non occorre anche la dimostrazione del ruolo specifico svolto da un determinato soggetto nell'ambito dell'associazione, potendosi la partecipazione al sodalizio criminoso, per sua stessa natura, realizzarsi nei modi più svariati, la cui specificazione non è richiesta dalla norma incriminatrice e non può, quindi, essere richiesta nemmeno nella sentenza di condanna (Sez. 2, n. 43632 del 28/09/2016, Capuano, Rv. 268317 - 01; Sez. 5, n. 35479 del 07/06/2010, P., Rv. 248171 - 01).

Al completo quadro probatorio offerto dalla Corte di merito, che ha argomentato adeguatamente e senza vizi di manifesta illogicità la partecipazione dell'imputato all'associazione, respingendo minuziosamente (v. da pag. 12 a 15 della sentenza impugnata) le obiezioni sollevate con i motivi di appello, il ricorrente, oltre a prospettare deduzioni generiche e manifestamente infondate, articola profili di censura che sono stati già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

4. Anche il secondo motivo è inammissibile.

Con esso il ricorrente contesta l'affermazione di responsabilità in ordine ai capi 6, 12, 28, e 60 della rubrica.

Tuttavia, al cospetto di una compiuta motivazione (v. pag. 10, 11 e 12 della sentenza impugnata) articolata dalla Corte d'appello con specifico riferimento ad ogni capo di imputazione contestato e fondata sulle prove desunte dalle intercettazioni, delle quali sono state riportate i significativi esiti, il ricorrente svolge doglianze generiche, sostenendo apoditticamente che il Giudice d'appello si sarebbe limitato a reiterare gli argomenti sviluppati dal giudice di primo grado, senza alcuna concreta e specifica indicazione di quali fossero i punti decisivi che sarebbero stati omessi nello svolgimento della motivazione della sentenza impugnata.

5. Inammissibile, perché non consentito e manifestamente infondato, è anche il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente reclama l'applicabilità della fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo che si fosse al cospetto di un'associazione per delinquere costituita per commettere fatti di lieve entità in materia di traffico delle sostanze stupefacenti.

A questo proposito, la Corte distrettuale ha correttamente chiarito come non fosse dirimente, ai fini dell'invocata derubricazione, la circostanza che l'organizzazione fosse finalizzata allo spaccio al minuto, tanto sul logico ed argomentato rilievo secondo il quale tutte le organizzazioni di narcotraffico hanno lo spaccio al minuto quale finalità ultima, ma che, al fine di verificare la natura dell'associazione, va valutato il momento genetico nel senso che la organizzazione deve essere stata costituita al fine di commettere esclusivamente cessioni di modica quantità.

Infatti, come la Corte ha già ritenuto (Sez. 3, n. 32485 del 24/05/2022, Chiorazzi, in motivazione) la ratio della disposizione di cui al sesto comma, risiede nel fatto che il legislatore ha delineato la fattispecie in esame richiedendo che l'associazione sia "costituita" per commettere i reati descritti dall'articolo 73, comma 5, e conferendo perciò primaria rilevanza al momento genetico di essa, ossia attribuendo rilievo al tempo della costituzione del sodalizio, con la conseguenza che la "lieve entità" dello spaccio caratterizza e tipicizza la struttura associativa sin dalla sua nascita e deve investire in primo luogo il momento dell'approvvigionamento, che rappresenta la fase iniziale ed essenziale del traffico, che deve poi essere svolto o programmato, mantenendo l'iniziale configurazione, in via continuativa.

Siccome il reato di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, articolo 74, allo stesso modo di tutte le fattispecie associative, è un reato di pericolo, ne deriva che il maggiore o minore grado di pericolosità dell'associazione non può essere legato solo ai singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma deve tener conto della potenzialità dell'organizzazione di procurarsi quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti e tale dato costituisce la cifra che consente di diversificare l'associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti cosiddetta tipica o ordinaria (articolo 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990) da quella costituita e successivamente mantenuta in vita "per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73" (articolo 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990).

In altri termini, non pare possibile ancorare il concetto di minore offensività di un'associazione finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti privilegiando esclusivamente la fase della finalizzazione del programma di delinquenza, ossia assegnando rilevanza alla sola fase terminale costituita dalle cessioni della droga.

E' necessario invece che il concetto di maggiore o minore pericolosità dell'associazione, caratterizzante rispettivamente il fatto tipico descritto dal modello legale di cui al primo o al quarto comma, in ragione della diversa tipologia della sostanza, o al sesto comma dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, faccia leva su indici sintomatici del maggiore o minore grado di offensività che sprigioni dal sodalizio sin dal momento della sua costituzione, indici come, ad esempio, il collegamento della struttura associativa con stabili e sicuri canali di approvvigionamento, la consistenza di tali approvvigionamenti, il numero e la frequenza delle cessioni di droga, il numero dei clienti, il controllo di una parte di territorio (cd.

"piazza di spaccio"), il grado di professionalità dei committenti e dei fornitori, la consistenza della struttura organizzativa, la eterogeneità nonché la qualità e quantità della sostanza stupefacente trafficata, in maniera che tali indici, alternativi tra loro, depongano - in considerazione dei mezzi, della modalità o delle circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze - per la programmazione e l'eventuale realizzazione di fatti di lieve entità.

Nel caso in esame, invece, emerge, dal testo della sentenza impugnata, che il sodalizio, come è risultato in maniera inequivoca dalle captazioni ambientali e telefoniche, era connotato da un sistema di approvvigionamento costante, frequente e imponente, che aveva ad oggetto sostanze eterogenee e in quantitativi sempre notevoli, importati peraltro dal napoletano e, quindi, da altra regione, circostanza questa che determinava contatti e scambi del sodalizio romano con altre realtà criminali nazionali e flussi significativi di denaro.

Queste considerazioni sono state ritenute dalla Corte territoriale, con logica e adeguata motivazione, tali da escludere ex se la configurabilità della fattispecie associativa lieve, comportando la manifesta infondatezza della doglianza.

Sulla base di ciò, la Corte di merito ha compiuto, inoltre, una valutazione che si risolve in un accertamento di fatto adeguatamente motivato e privo di vizi di manifesta illogicità, rispetto al quale non è consentita alcuna censura in sede di giudizio di legittimità perché, da un lato, il motivo di ricorso è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato devoluto alla Corte di cassazione e, dall'altro, è avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito, non potendo la circostanza che, in taluni casi, sia stata riconosciuta la fattispecie di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 essere stimata decisiva, in quanto scollegata dalla valutazione del momento genetico di costituzione dell'associazione per delinquere, la quale, peraltro, risulta aver movimentato anche cospicui quantitativi di sostanze stupefacenti.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, det

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che si riporta alla requisitoria scritta e conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale della stessa città ha riconosciuto la penale responsabilità per la violazione della legge sugli stupefacenti quanto a [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo e per diversi reati fine (artt. 74, commi 1, 2, 3, 4 - 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, capo 6) artt.81 cpv. cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, capo 11) artt.110 cod. pen. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, capo 12) artt.110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, capo 28) artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, Capo 40) artt. 81 cpv. cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, Capo 41) artt.110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, capo 42) art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, capo 60) artt.81 cpv., 110 cod. pen. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990) e quanto ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di acquisto di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), di cui al capo 64) della rubrica. 2. I ricorsi, presentati dai rispettivi difensori di fiducia, sono affidati ai motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] impugna con un unico, complesso, motivo. Dopo aver accennato preliminarmente al fatto e alle motivazioni sottese al ricorso, sostiene che la chiave di lettura fornita dalla Corte d'appello, laddove assegna al ricorrente un ruolo rilevante nella compartecipazione criminosa per il reato ancora sub iudice, si risolve nel richiamare, sia pur indirettamente, quella partecipazione al sodalizio associativo escluso ab origine a seguito degli elementi raccolti in sede di istruttoria dibattimentale, sul rilievo che il ricorrente è comparso solo in relazione alla contestazione episodica di cui al capo n. 64), avendo accompagnato Milo e Rosalba a Napoli durante uno dei viaggi compiuti settimanalmente da parte dei medesimi presso il capoluogo partenopeo al fine di operare degli approvvigionamenti di sostanza stupefacente. Denuncia pertanto la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità ed assume che comunque il trattamento sanzionatorio, in presenza della configurabilità del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, poteva essere maggiormente mitigato. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] impugna con tre motivi. 2.2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 nonché in relazione alla partecipazione associativa dell'imputato. Sostiene che la Corte di Appello, nel trattare il tema della responsabilità penale del ricorrente in ordine al reato di partecipazione al sodalizio capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe assolto l'onere della motivazione, essendosi limitata a richiamare il contenuto della sentenza di primo grado e le risultanze delle attività di intercettazione telefonica ed ambientale. In tal modo, la Corte di merito avrebbe ritenuto la sussistenza della partecipazione associativa del prevenuto, pur in assenza di un rapporto di collaborazione stabile e continuativo dello stesso, ma soprattutto in mancanza di prova della adesione del ricorrente al sodalizio criminale. Assume che la lettura che il giudice d'appello ha offerto dei reati contestati ai capi 6, 12, 28, 40 e 60 contrasterebbe sia con il dettato normativo che con la costante giurisprudenza di legittimità. Aggiunge che - pur attribuendo l'importanza dovuta agli approvvigionamenti eseguiti nell'arco di due mesi dal ricorrente e, comunque, non interpretabili in modo univoco né inequivocabilmente indicativi della volontà dello stesso di contribuire ad incrementare il traffico illecito e gli affari illeciti del gruppo - le condotte poste in essere dal prevenuto sarebbero esclusivamente riconducibili nell'ambito di una attività individuale di spaccio. 2.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento ai capi 6), 12), 28) e 60) della rubrica. Prospetta che le censure sollevate dalla difesa dell'imputato avverso l'affermazione di responsabilità di cui alla sentenza di primo grado per le contestazioni elevate nei capi di incolpazione suddetti non sono state in alcun modo superate dai giudici di appello che si sarebbero limitati a ripercorrere l'iter argomentativo del Tribunale in assenza di valutazione autonoma. 2.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato inquadramento dell'associazione nell'ipotesi meno grave di cui all' art. 74, comma 6. Argomenta che la potenzialità e la concreta offensività delle condotte accertate nel caso in esame risultano essere di minimo disvalòre: analogamente la valutazione del momento genetico dell'associazione, da intendersi quale valutazione dello scopo sotteso ab origine alla costituzione del sodalizio, che non può che essere quella della costituzione al solo scopo di commettere cessioni di stupefacente di lieve entità, tenuto, altresì, conto dei quantitativi che effettivamente potevano essere procurati. I Giudici di secondo grado sul punto nulla avrebbero riferito essendosi limitati ad affermare che il sodalizio, come risulta in maniera inequivoca dalle captazioni ambientali e telefoniche, era connotato da un sistema di approvvigionamento costante, frequente ed imponente che aveva ad oggetto sostanze eterogenee ed in quantitativi sempre notevoli importati dal napoletano con contatti e scambi del sodalizio romano con altre realtà criminali e flussi di significativo denaro, circostanza che porterebbe ad escludere la configurabilità della fattispecie associativa lieve. Obietta il ricorrente che le quantità oggetto di cessione sono risultate modeste e, comunque, come ritenuto dai Giudici di primo e secondo grado in sentenza, i reati sarebbero stati sussunti nell'alveo di cui al quinto comma dell'art.73, cosicché l'associazione sarebbe stata costituita per commettere i fatti descritti al comma sesto dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Iniziando dal motivo di ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], va ricordato che la Corte di merito, nel confermare la penale responsabilità del ricorrente, per il reato di cui al capo 64), ha osservato come l'impianto probatorio fosse sostanzialmente sostenuto dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, comprovanti il concorso del ricorrente nel reato, avendo egli partecipato in data 3 marzo 2014 a un viaggio a Napoli, in auto, con i capi dell'associazione, Milo e Rosalba, finalizzato a un rifornimento di droga. Per come si evince dal testo della sentenza impugnata, la Corte di merito ha annotato che dalle intercettazioni - riportate nella sentenza di primo grado e, nelle parti più significative, anche nella sentenza d'appello - emergeva che il ricorrente non si era limitato a una presenza meramente passiva, ma aveva discusso con il Milo circa il quantitativo di sostanza stupefacente che avrebbero ricevuto dai referenti napoletani. Sulla base del compendio probatorio, dunque, la Corte territoriale ha tratto logico argomento per ritenere che la presenza del ricorrente nella autovettura, tenuto conto dell'importanza e della delicatezza dei viaggi di rifornimento, non fosse certamente casuale, avendo egli non soltanto partecipato attivamente alla discussione con il Milo e il Rosalba in ordine ai meccanismi dell'associazione, ma si era impegnato con il Milo a rassicurare il Raffone sui pagamenti da parte del primo, con ciò manifestando piena consapevolezza della finalità del viaggio ed assumendo un ruolo tutt'altro che passivo nell'operazione e, anzi, di contributo rilevante. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte distrettuale si è attenuta al principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (ex multis, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 02). Ciò posto, il ricorrente, da un lato, non si è affatto confrontato con la motivazione espressa dalla sentenza impugnata, confezionando un motivo di ricorso estremamente generico e, dall'altro, ha speso argomenti non pertinenti, tenuto conto che la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è stata riconosciuta in relazione a sostanza stupefacente (detenzione di cocaina) diversa da quella, invero notevole, relativa la traffico di hashish, per il quale il ricorrente ha riportato la più grave condanna. Anche la flebile doglianza relativa al trattamento sanzionatorio è aspecifica posto che la Corte romana, quanto alla determinazione della pena, ha sottolineato la gravità del reato, stante il quantitativo molto elevato di sostanza stupefacente, e la significativa capacità a delinquere del reo, quale emersa anche dai numerosi precedenti penali, peraltro anche recenti e specifici. Sotto entrambi gli aspetti, quindi, il motivo di ricorso, oltre che aspecifico, deve ritenersi manifestamente infondato. 3. Passando ad esaminare la posizione del Minnocci, in ordine al primo motivo di ricorso relativo alla sua ritenuta partecipazione al reato associativo, partecipazione che il ricorrente contesta, occorre premettere come la Corte territoriale abbia precisato che il presente processo costituisce una costola, relativa agli imputati che non hanno formulato richiesta di riti alternativi, di altro più ampio procedimento che ha visto la definizione delle posizioni processuali dei promotori, organizzatori e dirigenti dell'associazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre a numerosi partecipi, sottolineando come sia passato in giudicato l'accertamento relativo alla sussistenza dell'associazione finalizzata al narcotraffico, come pure il ruolo di vertice dei predetti Milo, Rosalba e Palernni. Incontestata l'esistenza del sodalizio criminoso, la tesi del ricorrente è che egli agisse per proprio conto cosicché, in assenza di un rapporto di collaborazione stabile e continuativo con gli appartenenti all'organizzazione, la sua partecipazione all'associazione sarebbe stata desunta pur in mancanza della prova della adesione del ricorrente al sodalizio criminale. , Tuttavia, la Corte di merito ha registrato come dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali emergesse un compendio probatorio assolutamente concludente nel senso della partecipazione del ricorrente all'associazione, posto che i sodali utilizzavano un linguaggio criptico, ma di facile interpretazione, quanto ai riferimenti alla sostanza stupefacente e agli associati coinvolti, soprattutto perché accompagnato da spostamenti e incontri che rendevano di inequivoca lettura il "parlato". Richiamando i condivisi approdi cui era pervenuto il giudice di primo grado, la Corte distrettuale ha sottolineato come i reati-fine contestati al ricorrente ai capi 6, 12, 28, 40 e 60, rendessero, con evidenza, la prova della piena consapevolezza da parte del prevenuto dell'esistenza del sodalizio e dei relativi meccanismi di funzionamento e della collaborazione effettivamente intrapresa con il gruppo attraverso la cui organizzazione il ricorrente perseguiva anche le proprie finalità individuali, affermando come fosse sintomatico di ciò il fatto che il ricorrente venisse contattato sempre al rientro dei capi dell'organizzazione dai viaggi di rifornimento a Napoli, che conoscesse parte dei sodali, con cui aveva rapporti, e che si fosse sempre mostrato assolutamente pronto e disponibile alle esigenze dei capi, quanto alla consegna dello stupefacente. A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, costituisce prova della partecipazione al reato associativo, che può essere superata soltanto con la contraria dimostrazione dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 02). Ciò posto, la Corte territoriale, nella complessiva valutazione del materiale probatorio in precedenza riassunto, con specifico riferimento alla posizione del ricorrente, ha tenuto conto che, nell'ambito di una struttura organizzata, non assumono rilievo gli scopi soggettivi e personali, perseguiti da ciascun partecipe, atteso che ciò che distingue la fattispecie associativa è il mezzo con cui le diverse finalità personali vengono perseguite (Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, dep. 2019, Morabito, Rv. 276068 - 02). Pertanto, la Corte di merito ha anche chiarito che non è di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale; non è richiesto, dunque, che le condotte delittuose dei singoli, di cui all'art. 73 del d.P.R. medesimo, siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel programma criminoso della stessa (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269150 - 01).Ne consegue che, una volta dimostrata, come nel caso in esame, l'esistenza di una associazione per delinquere e individuati gli elementi, anche indiziari, sulla base dei quali possa ragionevolmente affermarsi la cointeressenza di taluno nelle attività dell'associazione stessa e quindi la partecipazione alla vita di quest'ultima, non occorre anche la dimostrazione del ruolo specifico svolto da un determinato soggetto nell'ambito dell'associazione, potendosi la partecipazione al sodalizio criminoso, per sua stessa natura, realizzarsi nei modi più svariati, la cui specificazione non è richiesta dalla norma incriminatrice e non può, quindi, essere richiesta nemmeno nella sentenza di condanna (Sez. 2, n. 43632 del 28/09/2016, Capuano, Rv. 268317 - 01; Sez. 5, n. 35479 del 07/06/2010, P., Rv. 248171 - 01). Al completo quadro probatorio offerto dalla Corte di merito, che ha argomentato adeguatamente e senza vizi di manifesta illogicità la partecipazione dell'imputato all'associazione, respingendo minuziosamente (v. da pag. 12 a 15 della sentenza impugnata) le obiezioni sollevate con i motivi di appello, il ricorrente, oltre a prospettare deduzioni generiche e manifestamente infondate, articola profili di censura che sono stati già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. 4. Anche il secondo motivo è inammissibile. Con esso il ricorrente contesta l'affermazione di responsabilità in ordine ai capi 6, 12, 28, e 60 della rubrica. Tuttavia, al cospetto di una compiuta motivazione (v. pag. 10, 11 e 12 della sentenza impugnata) articolata dalla Corte d'appello con specifico riferimento ad ogni capo di imputazione contestato e fondata sulle prove desunte dalle intercettazioni, delle quali sono state riportate i significativi esiti, il ricorrente svolge doglianze generiche, sostenendo apoditticamente che il Giudice d'appello si sarebbe limitato a reiterare gli argomenti sviluppati dal giudice di primo grado, senza alcuna concreta e specifica indicazione di quali fossero i punti decisivi che sarebbero stati omessi nello svolgimento della motivazione della sentenza impugnata. 5. Inammissibile, perché non consentito e manifestamente infondato, è anche il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente reclama l'applicabilità della fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo che si fosse al cospetto di un'associazione per delinquere costituita per commettere fatti di lieve entità in materia di traffico delle sostanze stupefacenti. A questo proposito, la Corte distrettuale ha correttamente chiarito come non fosse dirimente, ai fini dell'invocata derubricazione, la circostanza che l'organizzazione fosse finalizzata allo spaccio al minuto, tanto sul logico ed argomentato rilievo secondo il quale tutte le organizzazioni di narcotraffico hanno lo spaccio al minuto quale finalità ultima, ma che, al fine di verificare la natura dell'associazione, va valutato il momento genetico nel senso che la organizzazione deve essere stata costituita al fine di commettere esclusivamente cessioni di modica quantità. Infatti, come la Corte ha già ritenuto (Sez. 3, n. 32485 del 24/05/2022, Chiorazzi, in motivazione) la ratio della disposizione di cui al sesto comma, risiede nel fatto che il legislatore ha delineato la fattispecie in esame richiedendo che l'associazione sia "costituita" per commettere i reati descritti dall'articolo 73, comma 5, e conferendo perciò primaria rilevanza al momento genetico di essa, ossia attribuendo rilievo al tempo della costituzione del sodalizio, con la conseguenza che la "lieve entità" dello spaccio caratterizza e tipicizza la struttura associativa sin dalla sua nascita e deve investire in primo luogo il momento dell'approvvigionamento, che rappresenta la fase iniziale ed essenziale del traffico, che deve poi essere svolto o programmato, mantenendo l'iniziale configurazione, in via continuativa. Siccome il reato di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, articolo 74, allo stesso modo di tutte le fattispecie associative, è un reato di pericolo, ne deriva che il maggiore o minore grado di pericolosità dell'associazione non può essere legato solo ai singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma deve tener conto della potenzialità dell'organizzazione di procurarsi quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti e tale dato costituisce la cifra che consente di diversificare l'associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti cosiddetta tipica o ordinaria (articolo 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990) da quella costituita e successivamente mantenuta in vita "per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73" (articolo 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990). In altri termini, non pare possibile ancorare il concetto di minore offensività di un'associazione finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti privilegiando esclusivamente la fase della finalizzazione del programma di delinquenza, ossia assegnando rilevanza alla sola fase terminale costituita dalle cessioni della droga. E' necessario invece che il concetto di maggiore o minore pericolosità dell'associazione, caratterizzante rispettivamente il fatto tipico descritto dal modello legale di cui al primo o al quarto comma, in ragione della diversa tipologia della sostanza, o al sesto comma dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, faccia leva su indici sintomatici del maggiore o minore grado di offensività che sprigioni dal sodalizio sin dal momento della sua costituzione, indici come, ad esempio, il collegamento della struttura associativa con stabili e sicuri canali di approvvigionamento, la consistenza di tali approvvigionamenti, il numero e la frequenza delle cessioni di droga, il numero dei clienti, il controllo di una parte di territorio (cd. "piazza di spaccio"), il grado di professionalità dei committenti e dei fornitori, la consistenza della struttura organizzativa, la eterogeneità nonché la qualità e quantità della sostanza stupefacente trafficata, in maniera che tali indici, alternativi tra loro, depongano - in considerazione dei mezzi, della modalità o delle circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze - per la programmazione e l'eventuale realizzazione di fatti di lieve entità. Nel caso in esame, invece, emerge, dal testo della sentenza impugnata, che il sodalizio, come è risultato in maniera inequivoca dalle captazioni ambientali e telefoniche, era connotato da un sistema di approvvigionamento costante, frequente e imponente, che aveva ad oggetto sostanze eterogenee e in quantitativi sempre notevoli, importati peraltro dal napoletano e, quindi, da altra regione, circostanza questa che determinava contatti e scambi del sodalizio romano con altre realtà criminali nazionali e flussi significativi di denaro. Queste considerazioni sono state ritenute dalla Corte territoriale, con logica e adeguata motivazione, tali da escludere ex se la configurabilità della fattispecie associativa lieve, comportando la manifesta infondatezza della doglianza. Sulla base di ciò, la Corte di merito ha compiuto, inoltre, una valutazione che si risolve in un accertamento di fatto adeguatamente motivato e privo di vizi di manifesta illogicità, rispetto al quale non è consentita alcuna censura in sede di giudizio di legittimità perché, da un lato, il motivo di ricorso è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato devoluto alla Corte di cassazione e, dall'altro, è avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito, non potendo la circostanza che, in taluni casi, sia stata riconosciuta la fattispecie di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 essere stimata decisiva, in quanto scollegata dalla valutazione del momento genetico di costituzione dell'associazione per delinquere, la quale, peraltro, risulta aver movimentato anche cospicui quantitativi di sostanze stupefacenti. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, det
Sentenza Cassazione n. 24356/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris