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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38371/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 20132/2024 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge per insufficienza della motivazione.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata,

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

I motivi in questione non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Nelle poche righe di cui consta l'atto di impugnazione si deduce genericamente la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, senza alcuna specifi- cazione e senza nemmeno che sia dato di comprendere se si contestino le valuta- zioni operate dalla Corte territoriale in punto di responsabilità o di dosimetria della pena, ovvero entrambe.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità.

Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legitti- mità.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ia ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 20132/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge per insufficienza della motivazione. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata, 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. I motivi in questione non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Nelle poche righe di cui consta l'atto di impugnazione si deduce genericamente la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, senza alcuna specifi- cazione e senza nemmeno che sia dato di comprendere se si contestino le valuta- zioni operate dalla Corte territoriale in punto di responsabilità o di dosimetria della pena, ovvero entrambe. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità. Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legitti- mità. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ia ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. C
Sentenza Cassazione n. 38371/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris