CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 01435/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 del GIP del TRIBUNALE di CALTAGIRONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nel senso dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Caltagirone ha applicato la pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 589-bis, comma primo, cod. pen., nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due anni, ex art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito anche «cod. strada»). 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deduce la violazione dell'art. 222 cod. strada (come risultante all'esito dell'intervento di Corte cost. n. 88 del 2019). In particolare, il giudice avrebbe applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due anni senza idonea motivazione in merito alla determinazione della detta durata, da effettuarsi invece in base ai parametri di cui all'art. 218 cod. strada. Peraltro, il detto vizio sarebbe maggiormente rilevante nella specie in quanto la sentenza non avrebbe applicato o comunque non sarebbe dato comprendere da essa l'effettiva applicazione del comma 2-bis dell'art. 222 cod. strada, contemplante la diminuzione, fino a un terzo, della sospensione della patente di guida (nei casi in cui la durata sia prevista fino a quattro anni). 3. La Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte ha depositato conclusioni scritte nel senso di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso oltre cha ammissibile, ex art. 606 cod. proc. pen., è fondato. 2. Come rappresentato dalla difesa del ricorrente, difatti, in ordine alla decisione assunta di disporre la sospensione della patente di guida per la durata di due anni il giudice non ha offerto alcuna motivazione circa la considerazione dei parametri di cui all'art. 218 cod. strada, limitandosi a un generico riferimento al reato commesso (pag. 1 sent.). 3. Sul puto la statuizione risulta altresì errata nella parte in cui non opera la riduzione ex art. 222, comma 2-bis, cod. strada. Come difatti chiarito da Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283490, che in questa sede si intende ribadire, «in tema di omicidio stradale, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, ove non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che intenda applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada.». 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e deve essere disposto il rinvio al tribunale di Caltagirone per nuovo esame sul punto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia al Tribunale di Caltagirone per nuovo esame sul punto. Così deciso