CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37700/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Palermo visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame accoglieva parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], escludendo l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, confermando nel resto l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, disposta in relazione al reato detenzione e trasporto di una quantità imprecisata di cocaina. Avverso tale ordinanza, sono stati proposti due distinti ricorsi nell'interesse /7/ dell'indagato. 2. Il ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] formula due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, contestandosi la ricostruzione secondo cui l'indagato avrebbe svolto la funzione di corriere. A supporto, si adducono una serie di elementi che escluderebbero la possibilità che il ricorrente si trovasse nel luogo in cui è stato effettuato il trasporto, essendo contemporaneamente impegnato altrove nello svolgimento della propria attività di autotrasportatore. In particolare, si evidenzia che il provvedimento non si confronta con la busta paga prodotta, che attesta l'effettuazione di una trasferta di durata pari ad un arco di tempo dalle 18 alle 14 ore, nonché con l'attestazione di una diretta facebook nella giornata del 4.6.2021 sulla strada [OSCURATO:PERSONA] e con la presenza in [OSCURATO:PERSONA] alle ore 17,47. 2.2. Con il secondo motivo, deduce l'insussistenza delle esigenze cautelar', deducendo il vizio di motivazione derivante dalla mancata considerazione dell'assoluta estraneità dei ricorrente a contesti delinquenziali, dall'errore di fatto in cui il Tribunale era incorso nel valutare i precedenti penali, nonché dell'immotivata esclusione dell'idoneità degli arresti domiciliari. 3. Il ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si fonda su un unico motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria. 4. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti dai difensori dell'indagato possono essere trattati congiuntamente. 2. Occorre premettere che la condotta dell'indagato si inserisce in un'indagine più ampia, nell'ambito della quale emergevano contatti tra [OSCURATO:PERSONA], operante in [OSCURATO:PERSONA], il quale si proponeva di acquistare un consistente quantitativo di cocaina (circa 1 Kg) da [OSCURATO:PERSONA], risiedente a Gela. L'utilizzo del captatore informatico consentiva di intercettare l'incontro preparatorio alla successiva cessione dello stupefacente, nell'ambito del quale si conveniva di predisporre una "staffetta" tra autovetture. Le intercettazioni, inoltre, consentivano agli investigatori di monitorare de visu lo svolgimento delle operazioni concordate, tant'è che Ratto veniva riconosciuto dalla polizia giudiziaria al momento del suo arrivo, a bordo di un'autovettura non meglio identificata, presso l'abitazione di Cavalieri. Subito dopo veniva intercettata una conversazione, svoltasi nell'abitazione del Cavalieri, nel corso della quale uno dei partecipanti si qualificava come "Nunzio". La coincidenza temporale tra l'arrivo di [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione del Cavalieri - elemento oggettivo e non confutabile in quanto attestato dalla polizia giudiziaria presente in loco - e la conversazione nel corso della quale uno degli interlocutori dichiarava di chiamarsi "Nunzio", veniva valorizzata per ritenere che il soggetto che aveva partecipato all'incontro con Cavalieri, assumendosi l'incarico del trasporto dello stupefacente e della consegna del denaro, doveva identificarsi nell'odierno ricorrente. 3. A fronte della ricostruzione dei fatti contenuta nell'ordinanza impugnata, i ricorsi si limitano a riproporre una lettura alternativa dei fatti, nonché a introdurre presunti elementi di dubbio circa l'esatta individuazione del ricorrente quale uno dei partecipi al trasporto della droga che, tuttavia, non si confrontano con la motivazione dell'ordinanza impugnata. In primo luogo, si rileva come il riconoscimento personale del Ratto operato dalla polizia giudiziaria appostata presso l'abitazione del Cavalieri fuga qualsivoglia dubbio circa l'effettiva presenza del ricorrente in quel luogo. La difesa ha evidenziato come non sia stato annotato il numero di targa dell'autovettura sulla quale sarebbe giunto il Ratto, come pure non sarebbero state acquisite le riprese di video di alcune telecamere che avrebbero potuto dare contezza dell'accaduto. Si tratta di doglianze del tutto generiche e prive di rilevanza, essendo inidonee a smentire la descrizione dei fatti provenienti dagli operanti. 3.1. Anche la questione concernente l'effettiva possibilità di individuare il Ratto quale l'interlocutore del Cavalieri, nel corso della conversazione svoltasi all'interno dell'abitazione di quest'ultimo, mira a sollecitare una rivalutazione in fatto, senza confrontarsi con le argomentazioni - immuni da censure - recepite dal Tribunale. La coincidenza che il soggetto qualificatosi come "Nunzio" debba identificarsi nel Ratto è stata risolta dal Tribunale sulla base di una valutazione che non può certamente definirsi manifestamente illogica o contraddittoria, essendosi ritenuto che se [OSCURATO:PERSONA] è stato visto arrivare presso l'abitazione di Cavalieri e, subito dopo, si registra una conversazione nel corso della quale uno degli interlocutori dice di chiamarsi "Nunzio", sussiste un quadro indiziario idoneo a sostenere che questi sia il medesimo soggetto, avente quel nome di battesimo, che è stato visto poco prima entrare nell'abitazione. 3.2. Del tutto generiche, sono, infine, le doglianze fondate sui presunti elementi che comproverebbero la presenza di [OSCURATO:PERSONA] in un luogo distante da quello in cui era ubicata l'abitazione di Cavalieri e dal territorio sul quale è avvenuto il trasporto di stupefacente. Invero, l'accertata presenza dell'indagato è attestata dalla verifica effettuata in loco dalla polizia giudiziaria, il che esclude - quanto meno nella fase cautelare - che si possa ritenere maggiormente attendibili gli elementi contrari addotti dalla difesa. In conclusione, quindi, deve ritenersi che il Tribunale abbia correttamente valutato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 4. Manifestamente infondate sono le doglianze concernenti le esigenze cautelari. Il Tribunale, infatti, ha evidenziato come il coinvolgimento del ricorrente nel trasporto in un apprezzabile quantitativo di stupefacente, nonché la sua dichiarata disponibilità ad occuparsi di altri trasporti (come si evince dalla conversazione svoltasi nell'abitazione del Cavalieri), denotano una spiccata propensione a commettere gravi reati della stessa indole. Parimenti motivata è la valutazione svolta in ordine all'inadeguatezza degli arresti domiciliari a garantire le esigenze cautelari. Anche su tale aspetto, infatti, il Tribunale ha compiuto una valutazione di merito pienamente logica e non contraddittoria (vedi p.10), il che non consente rivalutazioni in sede di legittimità. 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp.a