CassazionedecretoSezione 7Decisione del 29 gennaio 2021
Cassazione n. 16362/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Genova rigettava l'opposizione proposta dal detenuto Jaouad [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato emesso il 29 gennaio 2021 dal Magistrato di sorveglianza della sede, rilevando che, a fronte delle condizioni previste dalla legge e dell'assenza degli elementi ostativi elencati nell'art. 16, comma 5, D.Lgs. n. 286/98, le circostanze dedotte nel reclamo non comportavano il venir meno della legittimità dell'espulsione, non potendo essere ricondotte ai casi di divieto contemplati dall'art. 19 del citato decreto legislativo. Sottolineava, in particolare, il Tribunale che il matrimonio addotto da [OSCURATO:PERSONA], in base alla denuncia sporta da Jessica SIRONI il 5 agosto 2016 presso i Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], risultava simulato (in quanto finalizzato a far acquisire allo straniero il permesso di soggiorno, poi rifiutato)e, in ogni caso, non vi era mai stato rapporto di convivenza con il coniuge, come dalla stessa SIRONI affermato; che la presenza di parenti dimoranti in Italia era irrilevante, essendo documentata la sola presenza di un presunto cugino, che, doveva, tuttavia, reputarsi soccombente rispetto alla mercata pericolosità sociale del condannato, dimostrata da numerosi precedenti per spaccio di stupefacenti. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 19 e 16 d. Igs. n. 286/98 e vizio di motivazione; a sostegno del gravame, il difensore contesta che il Tribunale di Sorveglianza non abbia tenuto conto né del matrimonio del suo assistito con una cittadina italiana, né degli altri legami familiari valorizzati. 3. Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché il difensore del ricorrente non si è minimamente confrontato con il costrutto argomentativo sotteso alla decisione impugnata, ignorando, in particolare, il chiaro riferimento, operato dal giudice a quo, all'accertato carattere simulato del matrimonio celebrato con la cittadina italiana Jessica SIRONI e la valutazione della recessività del residuo legame con un cugino rispetto alla elevata pericolosità sociale del condannato, adeguatamente dimostrata. 4. Segue alla declaratoria d'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa che giustifichino tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in