Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1924/2026
ECLI:EU:C:2026:775
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0721_RES
Causa C‑721/24
[OSCURATO:SOCIETA]
contro
[OSCURATO:SOCIETA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Bruxelles)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 settembre 2026
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Articolo 2, paragrafo 2, punto 5 – Nozione di “indicazioni sulla salute” – Integratore alimentare – Indicazioni relative alla frequenza di assunzione e/o alla via di somministrazione – Articolo 14, paragrafo 2 – Indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia – Condizioni applicabili – Pubblicità che promuove un integratore alimentare»
Ravvicinamento delle legislazioni – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Regolamento n. 1924/2006 – Ambito di applicazione – Indicazione sulla salute – Nozione – Indicazioni relative alla frequenza di assunzione o alla via di somministrazione di un integratore alimentare – Presentazione di tali modalità di somministrazione come aventi un effetto benefico per la salute – Inclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1924/2006, art. 2, § 2, punti 1 e 5)
(v. punti 46‑48, 52, 53, 56, 57, dispositivo 1)
Ravvicinamento delle legislazioni – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Regolamento n. 1924/2006 – Indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia – Indicazione sulla salute – Obbligo di riprodurre letteralmente la dicitura che ricorda la molteplicità dei fattori di rischio di malattia e l’effetto probabile per la salute di un intervento su questi ultimi sull’etichettatura del prodotto o, in mancanza, nella sua presentazione o pubblicità – Insussistenza – Presupposto – Presenza di una dicitura che informi il consumatore in modo preciso, chiaro e facilmente comprensibile in merito a questi due elementi
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1924/2006, artt. 2, § 2, e 14, § 2)
(v. punti 62‑65, 67, 68, 72, 73, dispositivo 2)
Ravvicinamento delle legislazioni – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Regolamento n. 1924/2006 – Indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia – Indicazione sulla salute – Obbligo di indicare nella pubblicità di un integratore alimentare una dicitura che richiami la molteplicità dei fattori di rischio di malattia e l’effetto probabile per la salute di un intervento su questi ultimi – Insussistenza – Presupposto – Presenza di tale dicitura sull’etichetta dell’imballaggio dell’integratore alimentare
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1924/2006, artt. 2, § 2, e 14, § 2)
(v. punti 79‑82, 87‑91, dispositivo 3)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio), la Corte si pronuncia sugli obblighi in materia di etichettatura e di pubblicità che presentano indicazioni sulla salute relative a integratori alimentari, alla luce del regolamento n. 1924/2006 (
1
).
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], ricorrente nel procedimento principale, è una società che commercializza integratori alimentari.
Secondo due dei suoi concorrenti, essa si è avvalsa, in una prima causa, di indicazioni in inserti pubblicitari relativi a due integratori alimentari, che costituirebbero indicazioni sulla salute, e, in una seconda causa, di un’indicazione relativa a un integratore alimentare, che dovrebbe essere qualificata come indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia. I concorrenti hanno quindi proposto ricorsi diretti a far dichiarare che essa aveva violato il regolamento n. 1924/2006 e a far cessare tali infrazioni.
La ricorrente nel procedimento principale ha interposto appello avverso le due sentenze di accoglimento dei ricorsi dinanzi al giudice del rinvio, il quale ha riunito le due cause. Quest’ultimo chiede alla Corte se i termini «particolari caratteristiche» e «una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punti 1 e 5, di tale regolamento, comprendano indicazioni relative alle modalità di somministrazione dell’alimento nonché all’uso di una dicitura correlata a tali indicazioni.
Giudizio della Corte
In primo luogo, per quanto riguarda la qualificazione come «indicazione», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 1, del regolamento n. 1924/2006, la Corte rileva che è sufficiente che il messaggio o la rappresentazione possa produrre, nel consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, l’impressione che l’alimento possegga determinate caratteristiche particolari. Inoltre, essa osserva che il riferimento a siffatte caratteristiche non si limita alle proprietà intrinseche dell’alimento, ma riguarda anche le sue modalità di consumo, qualora esse siano presentate come aventi un ruolo nelle caratteristiche attribuite all’alimento stesso. Pertanto, indicazioni relative alla frequenza di assunzione o alla modalità di somministrazione di un integratore alimentare possono attribuirgli particolari caratteristiche. Tuttavia, a differenza delle indicazioni relative alla frequenza di assunzione o alla modalità di somministrazione di un integratore alimentare, che si limiterebbero a fornire un’informazione di ordine puramente pratico, senza riferimento esplicito o implicito ad un effetto sulla salute, quelle che presenterebbero tali modalità pratiche come aventi un ruolo nel conseguimento di un tale effetto costituiscono un’indicazione sulla salute. Infatti, la Corte ritiene che un’interpretazione che escluda queste ultime dalla nozione di «indicazioni sulla salute», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, di tale regolamento, consentirebbe agli operatori economici di ricorrere a tali indicazioni, idonee a suggerire un effetto per la salute, senza rispettare, in particolare, l’obbligo previsto da detto regolamento di autorizzare siffatte indicazioni solo dopo una valutazione scientifica del più alto livello possibile.
In secondo luogo, per quanto riguarda la dicitura prevista dall’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, che indica che la malattia a cui l’indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e l’intervento su uno di tali fattori può anche non avere un effetto benefico per la salute, la Corte rileva che il testo di tale disposizione non richiede una riproduzione letterale dei termini di tale dicitura, mentre altre disposizioni del regolamento esigono, in determinati casi, che venga ripresa letteralmente una determinata formulazione.
Anzitutto, la Corte sottolinea l’importanza di tutelare il consumatore dalle informazioni che possono indurlo in errore, attribuendo ai prodotti alimentari proprietà medicinali che essi non possiedono. Infatti, tale dicitura mira a relativizzare la portata dell’indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia (
2
), ricordando che la dieta è solo uno dei tanti fattori che influenzano l’insorgere di determinate malattie.
Inoltre, quando un’indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia è utilizzata in una comunicazione commerciale, è sufficiente che tale indicazione sia accompagnata da una dicitura che, senza necessariamente riprodurre letteralmente quella prevista all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, informa il consumatore in modo preciso, chiaro e facilmente comprensibile, da un lato, che la malattia a cui l’indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e, dall’altro, che l’intervenuto su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico per la salute.
Nel caso di specie, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, la Corte ritiene che, nel caso dell’indicazione «la soluzione per tenere sotto controllo il colesterolo», la dicitura «un’elevata colesterolemia costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di malattie cardiovascolari» non sia tale da fornire al consumatore medio, nel modo summenzionato, le informazioni richieste da detta disposizione.
Infine, la Corte conclude che la dicitura di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, relativa al richiamo alla molteplicità dei fattori di rischio di malattie e al probabile effetto sulla salute di un intervento su questi ultimi, non debba essere riprodotta letteralmente sull’etichetta dell’integratore alimentare in questione o, in mancanza, nella sua presentazione o nella sua pubblicità, purché una dicitura informi il consumatore in modo preciso, chiaro e facilmente comprensibile in merito a questi due elementi.
In terzo e ultimo luogo, per quanto riguarda la presenza di tale dicitura nella pubblicità scritta, la Corte rileva che il regolamento n. 1924/2006 (
3
) impone che tale dicitura figuri in via prioritaria sull’etichettatura del prodotto interessato e, unicamente in mancanza di tale etichettatura, su altri supporti, quali la pubblicità ad esso relativa. Inoltre, l’allegato della decisione di esecuzione 2013/63 precisa che l’etichettatura riguarda la fornitura dell’alimento al consumatore finale, mentre la pubblicità riguarda la promozione della fornitura dell’alimento.
Orbene, quando un prodotto alimentare contiene un’etichettatura sulla quale figurano le informazioni obbligatorie previste dal regolamento n. 1924/2006, essa ha lo scopo di fornire al consumatore tutte queste informazioni prima che compia la sua scelta. Pertanto, la Corte considera che, nei limiti in cui tale dicitura figura sull’etichettatura del prodotto di cui trattasi, non è necessario che essa figuri anche nella pubblicità scritta relativa a tale prodotto, poiché il consumatore interessato dispone di tutte le informazioni utili nel momento in cui effettua l’acquisto.
(
1
) Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (
GU 2006, L 404, pag. 9
, e rettifica in
GU 2007, L 12, pag. 3
), come modificato dal regolamento (CE) n. 109/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 (
GU 2008, L 39, pag. 14
) (in prosieguo: il «regolamento n. 1924/2006»).
(
2
) Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 6, del regolamento n. 1924/2006.
(
3
) Articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006.