CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2025
Cassazione n. 28943/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia grave; Considerato che i due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta inosservanza delle norme processuali e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e in relazione al rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello (si vedano, in particolare, pag. 5 e 6 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e tal versamenti della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il consigliere