CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08257/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ietto ricorso proposto neli'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rtenuto che i ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in perché man:festan-iente infondati sia in relazione alla asserita nullità in rito per la avvenuta trattazione dei processo di appello cl.sboi-rP !a traduzione del ricorrente, detenuto per altra causa ( rilievo manifestamente flc..onThreril..e considerando la avvenuta trattazione camerale del giudizio di appello in coerenza con o definizone in torma di abbreviato dei primo grado ch giudizio, si che spettava all'imputato iriandestare espressamente, comunicandola alla Corte, la propria intenzione di prendere parte rif;uArno al rrotiva,e sotteso ai!2 confermata sussistenza deoli estremi della recidiva ; rriag(jicre riprovevolezza ascrina a: fano alla .uce della 2o4 u:2'e. _:Lialifcata valutazione dei precedenti riferibili al prevenuto; - ovotc che .-3ll'inarnmissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. 7.,Tichiara inammissibile i! ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese e della somma di Euro -;.:remila in favore della Cassa delle ammide. de.cisc il 18 novembre 2022. Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pierlu