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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12910/2026

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ll’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in personadel rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura speciale in- controricorrenti -Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 14243/2025Numero sezionale 3601/2026Numero di raccolta generale 12910/2026Data pubblicazione 06/05/2026per la cassazione della sentenza n. 1217/03/24 della Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado delle Marche, depositata il 27/12/2024 e nonnotificatae sul ricorso iscritto al n. 14244/2025 proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dell’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso nel presente giudizio, giustaprocura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 1223/03/24 della Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado delle Marche, depositata il 30/12/2024 e nonnotificataudita in entrambi i giudizi la relazione della causa svolta nell’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Nel giudizio n. r.g. 14243/25 l’Agenzia delle Entrate notificava avvisodi accertamento relativo all’anno 2010, contestando alla società MariniAzzolini Tartufi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. l’indebita detrazione dell’IVAe la deduzione di costi non inerenti anche ai fini dell’imposizione redditualeed IRAP, basandosi su fatture ritenute soggettivamente inesistenti emesseda società considerate “cartiere”, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]L’Ufficio riteneva che la società contribuente partecipasse a un meccanismodi frode, acquistando tartufi da ditte terze e contabilizzando fatture nongenuine, mentre in realtà i prodotti venivano acquistati da cavatori locali.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 14243/2025Numero sezionale 3601/2026Numero di raccolta generale 12910/2026Data pubblicazione 06/05/2026La società e i soci impugnavano l’atto, sostenendo la violazionedell’onere della prova, la nullità dell’avviso per mancata prova della malafede, l’illegittimità delle sanzioni e la regolarità delle operazioni contestate.Chiedevano l’annullamento dell’atto e, in subordine, la rideterminazionedelle sanzioni.[OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso,condannando il contribuente alle spese.

I contribuenti appellavano lasentenza, riproponendo le eccezioni e argomentazioni già sollevate in primogrado, chiedendo la riforma della decisione.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, dopo aver discussola causa, accoglieva l’appello.

Riteneva che la società non potesse saperedelle irregolarità delle società cedenti, non essendo emersi elementi chedimostrassero la consapevolezza del meccanismo fraudolento. [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento, compensando le spese di entrambi igradi di giudizio.Ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a duemotivi di censura.Resistono i contribuenti con unico controricorso illustrato da memoria.Nel giudizio n. 14244/25, [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avvisonotificatogli a seguito del ridetto avviso quale socio della [OSCURATO:PERSONA] AzzoliniTartufi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. con il quale era rideterminata la di luiIRPEF per il medesimo periodo d’imposta 2010 dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], la quale respingeva il ricorso.

La Corte digiustizia tributaria di secondo grado delle Marche, all’esito dell’esame delgravame, riteneva fondato l’appello del [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuta insussistente laprova dell’elemento soggettivo in capo al cessionario, la Corte annullaval’avviso di accertamento impugnato, rilevando altresì che, venuto menol’atto impositivo emesso nei confronti della società, dovevaconseguentemente essere annullato anche l’accertamento notificato alsocio.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 14243/2025Numero sezionale 3601/2026Numero di raccolta generale 12910/2026Data pubblicazione 06/05/2026Ricorre – in tale giudizio r.g. 14244/25 - a questa Corte l’Agenzia delleEntrate con atto affidato a un motivo.Resiste con controricorso il contribuente.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente, rileva il Collegio che va riunito al presente giudizior.g 14243/25 l’autonomo giudizio n. r.g. 14244/25 avente per oggettol’impugnazione dell’avviso di accertamento notificato al socio della societàcontribuente, [OSCURATO:PERSONA], riferito al medesimo periodo d’imposta2010, quale atto conseguenziale rispetto a un precedente accertamentoemesso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., stante la connessione soggettiva e oggettiva con il presentegiudizio.Va poi – ancora preliminarmente – ulteriormente rilevato che sono indicembre 2018, depositata in data 7 marzo 2019, divenuta irrevocabile indata 30 aprile o 2019 sia la sentenza n. 96/2018 del medesimo Tribunaledel 13 marzo 2018 depositata in data 16 giugno 2018 divenuta irrevocabilein data 27 luglio 2018 con la quale – tra gli altri – anche [OSCURATO:PERSONA],legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. è stato assolto dalle imputazioni mossegli ex art. 530c. 2 c.p.p. perché il fatto non costituisce reato.Peraltro, non trova qui comunque applicazione l’art. 21 bis del d.

Lgs.n. 74 del 2000, a seguito della decisione, ora intervenuta, della Consulta(sent. n. 50 del 2026) in ordine alle questioni di legittimità costituzionalesollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte,con ordinanza del 10 marzo 2025 n. 64 e dalla Corte di giustizia tributariadi Roma, con ordinanza del 13 maggio 2025, n. 1838.

Non sussiste inveroalcuna efficacia di giudicato della sentenza penale nel giudizio tributarioCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 14243/2025Numero sezionale 3601/2026Numero di raccolta generale 12910/2026Data pubblicazione 06/05/2026poiché la surrichiamata disposizione limita tale effetto alle pronunce cheabbiano assolto l’imputato perché il fatto non sussiste o perché l’imputatonon lo ha commesso; le ridette sentenze hanno invece pronunciato con unadiversa formula assolutoria, escludendo l’elemento soggettivo del reato.Sempre in via preliminare, va poi escluso, ai fini del presente giudizio,il rilievo dell’avvenuta definizione del ricorso n. r.g. 14241/25 con decretodi estinzione a seguito di proposta di definizione accelerata, sia perché lavicenda, pur analoga, ha riguardato una diversa annualità, sia perché laproposta ex art. 380-bis c.p.c. ha natura meramente endoprocedimentale,il cui esito con decreto di estinzione è condizionato esclusivamente dallamancata proposizione dell’istanza di decisione da parte del ricorrente, cheassume valore di rinunzia al ricorso, e non comporta alcun accertamento infatto o in diritto sulla fattispecie in considerazione.Può quindi scrutinarsi l’impugnazione proposta.Nel giudizio n. r.g. 14243/25, con il primo motivo si deduce laviolazione delle norme sulla detraibilità IVA e sull’onere della prova.L’Agenzia delle Entrate contesta che la sentenza impugnata abbia violatoe/o applicato erroneamente l’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché gliartt. 2727, 2729 e 2697 del codice civile, tutto in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, il giudice dimerito avrebbe sottovalutato gli elementi probatori che dimostravano lanatura fittizia dei fornitori e la consapevolezza, o almeno la conoscibilità, daparte della società contribuente del meccanismo fraudolento.

Si ribadisce inricorso che, secondo la giurisprudenza, l’Amministrazione deve provare nonsolo l’inesistenza del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva oavrebbe dovuto sapere, con la normale diligenza, che l’operazione siinseriva in una frode IVA.

Una volta raggiunta tale prova, spetta alcontribuente dimostrare di aver agito in buona fede e con la massimadiligenza.

Nel caso concreto, l’Ufficio ritiene che la società non abbiaadottato le cautele necessarie e abbia tratto vantaggio economico dallaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 14243/2025Numero sezionale 3601/2026Numero di raccolta generale 12910/2026Data pubblicazione 06/05/2026partecipazione alla frode, anche per il mancato utilizzo del plafond IVAdisponibile.Il motivo è fondato.Sulla scia della giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia 22 ottobre2015, Ppuh, C-277/14), questa Corte ha affermato il seguente principio didiritto: “In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che lafatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite omeno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solol'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza deldestinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta,dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi especifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo,usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta,della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolvaa detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avereadoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evaderel'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondocriteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze delcaso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità dellacontabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita dellemerci o dei servizi” (Cass. n. 9851/2018; n. 27566/2018; n. 33598/2019;n. 15369/2020; n. 28562/2021); come chiarito da questa Corte (Cass. n.9851/2018), la prova che deve essere fornita dall'Amministrazione in casodi operazioni soggettivamente inesistenti si incentra su due circostanze divalenza costitutiva rispetto alla pretesa erariale, ossia che il soggettoformale non è quello reale e che il cessionario sapeva o avrebbe dovutosapere che la cessione si inseriva in una evasione I.V.A. e, a tale ultimofine, non è necessaria la prova della partecipazione all'evasione, ma èsufficiente e necessario che il contribuente avrebbe dovuto esserneconsapevole.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 14243/2025Numero sezionale 3601/2026Numero di raccolta generale 12910/2026Data pubblicazione 06/05/2026Con riguardo a tale ultima circostanza, secondo il consolidatoorientamento della Corte di Giustizia, deve essere soddisfatta l'esigenza ditutela della buona fede del soggetto passivo, il quale non può esseresanzionato, con il diniego del diritto di detrazione, se non sapeva o nonavrebbe potuto sapere che l'operazione si collocava nell'ambito diun'evasione commessa dal fornitore o che un'altra operazione facente partedelle cessioni, precedente o successiva a quella da detto soggetto passivo,era viziata da evasione dell'I.V.A. (Corte di Giustizia 6 luglio 2006, Kittel,C439/04 e C-440/04; Corte di Giustizia 21 giugno 2012, Mahageben eDavid, C-80/11 e C-142/11; Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14; Corte di Giustizia UE, 18 maggio 2017, Litdana, C624/15, punto33; Corte di Giustizia UE, 18 dicembre 2014, N. 1272, F. Schoenimport«Italmoda» [OSCURATO:PERSONA], C-131/13, C-163/13 e C-164/13, punti 49 e50; Corte di Giu- stizia UE, 6 dicembre 2012, Bonik, C-285/11, punti da 38a 40; Corte di Giustizia UE, 6 settembre 2012, Mecsek-Gabona, C-273/11,punto 54;Con riguardo al “tipo” di prova incombente sull’Amministrazione si èprecisato che essa può ritenersi raggiunta se quest’ultima forniscenon occorre la prova "certa" e incontrovertibile di ogni operazione edettaglio: l’Amministrazione può assolvere al suo onere probatorio anchemediante presunzioni, come prevede per l’I.V.A. il D.P.R. n. 633 del 1973,art. 54, comma 2, e mediante elementi indiziari (Cass. n. 25778/2014;Cass. n. 20059/2014; Cass. n. 14237/2017; Corte di Giustizia 6 luglio 2006,Kittel, C439/04 e C-440/14; Corte di Giustizia 21 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA], C-80/11 e C-142/11) che il contribuente al momento in cui haacquistato il bene o il servizio sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'usodell'ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente, conl'emissione della relativa fattura, aveva evaso l'imposta o partecipato a unafrode, e cioè che il contribuente disponeva di indizi idonei a "porreCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 14243/2025Numero sezionale 3601/2026Numero di raccolta generale 12910/2026Data pubblicazione 06/05/2026sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sullasostanziale inesistenza del contraente" (Corte di Giustizia, 6 dicembre 2012,Bonik, C- 285/11; Corte di Giustizia, Ppuh, C 277/14, par. 50).

L'oneredell'Amministrazione finanziaria sulla consapevolezza del cessionario devedunque essere ancorato al fatto che questi, in base ad elementi obbiettivi especifici, che spetta alla Amministrazione individuare e contestare,conosceva o avrebbe dovuto conoscere che l'operazione si inseriva inun'evasione dell'I.V.A. e che tale conoscibilità era esigibile, secondo i criteridell'ordinaria diligenza, tenuto conto delle circostanze esistenti al momentodella conclusione dell'affare (Cass. n. 9851/2018; Cass. n. 27566/2018;Cass. n. 15369/2020).

Pertanto, sebbene al destinatario non compete, dinorma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del propriofornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell'esigibile, inpresenza di indici personali ed operativi anomali dell'operazionecommerciale ovvero delle scelte dallo stesso effettuate ovvero tali daevidenziare irregolarità ed ingenerare dubbi di una potenziale evasione, lacui rilevanza è tanto più significativa atteso il carattere strutturale eprofessionale della presenza dell'imprenditore nel settore del mercato in cuiopera e l'aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporti commerciali congli altri operatori siano proficui e suscettibili di reiterazione nel tempo (Cass.n. 24490/2015).Poiché la valutazione va in ogni caso ancorata alla concretavicenda, nel presente caso il giudice del merito ha rilevato – da un esamecomplessivo dei fatti di causa esposti analiticamente in sentenza operatosecondo i superiori principi – l’insussistenza di anomalie tali da dover porrein allarme la contribuente.Tale valutazione non è allineata con i superiori principi.Invero, la sentenza impugnata non ha valutato adeguatamente glielementi indiziari dedotti e provati dall’Ufficio (diligentemente trascritti inCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 14243/2025Numero sezionale 3601/2026Numero di raccolta generale 12910/2026Data pubblicazione 06/05/2026ricorso per cassazione), limitandosi a riportate in motivazione, aderendovi,gli elementi di segno contrario dedotti dalla contribuente.Così operando, il giudice di merito ha trascurato di valutareadeguatamente il difetto di legami formali – comprovati – dei soggetti (inparticolare il [OSCURATO:PERSONA]) che agivano per conto delle società fornitrici dei beni,elemento questo agevolmente conoscibile con la semplice consultazione delregistro delle imprese.Sorvolando su tale profilo, la sentenza di appello ha anche mancatodi soffermarsi anche sulla possibile rilevanza – ai fini della prova della frode– della contemporanea o consecutiva attività di tali soggettinell’amministrazione di diverse società che rapidamente si sono tra di lorosuccedute nella veste di fornitori (e per quantità assolutamente importanti)della contribuente.

Anche tale elemento indiziario è risultato quindiingiustamente obliterato.Inoltre, la sentenza impugnata risulta carente sotto un ulterioreprofilo, quando scrive che “in conclusione la mancata indagine sull’elementopsicologico in capo al cessionario e la mancata dimostrazione, sia pure sullascorta di ragionevoli elementi presuntivi, che la società contribuente fosseconsapevole del meccanismo fraudolento, determinano la illegittimitàdell’avviso di accertamento de quo”.

Tale affermazione pare incentrarsiunicamente – come è avvenuto in sede di giudizio penale, ma come nondeve avvenire in questa sede – sull’elemento psicologico (lainconsapevolezza della frode) mancando di esaminare la manifestazione ditale condizione interna, vale a dire la diligenza necessaria, ragionevolmenteesigibile, che caratterizza l’agire privo di intento fraudolento.In altri termini, nel riferire gli elementi che l’hanno condotta adecisione, (“la società “[OSCURATO:SOCIETA]” aveva per apparenti esponenti dueindividui, tali sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] personalmenteconosciuti dal legale rapp-te della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] e dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per precedentiCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 14243/2025Numero sezionale 3601/2026Numero di raccolta generale 12910/2026Data pubblicazione 06/05/2026contatti commerciali;- la società verificata ha provato di aver acquistatomerce a mezzo fatture accompagnatorie ( mezzo che esenta dall’emetterealtre fatture e/o bolle di accompagnamento) e di averle sempre pagate amezzo assegni ( e non, come erroneamente sostenuto dall’Ufficio, incontanti); - atteso il grosso quantitativo di tartufi “lavorati” dalcontribuente, è evidente che l’approvvigionamento degli stessi non potevaavvenire a mezzo “cavatori” privati del posto;- le società cedentimostravano di avere buone referenza bancarie;- le testimonianze disoggetti terzi rese in sede penale (ancorché non utilizzabili visto la vigenzaal tempo del principio del doppio binario, rappresentano comunquecircostanze di fatto proficuamente utilizzabili da parte del giudicetributario), i quali affermano di aver visto diverse volte mezzi di trasportodel [OSCURATO:PERSONA] (soggetto titolare occulto della ditta [OSCURATO:SOCIETA]) scaricarepresso la ditta [OSCURATO:PERSONA] snc grossi quantitativi di tuberi;- il sig.[OSCURATO:PERSONA] era persona nota in tutto l’ambiente nazionale dei rivenditori ditartufi per esperienza ed abilità commerciale;- il summenzionato sig.

DiIorio possedeva un grosso stabilimento- deposito nel Molise presso il qualeanche altri operatori commerciali delle Marche si erano frequentementeapprovvigionati”) la pronuncia di appello dà conto di elementi di fatto nonrisultanti da un comportamento ordinariamente attivo e ragionevolmentediligente della contribuente, ma semplicemente desumibili dalle condottedelle società fornitrici dei beni, della quale l’imprenditore diligente non puòlimitarsi a prendere atto.

Questi, infatti, doveva – per quanto gli erapossibile, certo senza l’utilizzo dei poteri di cui è fornita l’Amministrazionefinanziaria (CGUE, 1º dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C - 512/21,punto 52, CGUE, 9 gennaio 2023, A.T.S. 2003, C - 289/22, punto 70) masecondo ragionevolezza e proporzionalità (Cass. n. 37889/2022; Cass. n.22190/2022; Cass. n. 40690/2021; Cass. n. 22969/2021; Cass. n.22107/2021; Cass. n. 20648/2021; Cass. n. 19387/2021; Cass. n.25426/2020; Cass. n. 15369/2020; Cass. n. 5873/2019; Cass. n.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 14243/2025Numero sezionale 3601/2026Numero di raccolta generale 12910/2026Data pubblicazione 06/05/202627566/2018; Cass. n. 21104/2018; Cass. n. 9851/2018; Cass. n.9721/2018; Cass. Sez.

Un. n. 21105/2017) - corroborare tali elementi conle informazioni che agendo diligentemente poteva ottenere.E’ quindi necessario che l’accertamento in fatto in ordine allasussistenza e al peso probatorio degli elementi indiziari sia rinnovato,secondo i superiori principi: a ciò provvederà il giudice del rinvio.Il secondo motivo – nel medesimo giudizio n. r.g. 14244/25 - lamental’omessa o insufficiente motivazione sul rilievo dei costi indeducibili.L’Agenzia delle Entrate deduce o la nullità della sentenza per violazione efalsa applicazione degli artt. 36, 53 e 61 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 e degliartt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Secondola ricorrente, la sentenza non si è pronunciata, o comunque non ha motivatoadeguatamente, sul rilievo relativo all’indebita deduzione di costi noninerenti, sostenuti per spese di manutenzione straordinaria su un immobilenon di proprietà della società.

La decisione sarebbe viziata da motivazioneapparente o omessa, non consentendo di comprendere il percorso logicoseguito dal giudice.Il motivo è fondato.La pronuncia di appello sul punto non spende in motivazione neppureuna parola sul punto, mancando sia di riportare il rilievo in argomento nellaparte in fatto della sentenza, sia di prendere posizione su di esso nella partein diritto; né può ritenersi che la doglianza – relativa a operazionioggettivamente inesistenti – sia stata implicitamente rigettata, in quantol’intero iter motivazionale si incentra esclusivamente sull’autonomo eindipendente altro rilievo consistente nella contestazione di altre operazionicome soggettivamente inesistenti di cui si è detto in sede di esame delprimo motivo.

Si tratta invero di profili che sono del tutto distinti e non inrapporto di reciproca dipendenza.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11Numero registro generale 14243/2025Numero sezionale 3601/2026Numero di raccolta generale 12910/2026Data pubblicazione 06/05/2026In conclusione, il ricorso va accolto e anche tale sentenza va cassatacon rinvio al giudice di merito, che rivedrà i fatti di causa alla luce deisuperiori principi P.Q.Mriunisce il ricorso n. r.g. 14244/25 al ricorso n. r.g. n. 14243/25;accoglie entrambi i ricorsi riuniti; cassa entrambe le sentenze impugnate erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche indiversa composizione alla quale demanda di provvedere anche in ordine allespese processuali del presente giudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, il 28 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Fuochi TinarelliCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in personadel rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura speciale in- controricorrenti -Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 14243/2025Numero sezionale 3601/2026Numero di raccolta generale 12910/2026Data pubblicazione 06/05/2026per la cassazione della sentenza n. 1217/03/24 della Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado delle Marche, depositata il 27/12/2024 e nonnotificatae sul ricorso iscritto al n. 14244/2025 proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dell’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso nel presente giudizio, giustaprocura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 1223/03/24 della Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado delle Marche, depositata il 30/12/2024 e nonnotificataudita in entrambi i giudizi la relazione della causa svolta nell’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Nel giudizio n. r.g. 14243/25 l’Agenzia delle Entrate notificava avvisodi accertamento relativo all’anno 2010, contestando alla società MariniAzzolini Tartufi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. l’indebita detrazione dell’IVAe la deduzione di costi non inerenti anche ai fini dell’imposizione redditualeed IRAP, basandosi su fatture ritenute soggettivamente inesistenti emesseda società considerate “cartiere”, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]L’Ufficio riteneva che la società contribuente partecipasse a un meccanismodi frode, acquistando tartufi da ditte terze e contabilizzando fatture nongenuine, mentre in realtà i prodotti venivano acquistati da cavatori locali.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 14243/2025Numero sezionale 3601/2026Numero di raccolta generale 12910/2026Data pubblicazione 06/05/2026La società e i soci impugnavano l’atto, sostenendo la violazionedell’onere della prova, la nullità dell’avviso per mancata prova della malafede, l’illegittimità delle sanzioni e la regolarità delle operazioni contestate.Chiedevano l’annullamento dell’atto e, in subordine, la rideterminazionedelle sanzioni.[OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso,condannando il contribuente alle spese. I contribuenti appellavano lasentenza, riproponendo le eccezioni e argomentazioni già sollevate in primogrado, chiedendo la riforma della decisione.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, dopo aver discussola causa, accoglieva l’appello. Riteneva che la società non potesse saperedelle irregolarità delle società cedenti, non essendo emersi elementi chedimostrassero la consapevolezza del meccanismo fraudolento. [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento, compensando le spese di entrambi igradi di giudizio.Ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a duemotivi di censura.Resistono i contribuenti con unico controricorso illustrato da memoria.Nel giudizio n. 14244/25, [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avvisonotificatogli a seguito del ridetto avviso quale socio della [OSCURATO:PERSONA] AzzoliniTartufi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. con il quale era rideterminata la di luiIRPEF per il medesimo periodo d’imposta 2010 dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], la quale respingeva il ricorso. La Corte digiustizia tributaria di secondo grado delle Marche, all’esito dell’esame delgravame, riteneva fondato l’appello del [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuta insussistente laprova dell’elemento soggettivo in capo al cessionario, la Corte annullaval’avviso di accertamento impugnato, rilevando altresì che, venuto menol’atto impositivo emesso nei confronti della società, dovevaconseguentemente essere annullato anche l’accertamento notificato alsocio.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 14243/2025Numero sezionale 3601/2026Numero di raccolta generale 12910/2026Data pubblicazione 06/05/2026Ricorre – in tale giudizio r.g. 14244/25 - a questa Corte l’Agenzia delleEntrate con atto affidato a un motivo.Resiste con controricorso il contribuente.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente, rileva il Collegio che va riunito al presente giudizior.g 14243/25 l’autonomo giudizio n. r.g. 14244/25 avente per oggettol’impugnazione dell’avviso di accertamento notificato al socio della societàcontribuente, [OSCURATO:PERSONA], riferito al medesimo periodo d’imposta2010, quale atto conseguenziale rispetto a un precedente accertamentoemesso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., stante la connessione soggettiva e oggettiva con il presentegiudizio.Va poi – ancora preliminarmente – ulteriormente rilevato che sono indicembre 2018, depositata in data 7 marzo 2019, divenuta irrevocabile indata 30 aprile o 2019 sia la sentenza n. 96/2018 del medesimo Tribunaledel 13 marzo 2018 depositata in data 16 giugno 2018 divenuta irrevocabilein data 27 luglio 2018 con la quale – tra gli altri – anche [OSCURATO:PERSONA],legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. è stato assolto dalle imputazioni mossegli ex art. 530c. 2 c.p.p. perché il fatto non costituisce reato.Peraltro, non trova qui comunque applicazione l’art. 21 bis del d. Lgs.n. 74 del 2000, a seguito della decisione, ora intervenuta, della Consulta(sent. n. 50 del 2026) in ordine alle questioni di legittimità costituzionalesollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte,con ordinanza del 10 marzo 2025 n. 64 e dalla Corte di giustizia tributariadi Roma, con ordinanza del 13 maggio 2025, n. 1838. Non sussiste inveroalcuna efficacia di giudicato della sentenza penale nel giudizio tributarioCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 14243/2025Numero sezionale 3601/2026Numero di raccolta generale 12910/2026Data pubblicazione 06/05/2026poiché la surrichiamata disposizione limita tale effetto alle pronunce cheabbiano assolto l’imputato perché il fatto non sussiste o perché l’imputatonon lo ha commesso; le ridette sentenze hanno invece pronunciato con unadiversa formula assolutoria, escludendo l’elemento soggettivo del reato.Sempre in via preliminare, va poi escluso, ai fini del presente giudizio,il rilievo dell’avvenuta definizione del ricorso n. r.g. 14241/25 con decretodi estinzione a seguito di proposta di definizione accelerata, sia perché lavicenda, pur analoga, ha riguardato una diversa annualità, sia perché laproposta ex art. 380-bis c.p.c. ha natura meramente endoprocedimentale,il cui esito con decreto di estinzione è condizionato esclusivamente dallamancata proposizione dell’istanza di decisione da parte del ricorrente, cheassume valore di rinunzia al ricorso, e non comporta alcun accertamento infatto o in diritto sulla fattispecie in considerazione.Può quindi scrutinarsi l’impugnazione proposta.Nel giudizio n. r.g. 14243/25, con il primo motivo si deduce laviolazione delle norme sulla detraibilità IVA e sull’onere della prova.L’Agenzia delle Entrate contesta che la sentenza impugnata abbia violatoe/o applicato erroneamente l’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché gliartt. 2727, 2729 e 2697 del codice civile, tutto in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. Secondo l’Amministrazione finanziaria, il giudice dimerito avrebbe sottovalutato gli elementi probatori che dimostravano lanatura fittizia dei fornitori e la consapevolezza, o almeno la conoscibilità, daparte della società contribuente del meccanismo fraudolento. Si ribadisce inricorso che, secondo la giurisprudenza, l’Amministrazione deve provare nonsolo l’inesistenza del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva oavrebbe dovuto sapere, con la normale diligenza, che l’operazione siinseriva in una frode IVA. Una volta raggiunta tale prova, spetta alcontribuente dimostrare di aver agito in buona fede e con la massimadiligenza. Nel caso concreto, l’Ufficio ritiene che la società non abbiaadottato le cautele necessarie e abbia tratto vantaggio economico dallaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 14243/2025Numero sezionale 3601/2026Numero di raccolta generale 12910/2026Data pubblicazione 06/05/2026partecipazione alla frode, anche per il mancato utilizzo del plafond IVAdisponibile.Il motivo è fondato.Sulla scia della giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia 22 ottobre2015, Ppuh, C-277/14), questa Corte ha affermato il seguente principio didiritto: “In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che lafatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite omeno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solol'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza deldestinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta,dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi especifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo,usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta,della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolvaa detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avereadoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evaderel'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondocriteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze delcaso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità dellacontabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita dellemerci o dei servizi” (Cass. n. 9851/2018; n. 27566/2018; n. 33598/2019;n. 15369/2020; n. 28562/2021); come chiarito da questa Corte (Cass. n.9851/2018), la prova che deve essere fornita dall'Amministrazione in casodi operazioni soggettivamente inesistenti si incentra su due circostanze divalenza costitutiva rispetto alla pretesa erariale, ossia che il soggettoformale non è quello reale e che il cessionario sapeva o avrebbe dovutosapere che la cessione si inseriva in una evasione I.V.A. e, a tale ultimofine, non è necessaria la prova della partecipazione all'evasione, ma èsufficiente e necessario che il contribuente avrebbe dovuto esserneconsapevole.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 14243/2025Numero sezionale 3601/2026Numero di raccolta generale 12910/2026Data pubblicazione 06/05/2026Con riguardo a tale ultima circostanza, secondo il consolidatoorientamento della Corte di Giustizia, deve essere soddisfatta l'esigenza ditutela della buona fede del soggetto passivo, il quale non può esseresanzionato, con il diniego del diritto di detrazione, se non sapeva o nonavrebbe potuto sapere che l'operazione si collocava nell'ambito diun'evasione commessa dal fornitore o che un'altra operazione facente partedelle cessioni, precedente o successiva a quella da detto soggetto passivo,era viziata da evasione dell'I.V.A. (Corte di Giustizia 6 luglio 2006, Kittel,C439/04 e C-440/04; Corte di Giustizia 21 giugno 2012, Mahageben eDavid, C-80/11 e C-142/11; Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14; Corte di Giustizia UE, 18 maggio 2017, Litdana, C624/15, punto33; Corte di Giustizia UE, 18 dicembre 2014, N. 1272, F. Schoenimport«Italmoda» [OSCURATO:PERSONA], C-131/13, C-163/13 e C-164/13, punti 49 e50; Corte di Giu- stizia UE, 6 dicembre 2012, Bonik, C-285/11, punti da 38a 40; Corte di Giustizia UE, 6 settembre 2012, Mecsek-Gabona, C-273/11,punto 54;Con riguardo al “tipo” di prova incombente sull’Amministrazione si èprecisato che essa può ritenersi raggiunta se quest’ultima forniscenon occorre la prova "certa" e incontrovertibile di ogni operazione edettaglio: l’Amministrazione può assolvere al suo onere probatorio anchemediante presunzioni, come prevede per l’I.V.A. il D.P.R. n. 633 del 1973,art. 54, comma 2, e mediante elementi indiziari (Cass. n. 25778/2014;Cass. n. 20059/2014; Cass. n. 14237/2017; Corte di Giustizia 6 luglio 2006,Kittel, C439/04 e C-440/14; Corte di Giustizia 21 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA], C-80/11 e C-142/11) che il contribuente al momento in cui haacquistato il bene o il servizio sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'usodell'ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente, conl'emissione della relativa fattura, aveva evaso l'imposta o partecipato a unafrode, e cioè che il contribuente disponeva di indizi idonei a "porreCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 14243/2025Numero sezionale 3601/2026Numero di raccolta generale 12910/2026Data pubblicazione 06/05/2026sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sullasostanziale inesistenza del contraente" (Corte di Giustizia, 6 dicembre 2012,Bonik, C- 285/11; Corte di Giustizia, Ppuh, C 277/14, par. 50). L'oneredell'Amministrazione finanziaria sulla consapevolezza del cessionario devedunque essere ancorato al fatto che questi, in base ad elementi obbiettivi especifici, che spetta alla Amministrazione individuare e contestare,conosceva o avrebbe dovuto conoscere che l'operazione si inseriva inun'evasione dell'I.V.A. e che tale conoscibilità era esigibile, secondo i criteridell'ordinaria diligenza, tenuto conto delle circostanze esistenti al momentodella conclusione dell'affare (Cass. n. 9851/2018; Cass. n. 27566/2018;Cass. n. 15369/2020). Pertanto, sebbene al destinatario non compete, dinorma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del propriofornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell'esigibile, inpresenza di indici personali ed operativi anomali dell'operazionecommerciale ovvero delle scelte dallo stesso effettuate ovvero tali daevidenziare irregolarità ed ingenerare dubbi di una potenziale evasione, lacui rilevanza è tanto più significativa atteso il carattere strutturale eprofessionale della presenza dell'imprenditore nel settore del mercato in cuiopera e l'aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporti commerciali congli altri operatori siano proficui e suscettibili di reiterazione nel tempo (Cass.n. 24490/2015).Poiché la valutazione va in ogni caso ancorata alla concretavicenda, nel presente caso il giudice del merito ha rilevato – da un esamecomplessivo dei fatti di causa esposti analiticamente in sentenza operatosecondo i superiori principi – l’insussistenza di anomalie tali da dover porrein allarme la contribuente.Tale valutazione non è allineata con i superiori principi.Invero, la sentenza impugnata non ha valutato adeguatamente glielementi indiziari dedotti e provati dall’Ufficio (diligentemente trascritti inCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 14243/2025Numero sezionale 3601/2026Numero di raccolta generale 12910/2026Data pubblicazione 06/05/2026ricorso per cassazione), limitandosi a riportate in motivazione, aderendovi,gli elementi di segno contrario dedotti dalla contribuente.Così operando, il giudice di merito ha trascurato di valutareadeguatamente il difetto di legami formali – comprovati – dei soggetti (inparticolare il [OSCURATO:PERSONA]) che agivano per conto delle società fornitrici dei beni,elemento questo agevolmente conoscibile con la semplice consultazione delregistro delle imprese.Sorvolando su tale profilo, la sentenza di appello ha anche mancatodi soffermarsi anche sulla possibile rilevanza – ai fini della prova della frode– della contemporanea o consecutiva attività di tali soggettinell’amministrazione di diverse società che rapidamente si sono tra di lorosuccedute nella veste di fornitori (e per quantità assolutamente importanti)della contribuente. Anche tale elemento indiziario è risultato quindiingiustamente obliterato.Inoltre, la sentenza impugnata risulta carente sotto un ulterioreprofilo, quando scrive che “in conclusione la mancata indagine sull’elementopsicologico in capo al cessionario e la mancata dimostrazione, sia pure sullascorta di ragionevoli elementi presuntivi, che la società contribuente fosseconsapevole del meccanismo fraudolento, determinano la illegittimitàdell’avviso di accertamento de quo”. Tale affermazione pare incentrarsiunicamente – come è avvenuto in sede di giudizio penale, ma come nondeve avvenire in questa sede – sull’elemento psicologico (lainconsapevolezza della frode) mancando di esaminare la manifestazione ditale condizione interna, vale a dire la diligenza necessaria, ragionevolmenteesigibile, che caratterizza l’agire privo di intento fraudolento.In altri termini, nel riferire gli elementi che l’hanno condotta adecisione, (“la società “[OSCURATO:SOCIETA]” aveva per apparenti esponenti dueindividui, tali sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] personalmenteconosciuti dal legale rapp-te della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] e dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per precedentiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 14243/2025Numero sezionale 3601/2026Numero di raccolta generale 12910/2026Data pubblicazione 06/05/2026contatti commerciali;- la società verificata ha provato di aver acquistatomerce a mezzo fatture accompagnatorie ( mezzo che esenta dall’emetterealtre fatture e/o bolle di accompagnamento) e di averle sempre pagate amezzo assegni ( e non, come erroneamente sostenuto dall’Ufficio, incontanti); - atteso il grosso quantitativo di tartufi “lavorati” dalcontribuente, è evidente che l’approvvigionamento degli stessi non potevaavvenire a mezzo “cavatori” privati del posto;- le società cedentimostravano di avere buone referenza bancarie;- le testimonianze disoggetti terzi rese in sede penale (ancorché non utilizzabili visto la vigenzaal tempo del principio del doppio binario, rappresentano comunquecircostanze di fatto proficuamente utilizzabili da parte del giudicetributario), i quali affermano di aver visto diverse volte mezzi di trasportodel [OSCURATO:PERSONA] (soggetto titolare occulto della ditta [OSCURATO:SOCIETA]) scaricarepresso la ditta [OSCURATO:PERSONA] snc grossi quantitativi di tuberi;- il sig.[OSCURATO:PERSONA] era persona nota in tutto l’ambiente nazionale dei rivenditori ditartufi per esperienza ed abilità commerciale;- il summenzionato sig. DiIorio possedeva un grosso stabilimento- deposito nel Molise presso il qualeanche altri operatori commerciali delle Marche si erano frequentementeapprovvigionati”) la pronuncia di appello dà conto di elementi di fatto nonrisultanti da un comportamento ordinariamente attivo e ragionevolmentediligente della contribuente, ma semplicemente desumibili dalle condottedelle società fornitrici dei beni, della quale l’imprenditore diligente non puòlimitarsi a prendere atto. Questi, infatti, doveva – per quanto gli erapossibile, certo senza l’utilizzo dei poteri di cui è fornita l’Amministrazionefinanziaria (CGUE, 1º dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C - 512/21,punto 52, CGUE, 9 gennaio 2023, A.T.S. 2003, C - 289/22, punto 70) masecondo ragionevolezza e proporzionalità (Cass. n. 37889/2022; Cass. n.22190/2022; Cass. n. 40690/2021; Cass. n. 22969/2021; Cass. n.22107/2021; Cass. n. 20648/2021; Cass. n. 19387/2021; Cass. n.25426/2020; Cass. n. 15369/2020; Cass. n. 5873/2019; Cass. n.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 14243/2025Numero sezionale 3601/2026Numero di raccolta generale 12910/2026Data pubblicazione 06/05/202627566/2018; Cass. n. 21104/2018; Cass. n. 9851/2018; Cass. n.9721/2018; Cass. Sez. Un. n. 21105/2017) - corroborare tali elementi conle informazioni che agendo diligentemente poteva ottenere.E’ quindi necessario che l’accertamento in fatto in ordine allasussistenza e al peso probatorio degli elementi indiziari sia rinnovato,secondo i superiori principi: a ciò provvederà il giudice del rinvio.Il secondo motivo – nel medesimo giudizio n. r.g. 14244/25 - lamental’omessa o insufficiente motivazione sul rilievo dei costi indeducibili.L’Agenzia delle Entrate deduce o la nullità della sentenza per violazione efalsa applicazione degli artt. 36, 53 e 61 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e degliartt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Secondola ricorrente, la sentenza non si è pronunciata, o comunque non ha motivatoadeguatamente, sul rilievo relativo all’indebita deduzione di costi noninerenti, sostenuti per spese di manutenzione straordinaria su un immobilenon di proprietà della società. La decisione sarebbe viziata da motivazioneapparente o omessa, non consentendo di comprendere il percorso logicoseguito dal giudice.Il motivo è fondato.La pronuncia di appello sul punto non spende in motivazione neppureuna parola sul punto, mancando sia di riportare il rilievo in argomento nellaparte in fatto della sentenza, sia di prendere posizione su di esso nella partein diritto; né può ritenersi che la doglianza – relativa a operazionioggettivamente inesistenti – sia stata implicitamente rigettata, in quantol’intero iter motivazionale si incentra esclusivamente sull’autonomo eindipendente altro rilievo consistente nella contestazione di altre operazionicome soggettivamente inesistenti di cui si è detto in sede di esame delprimo motivo. Si tratta invero di profili che sono del tutto distinti e non inrapporto di reciproca dipendenza.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11Numero registro generale 14243/2025Numero sezionale 3601/2026Numero di raccolta generale 12910/2026Data pubblicazione 06/05/2026In conclusione, il ricorso va accolto e anche tale sentenza va cassatacon rinvio al giudice di merito, che rivedrà i fatti di causa alla luce deisuperiori principi P.Q.Mriunisce il ricorso n. r.g. 14244/25 al ricorso n. r.g. n. 14243/25;accoglie entrambi i ricorsi riuniti; cassa entrambe le sentenze impugnate erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche indiversa composizione alla quale demanda di provvedere anche in ordine allespese processuali del presente giudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, il 28 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Fuochi TinarelliCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 12