CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11111/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6493/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,CORSO ITALIA 83, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] - SEZ.DIST.DI TARANTOn. 416/2018 depositata i l 13/11/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con sentenza n. 1273/2015 il Tribunale di Taranto rigettava le opposizioni proposte da C aramia Ottavio , C aramia Francesco , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso ordinanze-ingiunzione applicative di sanzioni amministrative (per la complessiva somma di €60.020,00) irrogate per violazioni dell'art. 1, comma 1, D.L. n. 143/1991 (trasferimenti di denaro per importi superiori ad euro 12.500,00, senza ricorso ad intermediari autorizzati, ai fini della realizzazione di una complessa operazione economicadi reperimento di fondi necessari alla definizione transattiva di un pignoramento immobiliare). 2. I nterponevano gravame gli opponenti innanzi alla Corte d'Appello di Lecce – Sez . Dis t. Taranto , che rigettava integralmente l'appello. 3. Avverso la pronuncia della Corte d'Appello di Lecce – Sez. Dist.Taranto proponevano ricorso per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],affidandolo a quattro motivi. Si difendeva il Ministero dell'Economia e delle Finanze depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3, legge n. 689 del 1981, degli artt. 55, 59 cod. pen. e dell'art.115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - Nullità della sentenza per carenza di motivazione - omesso riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità - omessa ammissione dei mezzi istruttori. I ricorrenti contestano il vizio di motivazione della sentenza impugnata per impossibilità di comprendere il processo di formazione del convincimento del Collegio di secondo grado, con riferimento all'assenza dell'esimente della buona fede. E’ opportuno rilevare – precisano i ricorrenti - che le esimenti estese al campo delle violazioni amministrative si fondano, come nel diritto penale, sul riconoscimento di situazioni anomale nelle quali non è possibile pretendere che il soggetto determini la propria condotta in conformità del precetto violato; esse rappresentano, perciò, cause di inesigibilità. La rilevanza dell'errore sulla causa scriminante, ancorché non esplicitamente sancita con disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 59cod. pen., va comunque ritenuta sussistente in applicazione analogica dell'art. 3, comma 2, legge n. 689 del 1981, laddove esclude la responsabilità nel caso di errore sul fatto non determinato da colpa. Nel caso di specie, gli odierni esponenti avrebbero agito nella convinzione di dover intervenire con urgenza (versando alla BNL danaro contante per l’importo di €600.00,00)per evitare l’iscrizione di ipoteca e salvare l'azienda dal fallimento. Del resto, anche questa Corte ha aperto l'orientamento in ordine alla rilevanza dell'error iuris, poiché ha ritenuto che possono essere invocati la buona fede o lo stato di necessità come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerale nell'autore della violazione il convincimento dellaliceità della sua condotta, e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero potesse essergli mosso (Cass. n. 13610/2007). 1.1. Il motivo non può trovare accoglimento. La Corte d’Appello salentina ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermatinella giurisprudenza di questa Corte in virtù dei quali, in tema di violazioni amministrative,ai sensi dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa, per cui l'errore sulla liceità della relativa condotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza (v., oltre a Cass. Sez. 2, n. 13610 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 597317 -01, citata sia dalla Corte d’Appello sia dagli stessi ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA]. Sez. 2, Ordinanza n. 33441 del 17/12/2019, Rv. 656323 – 01; Cass. n. 24081 del 26.09.2019; Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 19759 del 02/10/2015, Rv. 636814 –01). L'onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l'esistenza della buona fede è a carico dell'opponente, e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., Sez. 2, n. 21280/2015; V. anche Cass. n. 19759/2015; Cass. n. 23019/09). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso – con argomentazione esente da vizi logici - l’assenza di colpevolezza degli allora appellanti,ritenendo non raggiunta la prova dell’incolpevolezza, posto che la mera ricostruzione storica della vicenda, unitamente alla qualità degli incolpati, non potevano ritenersi elementi positivi idonei ad evidenziare un errore sulla liceità della condotta. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 2, legge n. 689 del 1981, art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Nella fattispecie de quala presunta violazione è stata compiuta in data 18.04.2006, mentre il processo verbale è stato notificato solamente in data 27.02.2009, decorsi i termini previsti a pena di decadenza per l'amministrazione: la notifica della contestazione avrebbe dovuto essere effettuata entro 90 giorni dalle audizioni dei diretti responsabili, intervenute tra il 25 e il 27.11.2008; invece la Corte d'Appello ha ritenuto tempestiva la notifica della contestazione in quanto ha considerato come data di chiusura dell’accertamento, e quindi dies a quo ai fini d ella decorrenza dei termini , la data dell'audizione dell'avvocato, quale persona informata sui fatti. 2.1. Il motivo è infondato. In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento -in relazione al quale collocare il dies a quodel termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il «fatto» nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione. I l compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ovecongruamente motivata (per tutte:Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019, Rv. 655683 - 01). Nel caso di specie, deve ritenersi congrua la motivazione resa dalla Corte territoriale, nella parte in cui ha considerato rilevante l’intervento dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in quanto persona informata sui fatti e in possesso di scritture riguardanti l’operazione economica, nella sua qualità di difensore di due dei trasgressori; né rileva che la sua deposizione nulla abbia aggiunto all’accertamento in atto (come affermato in ricorso, p. 16 ultimo capoverso, p. 17, 1° capoverso) , posto che si tratta di una considerazione resa dai ricorrenti ex post , mentre la decisione di chiudere le indagini solo dopo aver sentito persona di fiducia delle parti ha una valenza pro reo , nel più ampio rispetto deldiritto difesa. 3.Con il terzo motivo si deduce omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., in relazione all'art. 4 legge n. 689 del 1981 all’art.1322 cod. civ.- Omessa pronuncia sull'insussistenza della violazione. A giudizio dei ricorrenti, questione dirimente per la risoluzione della presente controversia è verificare la possibile ed astratta sovrapposizione della causa negoziale dell'operazione con le condotte materiali di cui ai decreti sanzionatori, anche alla luce del rispetto dell'autonomia contrattuale e della libertà di iniziativa economica. Il rapporto sinallagmatico del negozio giuridico in esame si fondava sull'accettazione da parte della BNL del pagamento di un importo ridotto, a fronte della liberazione dei fideiussori della propria obbligazione accessoria; tale causa - lecita e meritevole di tutela - porta ad affermare che,in applicazione dei principi cardine della legge n. 689 del 1981 in tema di legalità e soggettività,non si può parlare di violazione della norma laddove il soggetto ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima. La transazione era stata richiesta in questi termini dalla stessa controparte, istituto di credito, non lasciando spazio e tempo ad ipotesi alternative. Orbene, non vi è traccia in sentenza di alcuna pronuncia sul suddetto punto. 3.1. Il motivo è inammissibile: nell’ipotesi di «doppia conforme», prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e quindi applicabile anche al giudizio in esame), il ricorrente per cassazione, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5) cod. proc. civ. per dife tto di specificità, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex plurimis: Cass. Sez. 6 - 2, n. 8320 del 2022-Rv. 664432 - 01; Cass. Sez. 3, 14.07.2022, n. 22244; Cass. Sez. L, 20.07.2022, n. 22782; Cass. Sez. 6 - 2, 15.03.2022, n. 8320; Cass. Sez. L, 06.08.2019, n. 20994). Nella specie, i ricorrentinon ha nno indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce;inoltre, costituisce, un «fatto», agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., non una «questione» o un «punto», ma un vero e proprio «fatto», in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133). E',quindi, inammissibile l'invocazione del vizio di cui all'art. 360 n. 5), comma 1,cod. proc. civ. per sostenere la mancata valutazione da parte del giudice territoriale della sovrapposizione della causa negoziale dell'operazione con le condotte materialidei trasgressori. 4. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 1, legge 197 del 1991, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. - Omessa riduzione delle sanzioni al minimo edittale. La Corte d’Appello ha ritenuto congrua la sanzione nella misura del doppio del minimo, non sussistendo valide ragioni per una riduzione. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA], con il parere del [OSCURATO:DATA_NASCITA] reso con riferimento alle infrazioni in materia valutaria di antiriciclaggio, ha previsto che per le infrazioni commesse in ambito familiare e/o societario la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare debba essere ridotta alla metà del minimo; considerando che la transazione finanziaria di cui è causa si è svolta nell'interesse della società e fra soggetti che -oltre ad avere rapporti di parentela fra loro - ricoprivano ruoli determinanti nella società (commercialista, amministratore,garanti), le sanzioni amministrative da applicarsi nel minimo andrebbero ridotte alla metà. 4.1. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge: non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della leggen. 689 del 1981 (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11481 del 15/06/2020, Rv. 658267 –01; Cass, Sez. 2, Sentenza n. 6778 del 02/04/2015, Rv. 634747 -01). Nel caso di specie, le ordinanze-ingiunzione hanno irrogato sanzioni (previste da un minimo dell’1% ad un massimo del 40% dell’importo trasferito, ex art. 5, comma 1, D.L. n. 143/1997 vigente ratione temporis) pari al doppio del minimo edittale: pertanto, non è consentito a questa Corte sindacare il giudizio di congruità della sanzione già espresso dalla Corte territoriale nel rispetto delle prescrizioni normative. 4.2. Quanto al parere della [OSCURATO:PERSONA], essa svolge attività istruttoria e di consulenza obbligatoria per l'adozione dei decreti di determinazione ed irrogazione delle sanzioni (art. 1 D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114, richiamato dall’art. 60, comma 2, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, normativa antiriciclaggio vigente ratione temporis): ad essa, dunque, non è consentito modificare una norma (di legge) di rango superiore. 5. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €5.000,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a