CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 luglio 2023
Cassazione n. 27104/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via della Tenuta di Sant’Agata, 13 -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] (Italy) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Oslavia, 39/F –controricorrente– [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- Avverso la sentenza della Corte di Appello diRoma n. 7875 /20 18 del 27.11.2018, RG n.3546/2011, pubblicatail11.12.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 .9 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: responsabilità civile-risarcimento danni [OSCURATO:PERSONA] -Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], notificato al controricorrente e agli intimati, la ricorrente principale sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha dichiara to di rinunciare al ricorso per cassazione iscritto al R.G. n. 6468/2019 , con compensazione totale delle spese, poiché ha raggiunto un accordo transattivo con gli eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA]; -In data 19 luglio 2023 la controricorrente, preso atto della predetta rinuncia, ha dichiarato di voler rinunziare “al controricorso”; -si rende pertanto opportuno che la controricorrente espliciti se con ciò abbia inteso, com’è presumibile, rinunziare anche al ricorso incidentale contenuto nel controricorso, oppure debba ritenersi fermo il suo ricorso incidentale; P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo assegnando alla controricorrente termine di 30 gg,dalla comunicazione della presente ordinanza, per specificare quanto sopra indicato in motivazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della P