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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 41945/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMA(dato avviso alle Ti-fflTr7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (R.G.N. 19874/2021) premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma, in accoglimento di una richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., riformava parzialmente la pronuncia di condanna di primo grado emessa il 14 ottobre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] - che aveva rinunciato ai motivi della sua impugnazione diversi da quello relativo alla misura della pena irrogata - con riferimento ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 4 e 7 legge n. 895 del 1967; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo la violazione di legge, in relazione agli artt. 109 e 143 cod. proc. pen., 6 CEDU e 14 Patto internazionale diritti civili e politici; ritenuto che il ricorso sia inammissibile essendo pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglíanze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (così, tra le molte, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 [OSCURATO:PERSONA],ier estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMA(dato avviso alle Ti-fflTr7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (R.G.N. 19874/2021) premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma, in accoglimento di una richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., riformava parzialmente la pronuncia di condanna di primo grado emessa il 14 ottobre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] - che aveva rinunciato ai motivi della sua impugnazione diversi da quello relativo alla misura della pena irrogata - con riferimento ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 4 e 7 legge n. 895 del 1967; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo la violazione di legge, in relazione agli artt. 109 e 143 cod. proc. pen., 6 CEDU e 14 Patto internazionale diritti civili e politici; ritenuto che il ricorso sia inammissibile essendo pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglíanze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (così, tra le molte, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 [OSCURATO:PERSONA],ier estensor
Sentenza Cassazione n. 41945/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris