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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07810/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 26976/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoPIERLUIGI TIBURZI unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]ontroAGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATOavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.1599/07/2017 depositata il 02/04/2017, pronunciata con riferimento ad un atto per ilquale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente dellaRiscossione prevista dalla D.L. n. 119/2018 (rottamazione ter) convertito con L. n.136/2018;rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 3, comma 5 e 11, 12,del D.L. n. 119/2018;che, pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119/18, come convertito, ladefinizione perfezionata determina l’estinzione del giudizio;che, a norma dell’art. 3, comma 9, le somme relative ai debiti definibili riferite aiprocedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili; èfatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 26976/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoPIERLUIGI TIBURZI unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]ontroAGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATOavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.1599/07/2017 depositata il 02/04/2017, pronunciata con riferimento ad un atto per ilquale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente dellaRiscossione prevista dalla D.L. n. 119/2018 (rottamazione ter) convertito con L. n.136/2018;rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 3, comma 5 e 11, 12,del D.L. n. 119/2018;che, pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119/18, come convertito, ladefinizione perfezionata determina l’estinzione del giudizio;che, a norma dell’art. 3, comma 9, le somme relative ai debiti definibili riferite aiprocedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili; èfatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]   
Sentenza Cassazione n. 07810/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris