CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32755/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] i. Con ordinanza del 12 ottobre 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede esecutiva, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 'ovino, finalizzata a ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione emesso nei suoi confronti, in esecuzione della sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 19 maggio 2006, irrevocabile il 17 luglio 2006, con riferimento a un abuso edilizio accertato in data 26 agosto 2004 nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale sannmaritano, la Iovino, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, rilevando che la ricorrente era stata condannata nel giudizio di merito nonostante fosse evidente che la stessa non fosse proprietaria del terreno dove insisteva il manufatto abusivo, appartenendo all'epoca il terreno a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], i quali, in data 13 dicembre 2007, cedevamo l'intera proprietà immobiliare a [OSCURATO:PERSONA]. Tale macroscopico errore nell'individuazione dell'autore dell'abuso è stato tuttavia ignorato dal giudice dell'esecuzione, nonostante la specifica censura difensiva. A ciò si aggiunge che, nonostante l'ordine di demolizione abbia riguardato solo il manufatto consistente nella piattaforma cementizia, in fase esecutiva si è proceduto altresì alla demolizione di un manufatto in pannelli coibentati, che tuttavia non era stato assolutamente indicato nel capo di imputazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 1. Sia nel procedimento di esecuzione che nell'odierno ricorso, la difesa ha proposto il tema della non riconducibilità alla 'ovino delle opere edilizie oggetto dell'ordMe di demolizione, ciò in base al rilievo secondo cui la ricorrente all'epoca dei fatti (2004) non era titolare del terreno sito in [OSCURATO:PERSONA], dove insisteva iI manufatto abusivo, per cui ella sarebbe stata condannata, perché erroneamente ritenuta proprietaria e committente delle opere abusive. Orbene, tale doglianza non risulta deducibile né in sede esecutiva né in sede di legittimità, posto che la responsabilità della ricorrente in ordine agli illeciti edilizi a lei ascritti è stata cristallizzata nella sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 19 maggio 2006, divenuta irrevocabile il 17 lugHo 2006, per cui la riconducibilità alla Iovino delle opere abusive accertate nell'agosto 2004 non è suscettibile di essere rimessa nuovamente in discussione. Quanto infine alla censura sulla mancata coincidenza tra opere indicate nel capo di imputazione e opere oggetto dell'ordine di demolizione, deve rilevarsi, da un lato, cne la doglianza non risulta essere stata formalmente proposta al giudice dell'esecuzione con l'istanza di revoca, dall'altro che sul punto il ricorso sconta non superabili limiti di autosufficienza, non avendo la difesa fornito sufficienti elementi volti a documentare l'esistenza dell'asserita difformità tra l'oggetto dell'ordine di demolizione e le imputazioni definite nel giudizio di merito. 2. In conclusione, in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, il ricorse proposto nell'interesse della Iovino deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del