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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2024

Cassazione n. 18446/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO EMILIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 26 ottobre 2023, per quanto qui rileva, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena finale di due anni e due mesi di reclusione e di euro 1.200 di multa.

2. Ricorre l'imputato suddetto, deducendo la mancata motivazione in merito all'esclusione di elementi tali da giustificare l'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il motivo di ricorso non è consentito.

Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] sk lier stensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO EMILIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 26 ottobre 2023, per quanto qui rileva, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena finale di due anni e due mesi di reclusione e di euro 1.200 di multa. 2. Ricorre l'imputato suddetto, deducendo la mancata motivazione in merito all'esclusione di elementi tali da giustificare l'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il motivo di ricorso non è consentito. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] sk lier stensore I
Sentenza Cassazione n. 18446/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris