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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 aprile 2025

Cassazione n. 01769/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento con rinvio disposto con la sentenza della Corte di cassazione del 20/11/2024, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 24/10/2016, di condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 140 di multa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n.7 cod. pen. 2.

Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo di ricorso, la nullità della sentenza impugnata, che è stata emessa a seguito di trattazione orale, sebbene il decreto di citazione in appello comunicasse che l'udienza si sarebbe svolta senza la presenza delle parti.

Evidenzia il ricorrente che nessuna delle parti processuali aveva formulato richiesta di trattazione orale, che pertanto il difensore dell'imputato aveva trasmesso conclusioni scritte e che, tuttavia, l'udienza si è svolta in forma orale, con la partecipazione del solo Procuratore generale. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4.11 difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

Dall'esame degli atti processuali, accessibili a questa Corte, trattandosi di questione processuale (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001 Cc. (dep. 28/11/2001 ) Rv. 220092 - 01) emerge che il decreto di fissazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato notificato al ricorrente, k..) elettivamente domiciliato presso il suo difensore, in data 24/03/2025, con l'avviso che, in assenza di espressa richiesta, il procedimento sarebbe stato svolto in forma camerale, senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori.

E' emerso inoltre dall'esame degli atti che il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], non avendo formulato alcuna istanza di trattazione orale, aveva trasmesso in data 31/03/2025 conclusioni scritte e che anche il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma aveva depositato conclusioni scritte in data 07/04/2025, che sono state ritualmente trasmesse al difensore.

Risulta quindi che nessuna delle parti, né il difensore dell'imputato né il Procuratore generale presso la Corte di appello, hanno chiesto la trattazione orale.

Tuttavia, dal verbale di udienza del 30/04/2025 emerge che l'udienza si è svolta mediante il rito della trattazione orale, alla sola presenza del Pubblico Ministero, dottor [OSCURATO:PERSONA] e tuttavia in assenza dell'imputato e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], suo difensore, che non avevano ricevuto alcun avviso in ordine all'adozione del rito della trattazione orale.

Si precisa che, a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., "quando il caso è di particolare complessità o richiede la trattazione di questioni che esigono la discussione orale, la Corte può disporre d'ufficio la trattazione in udienza; in tal caso ne dà avviso alle parti, a norma dell'articolo 601".

Occorreva in ogni caso, a norma dell'art. 601, comma 2 cod. proc. pen., che all'imputato e al difensore fosse notificato l'avviso in ordine alla deliberazione della Corte di procedere a trattazione in forma orale, di fatto comunqueS/oltasi,senza che peraltro fosse stato emanato in tal senso dalla Corte di appello un esplicito provvedimento Si configura, pertanto, una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., perché la modifica del rito da trattazione in camera di consiglio in trattazione orale comporta una violazione del diritto di intervento dell'imputato.

Trattandosi di nullità a regime intermedio, essa è stata tempestivamente eccepita dal difensore dell'imputato con il primo atto utile, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. e cioè con il ricorso per cassazione.

2. La sentenza impugna, deve quindi, essere annullata senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma per l'ulteriore corso.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore cor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento con rinvio disposto con la sentenza della Corte di cassazione del 20/11/2024, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 24/10/2016, di condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 140 di multa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n.7 cod. pen. 2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo di ricorso, la nullità della sentenza impugnata, che è stata emessa a seguito di trattazione orale, sebbene il decreto di citazione in appello comunicasse che l'udienza si sarebbe svolta senza la presenza delle parti. Evidenzia il ricorrente che nessuna delle parti processuali aveva formulato richiesta di trattazione orale, che pertanto il difensore dell'imputato aveva trasmesso conclusioni scritte e che, tuttavia, l'udienza si è svolta in forma orale, con la partecipazione del solo Procuratore generale. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4.11 difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Dall'esame degli atti processuali, accessibili a questa Corte, trattandosi di questione processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 Cc. (dep. 28/11/2001 ) Rv. 220092 - 01) emerge che il decreto di fissazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato notificato al ricorrente, k..) elettivamente domiciliato presso il suo difensore, in data 24/03/2025, con l'avviso che, in assenza di espressa richiesta, il procedimento sarebbe stato svolto in forma camerale, senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori. E' emerso inoltre dall'esame degli atti che il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], non avendo formulato alcuna istanza di trattazione orale, aveva trasmesso in data 31/03/2025 conclusioni scritte e che anche il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma aveva depositato conclusioni scritte in data 07/04/2025, che sono state ritualmente trasmesse al difensore. Risulta quindi che nessuna delle parti, né il difensore dell'imputato né il Procuratore generale presso la Corte di appello, hanno chiesto la trattazione orale. Tuttavia, dal verbale di udienza del 30/04/2025 emerge che l'udienza si è svolta mediante il rito della trattazione orale, alla sola presenza del Pubblico Ministero, dottor [OSCURATO:PERSONA] e tuttavia in assenza dell'imputato e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], suo difensore, che non avevano ricevuto alcun avviso in ordine all'adozione del rito della trattazione orale. Si precisa che, a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., "quando il caso è di particolare complessità o richiede la trattazione di questioni che esigono la discussione orale, la Corte può disporre d'ufficio la trattazione in udienza; in tal caso ne dà avviso alle parti, a norma dell'articolo 601". Occorreva in ogni caso, a norma dell'art. 601, comma 2 cod. proc. pen., che all'imputato e al difensore fosse notificato l'avviso in ordine alla deliberazione della Corte di procedere a trattazione in forma orale, di fatto comunqueS/oltasi,senza che peraltro fosse stato emanato in tal senso dalla Corte di appello un esplicito provvedimento Si configura, pertanto, una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., perché la modifica del rito da trattazione in camera di consiglio in trattazione orale comporta una violazione del diritto di intervento dell'imputato. Trattandosi di nullità a regime intermedio, essa è stata tempestivamente eccepita dal difensore dell'imputato con il primo atto utile, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. e cioè con il ricorso per cassazione. 2. La sentenza impugna, deve quindi, essere annullata senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma per l'ulteriore corso. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore cor
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