CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26857/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 23 dicembre 2021 del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione personale aggravata e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole dell'applicazione dell'aggravante dei futili motivi, è manifestamente infondato, atteso che la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Sez. 5, Sentenza n. 38377 del 01/02/2017, Plazio, Rv. 271115) e nel caso di specie la gravità è stata desunta non tanto dalla entità delle lesioni, ma dal numero dei colpi sferrati in più parti del corpo; - che il secondo motivo risulta inammissibile in quanto il ricorrente si limita a reiterare gli argomenti già sviluppati nel corrispondente motivo di appello, senza confrontarsi con le ragioni poste dalla Corte territoriale a giustificazione del diniego della sospensione condizionale della pena; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d