CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28098/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /1" [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia del 19 ottobre 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di concorso in furto in abitazione e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che il secondo motivo del ricorso dell'imputata, che lamenta carenza o illogicità della motivazione in riferimento alla mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello ha motivato in maniera esauriente e immune da censure circa i presupposti oggettivi e soggettivi della predetta aggravante; - che il primo motivo di ricorso, con il quale viene censurata la carenza o illogicità della motivazione relativamente alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è inammissibile per carenza di interesse, atteso che, da un lato, il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen. osta, anche laddove si riconoscesse la sussistenza della predetta attenuante, ad una rivisitazione in melius del trattamento sanzionatorio e, dall'altro lato, va considerato che l'imputata, secondo quanto affermato dal giudice d'appello, ha già usufruito di un trattamento di favore per effetto dell'errore del primo giudice, il quale ha determinato la pena partendo da un minimo inferiore a quello edittale fissato dall'art. 624-bis cod. pen., cosicché va a maggior ragione esclusa la possibilità di ulteriori sconti di pena; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d