CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 30110/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 15 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 24 gennaio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, per non avere, il secondo giudice, dichiarato prescritto il reato contestato, risulta del tutto generico, in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata (nello specifico, il momento in cui il reato si sarebbe prescritto ed il relativo calcolo dei termini), non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, violando così la previsione, sancita a pena di inammissibilità, di cui all'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; Considerato, in ogni caso, che la suddetta doglianza risulta manifestamente infondata, in quanto il termine di prescrizione massimo previsto per il reato di ricettazione, ex artt. 157 e 161 cod. pen., va fissato in anni dieci, e dunque evidentemente non risulta ancora spirato, trattandosi di reato consumato nel marzo 2014; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge con riferimento alla mancata assoluzione del prevenuto per assenza dell'elemento psicologico, oltre che generico, si fonda su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, inoltre, che il terzo motivo di ricorso, inerente alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non risulta essere stato previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Considerato, infine, che il quarto motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge, con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in quanto il diniego è giustificato da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa suprema Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2,n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigliere esten