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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2024

Cassazione n. 29704/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammiss bile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], colte nella flagranza del reato di furto.

2. Le arrestate propongono ricorso con il medesimo atto a firma del sostituto processuale nominato ex art. 102 cod. proc. pen. dal comune difensore.

Con l'unico motivo si eccepisce l'insussistenza di una valida querela: quella in atti sarebbe stata presentata da un "semplice dipendente" dell'esercizio commerciale, privo di potere rappresentativo.

3. I ricorsi sono inammissibili.

4. La querela è stata sporta oralmente il 27 gennaio 2024 da [OSCURATO:PERSONA], direttore dell'esercizio commerciale "Tigre" di via Marsala.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità — formatosi sulla scia del principio enunciato dalle Sezioni Unite Sciuscio (n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975) — ai fini della procedibilità di Ln furto commesso all'interno di un supermercato, il direttore dell'esercizio è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (cfr. tra le altre Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisani, Rv. 259289; Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Piricò, Rv. 272696; Sez. 5, n. 3736 del 04/12i/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342).

La tesi giuridica posta a fondamento dei ricorsi si pone in contrasto con i pacifici arresti della Corte di cassazione e si rivela, pertanto, "manifestamente" infondata.

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammiss bile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], colte nella flagranza del reato di furto. 2. Le arrestate propongono ricorso con il medesimo atto a firma del sostituto processuale nominato ex art. 102 cod. proc. pen. dal comune difensore. Con l'unico motivo si eccepisce l'insussistenza di una valida querela: quella in atti sarebbe stata presentata da un "semplice dipendente" dell'esercizio commerciale, privo di potere rappresentativo. 3. I ricorsi sono inammissibili. 4. La querela è stata sporta oralmente il 27 gennaio 2024 da [OSCURATO:PERSONA], direttore dell'esercizio commerciale "Tigre" di via Marsala. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità — formatosi sulla scia del principio enunciato dalle Sezioni Unite Sciuscio (n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975) — ai fini della procedibilità di Ln furto commesso all'interno di un supermercato, il direttore dell'esercizio è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (cfr. tra le altre Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisani, Rv. 259289; Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Piricò, Rv. 272696; Sez. 5, n. 3736 del 04/12i/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342). La tesi giuridica posta a fondamento dei ricorsi si pone in contrasto con i pacifici arresti della Corte di cassazione e si rivela, pertanto, "manifestamente" infondata. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 29704/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris