CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 06068/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 6 aprile 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza, in data 16 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per due episodi di truffa, uno consumato e l'altro tentato, rideterminando la pena inflitta dal primo giudice a seguito della riduzione per la scelta del rito abbreviato. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, risulta del tutto generico, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]