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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 34656/2022

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. n. 22898/2017 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli avv . ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicili o eletto presso il loro studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]Agliano 22 -ricorrente - contro Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore -intimato - avverso la sentenza n. 1855/2017 della Corte d’ appello d i Roma , depositata il 19 maggio2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:1.

La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze e respinto la domanda avanzata in primo grado da [OSCURATO:PERSONA], intesa ad ottenere la dichiarazione di prescrizione, anche parziale, del credito azionato dall’amministrazione con provvedimento notificato in data 26 ottobre 2013 per ottenere il recupero di somme versate in eccedenza nel periodo 1° settembre 1995 - 29 novembre 2010, quantificate nel complessivo importo di euro 20.448,77;

2. la Corte territoriale assumeva che a partire dal 1°settembre 1995 alla lavoratrice era stata riconosciuta la ricostruzione del trattamento economico descritto con provvedimento dell’amministrazione del 28 agosto 2010e che tale trattamento era stato erogato con carattere di provvisorietà, come previsto dalla l.n. 282 del 1980 (art. 172), sicché nessun affidamento poteva insorgere in capo alla lavoratrice né era configurabile la buona fede; inoltre, il provvedimento di recupero era chiaro, completo ed intellegibile con l’indicazione precisa del periodo di riferimento, il richiamo al decreto di ricostruzione visionato dalla dipendente, l’entità degli importi corrisposti e di quelli effettivamente dovuti.

In ordine alla prescrizione, applicabile nella misura decennale, la stessa non potevache decorrere dalla data del provvedimento di rideterminazione della carriera, sicuramente successiva al 23 agosto 2010, onde la richiesta dell’amministrazione dell’ottobre 2013 era tempestiva;

3. per la cassazione della sentenza haproposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] articolando quattro motivi;

4. il Ministero non ha svolto attività difensiva;

5. parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:1. con il primo motivo la ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine alla eccezione di inammissibilità dell’appello per decorrenza dei termini di impugnazione, in violazione degli artt. 112, 325 e 434 cod. proc. civ.;

2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112, 325 e 434 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello pronunciato sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività ed avere, di conseguenza, violato le disposizioni relative ai termini di impugnazione;

3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenzaper motivazione apparente in violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., in relazione alla chiarezza, completezza ed intellegibilità del provvedimento di recupero notificato alla dipendente, siccome ritenuto nella sentenza impugnata;

4. con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione delle norme ex art. 2935 c.c. in materia di prescrizione, con riferimento all’individuazione del momento di decorrenza del termine di prescrizione;

5. i primi due motivi, valutati unitariamente, sono fondati, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi, in quanto la sentenza impugnata ha omesso di considerare la questione della tempestività dell’appello del Ministero, oggetto del primo motivo di ricorso, nel quale si assume che la sentenza di primo grado era stata notificata in data 16/01/2015 all’Avvocatura Generale dello Stato, mentre il ricorso in appello era stato depositato il 17 marzo 2015, oltre il termine di trenta giorni previsto dagli ar tt. 325 e 434 cod. proc. civ. , con conseguente passaggio in giudicato della sentenza non tempestivamente impugnata.

E’, dunque,configurabile il denunciato vizio di omessa pronuncia, che è stato correttamente proposto, anche nel rispetto del principio di a utosufficienza, richiamando la memoria difensiva in appello, come da consolidato orientamento di questa Corte (fra molte, Cass. Sez. 3, 25/02/2021,n. 5257: «S e il giudice d ’ appello ometta di pronunciarsi sull’eccezione di tardività del gravame, la parte che intenda evitare sul punto la formazione del giudicato ha l’onere di impugnare per cassazione la sentenza d’appello invocando il vizio di omessa pronuncia, mentre non può limitarsi a riproporre puramente e semplicemente in sede di legittimità la questione della tardività dell’appello»);

6. nella specie, dalla disamina degli atti –consentita dalla natura del vizio denunciato – risulta che effettivamente era stata eseguita la notifica della sentenza di primo grado nei confronti dell’Avvocatura Generale dello Stato nei termini indicati nel ricorso, sicché l’appello è stato proposto dall’amministrazione oltre il termine di legge;

7. pertanto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., l’appello proposto dal Ministero va dichiarato inammissibile perché tardivo;

8. le spese del grado di appello e del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi di ricors o , assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze.Condanna ilMinistero dell’economia e delle finanze al pagamento delle spese processuali, che liquida per il grado di appello in 2.000,00 euro, ed in euro 2.500,00 per il giudizio di legittimità, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. n. 22898/2017 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli avv . ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicili o eletto presso il loro studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]Agliano 22 -ricorrente - contro Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore -intimato - avverso la sentenza n. 1855/2017 della Corte d’ appello d i Roma , depositata il 19 maggio2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che:1. La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze e respinto la domanda avanzata in primo grado da [OSCURATO:PERSONA], intesa ad ottenere la dichiarazione di prescrizione, anche parziale, del credito azionato dall’amministrazione con provvedimento notificato in data 26 ottobre 2013 per ottenere il recupero di somme versate in eccedenza nel periodo 1° settembre 1995 - 29 novembre 2010, quantificate nel complessivo importo di euro 20.448,77; 2. la Corte territoriale assumeva che a partire dal 1°settembre 1995 alla lavoratrice era stata riconosciuta la ricostruzione del trattamento economico descritto con provvedimento dell’amministrazione del 28 agosto 2010e che tale trattamento era stato erogato con carattere di provvisorietà, come previsto dalla l.n. 282 del 1980 (art. 172), sicché nessun affidamento poteva insorgere in capo alla lavoratrice né era configurabile la buona fede; inoltre, il provvedimento di recupero era chiaro, completo ed intellegibile con l’indicazione precisa del periodo di riferimento, il richiamo al decreto di ricostruzione visionato dalla dipendente, l’entità degli importi corrisposti e di quelli effettivamente dovuti. In ordine alla prescrizione, applicabile nella misura decennale, la stessa non potevache decorrere dalla data del provvedimento di rideterminazione della carriera, sicuramente successiva al 23 agosto 2010, onde la richiesta dell’amministrazione dell’ottobre 2013 era tempestiva; 3. per la cassazione della sentenza haproposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] articolando quattro motivi; 4. il Ministero non ha svolto attività difensiva; 5. parte ricorrente ha depositato memoria. Considerato che:1. con il primo motivo la ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine alla eccezione di inammissibilità dell’appello per decorrenza dei termini di impugnazione, in violazione degli artt. 112, 325 e 434 cod. proc. civ.; 2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112, 325 e 434 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello pronunciato sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività ed avere, di conseguenza, violato le disposizioni relative ai termini di impugnazione; 3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenzaper motivazione apparente in violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., in relazione alla chiarezza, completezza ed intellegibilità del provvedimento di recupero notificato alla dipendente, siccome ritenuto nella sentenza impugnata; 4. con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione delle norme ex art. 2935 c.c. in materia di prescrizione, con riferimento all’individuazione del momento di decorrenza del termine di prescrizione; 5. i primi due motivi, valutati unitariamente, sono fondati, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi, in quanto la sentenza impugnata ha omesso di considerare la questione della tempestività dell’appello del Ministero, oggetto del primo motivo di ricorso, nel quale si assume che la sentenza di primo grado era stata notificata in data 16/01/2015 all’Avvocatura Generale dello Stato, mentre il ricorso in appello era stato depositato il 17 marzo 2015, oltre il termine di trenta giorni previsto dagli ar tt. 325 e 434 cod. proc. civ. , con conseguente passaggio in giudicato della sentenza non tempestivamente impugnata. E’, dunque,configurabile il denunciato vizio di omessa pronuncia, che è stato correttamente proposto, anche nel rispetto del principio di a utosufficienza, richiamando la memoria difensiva in appello, come da consolidato orientamento di questa Corte (fra molte, Cass. Sez. 3, 25/02/2021,n. 5257: «S e il giudice d ’ appello ometta di pronunciarsi sull’eccezione di tardività del gravame, la parte che intenda evitare sul punto la formazione del giudicato ha l’onere di impugnare per cassazione la sentenza d’appello invocando il vizio di omessa pronuncia, mentre non può limitarsi a riproporre puramente e semplicemente in sede di legittimità la questione della tardività dell’appello»); 6. nella specie, dalla disamina degli atti –consentita dalla natura del vizio denunciato – risulta che effettivamente era stata eseguita la notifica della sentenza di primo grado nei confronti dell’Avvocatura Generale dello Stato nei termini indicati nel ricorso, sicché l’appello è stato proposto dall’amministrazione oltre il termine di legge; 7. pertanto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., l’appello proposto dal Ministero va dichiarato inammissibile perché tardivo; 8. le spese del grado di appello e del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. P.Q.M. Accoglie i primi due motivi di ricors o , assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze.Condanna ilMinistero dell’economia e delle finanze al pagamento delle spese processuali, che liquida per il grado di appello in 2.000,00 euro, ed in euro 2.500,00 per il giudizio di legittimità, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensor
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