CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 08183/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA i ' 2- sul ricorso 26489-2018 proposto da: Comune di Ariccia, elettivamente domiciliato in Roma, via Tagliamento 45, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Unto; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 4800/2018 della Corte d'appello di Roma pubblicata il 10 luglio 2018 e notificata il 12 luglio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2022 dal relatore [OSCURATO:PERSONA]; Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso davanti al Tribunale di Velletri contro l'ordinanza del Comune di Ariccia con la quale era stata loro inflitta la sanzione pecuniaria di C 20.000,00 per avere posto in essere degli abusi edilizi in aree assoggettate a tutela paesistica ex d.lgs. n. 42 del 2004. Il Tribunale di Velletri, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2418 del 2017, ha respinto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello che fa Corte d'appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4800 del 2018, ha accolto. Il Comune di Ariccia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. Il Comune di Ariccia e [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie. 1. Con il primo ed il secondo motivo il Comune di Ariccia lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, dell'art. 15, comma 3, della legge della Regione Lazio n. 15 del 2008 e degli artt. 1 e 28 della legge n. 689 del 1981. In particolare, il Comune di Ariccia osserva che la Corte d'appello di Roma avrebbe errato nel ritenere che l'illecito contestato si limitasse all'inosservanza dell'ingiunzione a demolire gli immobili abusivi entro il termine di 90 giorni dalla notificazione di detta ingiunzione, in quanto esso era costituito dall'esistenza della costruzione realizzata illegittimamente. Pertanto, avrebbero dovuto trovare applicazione le disposizioni normative richiamate nell'ordinanza, vale a dire l'art. 15, comma 3, della legge della Regione Lazio n. 15 del 2008 e l'art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380 del 2001. Inoltre, avendo l'illecito contestato natura permanente, il diritto del Comune di Ariccia non si sarebbe prescritto ex art. 28 della legge n. 689 del 1981, dovendo il relativo termine essere computato dalla data di accertarne dell'inottemperanza, ovvero dal 3 giugno 2013 o dall'8 settembre 2015. Le questioni di diritto oggetto della presente controversia sono di particolare rilevanza, considerato che concernono il principio di legalità e la natura della sanzione applicata e si ricollegano alla materia edilizio-urbanistica. Pertanto, è opportuno che il ricorso sia rinviato a nuovo ruolo per essere trattato in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte, - rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera dì consiglio della Sezione II Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2022. Il P Il rur o