Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 311/1990
ECLI:IT:COST:1990:311
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Il Consiglio della Regione Lazio, con deliberazione n. 297
del 20 dicembre 1986, approvava lo studio di fattibilità per la
realizzazione di un sistema informativo automatizzato presentato
dalla ditta [OSCURATO:SOCIETA]. e, nella seduta del 6 dicembre 1989, una
legge recante la disciplina del sistema informativo regionale.
Dopo avere precisato all'art. 4 che i criteri e le linee
programmatiche per l'attuazione del sistema informativo e le
caratteristiche progettuali di massima erano indicate nel suddetto
studio, la citata legge, all'art. 5 stabiliva che, in attuazione del
progetto di cui al precedente art. 4, la Giunta regionale avrebbe
deliberato annualmente un programma operativo che avrebbe
individuato: a) i settori e le aree di attività; b) gli interventi e
i soggetti tenuti a realizzarlo; c) le modalità e gli strumenti di
attuazione; d) i piani di formazione del personale interessato; e) le
risorse finanziarie.
[OSCURATO:PERSONA] rinviava la legge al Consiglio regionale per il
riesame osservando che l'art. 5 della stessa, autorizzando la Giunta
regionale a deliberare un programma operativo annuale, attribuiva ad
essa una potestà regolamentare di spettanza del Consiglio ai sensi
dell'art. 121, secondo comma, della Costituzione.
Il Consiglio regionale, nella seduta del 14 febbraio 1990,
riapprovava la legge apportandovi alcune modifiche.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso del 17
marzo 1990, ha impugnato l'art. 5 in relazione all'art. 4 della
stessa legge, nella formulazione successiva al rilievo.
Deduce che il Consiglio regionale si è limitato ad apportare al
testo dell'art. 5 modifiche solamente formali, sostituendo alla
denominazione "programma operativo" quella di "previsione degli
interventi operativi ed attuativi" lasciando, però, inalterata la
sostanza delle deliberazioni attribuite alla Giunta regionale, le
quali deliberazioni costituiscono esercizio di potestà regolamentare
e ciò in contrasto con l'art. 121 della Costituzione.
Aggiunge che il contenuto della deliberazione consiliare è
l'approvazione di un semplice studio di fattibilità recante solo
indicazioni di larga massima. Sono, invece, affidate alla Giunta
attività di pianificazione e programmazione implicanti rilevanti
scelte strategiche e sostanziali; previsioni di carattere normativo
in ordine agli obiettivi da perseguire ed i vincoli da rimuovere; la
deliberazione di piani di definizione dei settori e delle aree di
attività da informatizzare; la scelta degli interventi e dei
soggetti tenuti a realizzarli; delle modalità e degli strumenti di
attuazione nonché delle risorse finanziarie.
Trattasi di attività normativa di spettanza del Consiglio
regionale. Tanto che le determinazioni inerenti al subsistema già
ipotizzato nel citato studio di fattibilità sono state effettuate
con deliberazione consiliare (n. 363 del 28 maggio 1987).
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta
regionale. Egli ha osservato che i compiti attribuiti alla Giunta
regionale, secondo quanto risulta dalla stessa legge e dall'art. 5 in
particolare, hanno natura esecutiva ed operativa così come le
attività ad essa demandate.
Peraltro, in base alle successive disposizioni della stessa
legge, le dette attività devono svolgersi secondo i precisi criteri
stabiliti dal Consiglio regionale (artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12), sotto
il suo costante controllo (artt. 6, ultimo comma, 8, secondo comma) e
nei limiti di spesa da esso stabiliti.
Ha concluso per la infondatezza o la inammissibilità della
questione.
1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 5 della legge
regionale del Lazio, approvata il 6 dicembre 1989 e riapprovata il 14
febbraio 1990, il quale demanda alla Giunta regionale le
deliberazioni annuali degli interventi operativi ed attuativi del
sistema informativo regionale in conformità dei criteri e delle
linee programmatiche di cui all'art. 4 della stessa legge e secondo
lo studio di fattibilità approvato dal Consiglio regionale il 20
dicembre 1986 (deliberazione n. 297), attribuisca o meno alla detta
Giunta regionale potestà regolamentare, in contrasto con l'art. 121
della Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
Gli interventi operativi ed attuativi dei criteri e delle linee
programmatiche per la realizzazione del sistema informativo regionale
nonché delle caratteristiche progettuali di massima per la
introduzione dei processi di informazione, già deliberati dal
Consiglio regionale, hanno natura meramente esecutiva. Lo si evince
con assoluta certezza dall'esame valutativo delle attività demandate
alla Giunta regionale elencate nell'art. 5 ora impugnato. Esse
consistono nella individuazione dei settori e delle aree di
attività; nella scelta dei soggetti tenuti a realizzare gli
interventi necessari; nella determinazione delle modalità e degli
strumenti di attuazione; nella compilazione dei piani di formazione
del personale; nell'utilizzazione delle risorse finanziarie già
individuate e specificate nella stessa legge regionale (art. 14). [OSCURATO:PERSONA] regionale, in definitiva, predispone ed appresta le strutture
umane e materiali e ogni altro mezzo per attuare e rendere
funzionante il sistema informativo scelto e indicato nelle linee
fondamentali dal Consiglio regionale. Essa opera in una visione
organica ed integrata tenendo anche conto delle disposizioni e degli
indirizzi dello Stato in materia. Sono predeterminati dal Consiglio
regionale non solo i criteri da osservare ma anche i traguardi da
raggiungere e sono inoltre previsti appositi controlli dello stesso
Consiglio regionale al quale la Giunta presenta ogni anno una
relazione sullo stato di attuazione dei progetti e dei programmi
operativi (artt. 6 e 8, legge regionale cit.). Alla Regione,
peraltro, è riservata la promozione delle attività degli enti
regionali strumentali, delle unità sanitarie locali, degli enti
territoriali e di qualsiasi altro ente locale anche per quanto
riguarda i dati utili e necessari per lo svolgimento delle funzioni
di programmazione e di attuazione. La stessa Regione tiene i rapporti
con gli enti e con lo Stato. In verità la legge regionale è molto
complessa ed articolata nella determinazione delle competenze della
Giunta e del Consiglio regionale che tiene ben distinte. [OSCURATO:PERSONA]
non è affatto conferita una potestà regolamentare ma è demandato
il compimento soltanto di atti esecutivi ed attuativi. Ciò,
peraltro, è conforme a quanto dispone lo Statuto della Regione Lazio
secondo cui (art. 22, nn. 1 e 2, legge 22 maggio 1971, n. 346) spetta
alla Giunta regionale l'attuazione dei programmi approvati dal
Consiglio regionale e la esecuzione delle deliberazioni prese dallo
stesso.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5 della legge della Regione Lazio riapprovata il 14
febbraio 1990 recante "Disciplina del sistema informativo regionale",
in relazione all'art. 4 della stessa legge sollevata, in riferimento
all'art. 121 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei
Ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI