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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 11783/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso sono del tutto generici a fronte della motivazione resa in sentenza, limitandosi i motivi ad una mera enunciazione, non argomentata, di censure, senza indicare in alcun modo circostanze o evidenze, che avrebbero imposto il proscioglimento dell'imputato e senza specificare incongruenze o carenze argomentative, meritevoli di censura; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11 marzo 2022 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] uolo [OSCURATO:PERSONA] D7. : I ;[OSCURATO:PERSONA], oggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso sono del tutto generici a fronte della motivazione resa in sentenza, limitandosi i motivi ad una mera enunciazione, non argomentata, di censure, senza indicare in alcun modo circostanze o evidenze, che avrebbero imposto il proscioglimento dell'imputato e senza specificare incongruenze o carenze argomentative, meritevoli di censura; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] uolo [OSCURATO:PERSONA] D7. : I ;[OSCURATO:PERSONA], oggi
Sentenza Cassazione n. 11783/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris