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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 49706/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ellge'.9 eig Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Cle ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, (3"-' Ithl44; roi1,1 Rq,kieCtasn Ai pt. fr 11 b) AIA*. '23; Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 1° dicembre 2014 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in rito abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 8 mesi di reclusione per aver colpito con un martello [OSCURATO:PERSONA] cagionandogli lesioni guaribili in 10 giorni (art. 582, 585 cod. pen.) e per aver portato fuori della propria abitazione senza giustificato motivo tale martello (art. 4

I. 18 aprile 1975, n. 110), fatti avvenuti a Caserta il 2 marzo 2012.

Con sentenza del 14 settembre 2016 la Corte d'appello di Napoli ha rideterminato la pena in 4 mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Con sentenza del 20 maggio 2019 la Corte di Cassazione, Quinta sezione penale, ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado in relazione alla mancata valutazione della possibilità di applicare la causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. al reato di cui all'art. 4

I. 110 del 1975, assorbito il motivo sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Con sentenza del 23 giugno 2021 la Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, effettuata la valutazione sulla non applicabilità al caso in esame della causa di non punibilità e ritenuta non concedibile altresì la sospensione condizionale della pena, ha rideterminato nuovamente la pena in 4 mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. motivata dalla Corte d'appello con il riferimento alla futilità dei motivi dell'azione che non gli sono mai stati contestati.

Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in punto di mancata concessione della sospensione condizionale della pena, negata con motivazione apparente.

Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale in punto di mancato rilievo della prescrizione del reato maturata già in grado di appello.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo è dedicato alla mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen..

Nel ricorso si sostiene che la decisione è stata motivata dalla Corte d'appello con il riferimento alla futilità dei motivi 'dell'azione che, in realtà, non gli sono mai stati contestati.Il motivo è infondato, perché la motivazione della Corte d'appello in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità è più estesa di quanto riferisca il ricorrente, perché la Corte d'appello la nega anche "per le spregiudicate e violente modalità della condotta", oltre che per i futili motivi su cui è incentrato l'argomento contenuto in ricorso (che in sé è corretto in diritto; sulla necessità della contestazione in fatto dei futili motivi v.

Sez. 3, Sentenza n. 29674 del 03/06/2021, Caterino, Rv. 281719: La configurabilità della presunzione di non particolare tenuità del fatto per avere l'autore agito per motivi abietti o futili, di cui all'art. 131-bis, comma secondo, cod. pen., postula la contestazione, quantomeno in fatto, della corrispondente circostanza aggravante prevista dall'art. 61, comma primo, n. 1 cod. pen.

In motivazione, la Corte ha precisato che tale conclusione mira ad impedire che sia attribuito al giudice il potere, destinato a sfociare in arbitrio in assenza di formale contestazione dell'aggravante, di ritenere di non particolare tenuità qualsiasi condotta in base a parametri diversi da quello normativo indicato).

Il riferimento alle "spregiudicate e violente modalità della condotta" è di per sé sufficiente a reggere la motivazione di non concessione della causa di non punibilità, che non è, pertanto, disarticolata dalla mera caduta della frase ulteriore sulla futilità dei motivi dell'azione su cui si è concentrato il ricorso.

2. Il secondo motivo è dedicato alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, negata con motivazione asseritamente apparente.

Il motivo è infondato.

La motivazione di primo grado che regge il diniego della sospensione condizionale è la seguente: "la futilità dei motivi che hanno determinato la condotta contestata e la relativa forte valenza aggressiva non consentono di operare una prognosi favorevole circa l'astenersi per il futuro dalla commissione di altri reati".

La motivazione di secondo grado sul punto è la seguente: "si ritiene condivisibile la scelta del giudice di prime cure di non concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena dovendosi tali valutazioni ricollegare anche alla richiesta di non menzione della condanna nel certificato penale".

In definitiva, la motivazione di secondo grado è redatta per relationem a quella di primo grado.

La motivazione di primo grado contiene il riferimento alle circostanze della fattispecie concreta che hanno indotto il giudice a formulare una prognosi negativa di commissione di ulteriori reati.

Posto che il giudice non ha l'obbligo di valutare tutti gli elementi del fatto allorchè decide di concedere o negare la sospensione condizionale, ma può limitarsi ad evidenziare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, Sentenza n. 30562 del 19/03/2014, Avveduto, Rv. 260136: In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti.

Fattispecie in cui, in relazione ai reati di sfruttamento della prostituzione e di detenzione e spaccio di stupefacenti all'interno di night-club, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla non concedibilità del beneficio che, non considerando i rilievi difensivi circa la recente buona condotta mantenuta dagli imputati e l'avvenuta chiusura del locale, aveva valorizzato come elemento incompatibile l'immediata ripresa dell'attività criminosa da parte degli imputati, dopo una precedente sentenza di condanna per gli stessi fatti), il riferimento alle particolari modalità della condotta è sufficiente a reggere la decisione, che non può essere stigmatizzata, quindi, come motivazione meramente apparente.

3. Il terzo motivo è dedicato alla questione della prescrizione del reato, che, a giudizio del ricorrente, sarebbe maturata già nel grado di appello del giudizio di rinvio.

Il motivo è infondato.

La deduzione del ricorrente non considera, infatti, che nel caso in esame, in cui la decisione della Quinta sezione ha annullato con rinvio solo in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. ed ha reso, quindi, definitivo l'accertamento del fatto e della responsabilità, si è formato già con la pronuncia del giudice di legittimità il giudicato in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell'imputato, che impedisce di rilevare la prescrizione nel giudizio di rinvio (Sez. 3, Sentenza n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267590: Nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per 'intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale; conforme Sez. 3, Sentenza n. 50215 del 08/10/2015, Sani, Rv. 265434; Sez. 3, Sentenza n. 38380 del 15/07/2015, Canevelli, Rv. 264796; in punto di giudizio di rinvio sulla sospensione condizionale della pena Sez. 4, Sentenza n. 114 del 28/11/2018, dei). 2019, Malventi, Rv. 274828: In caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento.

Fattispecie in tema di annullamento parziale con rinvio, per questioni relative alla sospensione condizionale della pena).

4. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ellge'.9 eig Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Cle ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, (3"-' Ithl44; roi1,1 Rq,kieCtasn Ai pt. fr 11 b) AIA*. '23; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 1° dicembre 2014 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in rito abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 8 mesi di reclusione per aver colpito con un martello [OSCURATO:PERSONA] cagionandogli lesioni guaribili in 10 giorni (art. 582, 585 cod. pen.) e per aver portato fuori della propria abitazione senza giustificato motivo tale martello (art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110), fatti avvenuti a Caserta il 2 marzo 2012. Con sentenza del 14 settembre 2016 la Corte d'appello di Napoli ha rideterminato la pena in 4 mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Con sentenza del 20 maggio 2019 la Corte di Cassazione, Quinta sezione penale, ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado in relazione alla mancata valutazione della possibilità di applicare la causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. al reato di cui all'art. 4 I. 110 del 1975, assorbito il motivo sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Con sentenza del 23 giugno 2021 la Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, effettuata la valutazione sulla non applicabilità al caso in esame della causa di non punibilità e ritenuta non concedibile altresì la sospensione condizionale della pena, ha rideterminato nuovamente la pena in 4 mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. motivata dalla Corte d'appello con il riferimento alla futilità dei motivi dell'azione che non gli sono mai stati contestati. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in punto di mancata concessione della sospensione condizionale della pena, negata con motivazione apparente. Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale in punto di mancato rilievo della prescrizione del reato maturata già in grado di appello. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo è dedicato alla mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen.. Nel ricorso si sostiene che la decisione è stata motivata dalla Corte d'appello con il riferimento alla futilità dei motivi 'dell'azione che, in realtà, non gli sono mai stati contestati.Il motivo è infondato, perché la motivazione della Corte d'appello in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità è più estesa di quanto riferisca il ricorrente, perché la Corte d'appello la nega anche "per le spregiudicate e violente modalità della condotta", oltre che per i futili motivi su cui è incentrato l'argomento contenuto in ricorso (che in sé è corretto in diritto; sulla necessità della contestazione in fatto dei futili motivi v. Sez. 3, Sentenza n. 29674 del 03/06/2021, Caterino, Rv. 281719: La configurabilità della presunzione di non particolare tenuità del fatto per avere l'autore agito per motivi abietti o futili, di cui all'art. 131-bis, comma secondo, cod. pen., postula la contestazione, quantomeno in fatto, della corrispondente circostanza aggravante prevista dall'art. 61, comma primo, n. 1 cod. pen. In motivazione, la Corte ha precisato che tale conclusione mira ad impedire che sia attribuito al giudice il potere, destinato a sfociare in arbitrio in assenza di formale contestazione dell'aggravante, di ritenere di non particolare tenuità qualsiasi condotta in base a parametri diversi da quello normativo indicato). Il riferimento alle "spregiudicate e violente modalità della condotta" è di per sé sufficiente a reggere la motivazione di non concessione della causa di non punibilità, che non è, pertanto, disarticolata dalla mera caduta della frase ulteriore sulla futilità dei motivi dell'azione su cui si è concentrato il ricorso. 2. Il secondo motivo è dedicato alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, negata con motivazione asseritamente apparente. Il motivo è infondato. La motivazione di primo grado che regge il diniego della sospensione condizionale è la seguente: "la futilità dei motivi che hanno determinato la condotta contestata e la relativa forte valenza aggressiva non consentono di operare una prognosi favorevole circa l'astenersi per il futuro dalla commissione di altri reati". La motivazione di secondo grado sul punto è la seguente: "si ritiene condivisibile la scelta del giudice di prime cure di non concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena dovendosi tali valutazioni ricollegare anche alla richiesta di non menzione della condanna nel certificato penale". In definitiva, la motivazione di secondo grado è redatta per relationem a quella di primo grado. La motivazione di primo grado contiene il riferimento alle circostanze della fattispecie concreta che hanno indotto il giudice a formulare una prognosi negativa di commissione di ulteriori reati. Posto che il giudice non ha l'obbligo di valutare tutti gli elementi del fatto allorchè decide di concedere o negare la sospensione condizionale, ma può limitarsi ad evidenziare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, Sentenza n. 30562 del 19/03/2014, Avveduto, Rv. 260136: In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti. Fattispecie in cui, in relazione ai reati di sfruttamento della prostituzione e di detenzione e spaccio di stupefacenti all'interno di night-club, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla non concedibilità del beneficio che, non considerando i rilievi difensivi circa la recente buona condotta mantenuta dagli imputati e l'avvenuta chiusura del locale, aveva valorizzato come elemento incompatibile l'immediata ripresa dell'attività criminosa da parte degli imputati, dopo una precedente sentenza di condanna per gli stessi fatti), il riferimento alle particolari modalità della condotta è sufficiente a reggere la decisione, che non può essere stigmatizzata, quindi, come motivazione meramente apparente. 3. Il terzo motivo è dedicato alla questione della prescrizione del reato, che, a giudizio del ricorrente, sarebbe maturata già nel grado di appello del giudizio di rinvio. Il motivo è infondato. La deduzione del ricorrente non considera, infatti, che nel caso in esame, in cui la decisione della Quinta sezione ha annullato con rinvio solo in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. ed ha reso, quindi, definitivo l'accertamento del fatto e della responsabilità, si è formato già con la pronuncia del giudice di legittimità il giudicato in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell'imputato, che impedisce di rilevare la prescrizione nel giudizio di rinvio (Sez. 3, Sentenza n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267590: Nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per 'intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale; conforme Sez. 3, Sentenza n. 50215 del 08/10/2015, Sani, Rv. 265434; Sez. 3, Sentenza n. 38380 del 15/07/2015, Canevelli, Rv. 264796; in punto di giudizio di rinvio sulla sospensione condizionale della pena Sez. 4, Sentenza n. 114 del 28/11/2018, dei). 2019, Malventi, Rv. 274828: In caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento. Fattispecie in tema di annullamento parziale con rinvio, per questioni relative alla sospensione condizionale della pena). 4. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condan
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