CassazionedecretoSezione 5Decisione del 5 dicembre 1960
Cassazione n. 29576/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che gli imputat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorronoavverso la sentenza ex art.599 bis cod. proc. pen. della Corte di Appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio, in relazione alreatodi bancarotta fraudolenta distrattiva e patrimoniale; [OSCURATO:PERSONA] che i motiviproposti ─ che contesta no inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla pena accessoriafallimentare (rideterminata dalla Corte territoriale in anni tre)─ non sono consenti ti alla luce della modalità definitoria prescelta, poichéal cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853), in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nella L. 24 luglio 2008 n. 125,secondo cui il giudice d'appello che accoglie la richiesta formulata sull’accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi, limita la sua cognizione a quelli non rinunciati. La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra ed altri).Nella specie, il concordato aveva ad oggetto la rideterminazione della pena principale, con espressa rinuncia agli ulteriori motivi di impugnazione ( riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione e affievolimento delle pene accessorie). Analogamente a quanto avviene nella rinunciaall'impugnazione (Sez. 5, n. 40278 del 6 aprile 2016, Camerlingo ed altri; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, adeventuali cause di improcedibilità o nullità anche assolute, eccepite con l'impugnazione, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA], peraltro,che già i motivi di appello sulle pene accessorie fallimentari erano alquanto generici sulla entità della chiesta riduzione , perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto si limitavano arichiedere l’ affievolimento delle pene accessorie applicate . [OSCURATO:PERSONA] che,anche in questa sede,a fronte dell’accoglimento con la sentenza impugnata della richiesta di riduzione della pena con motivazione corretta e rideterminazione delle pen e accessori e fallimentari in anni tre, i motiv i s i presentano del tutto generici circa l’entità della riduzione e,dunque, inammissibili in quanto prividella necessaria specificità. [OSCURATO:PERSONA] che iricorsi avverso sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis cod. proc. pen., se inammissibil i, qualunque sia il motivo dedotto, segu ono la procedura de plano, tanto più che,nel caso di sentenza 599 bis cod. proc. pen., non sono tipizzati i motivi deducibili e tutti i motivi di appello proposti e non oggetto di concordato si intendono rinunciati. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che iricorsi dev ono essere dichiarat i inammissibil i , senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che i ricorrentidevono essere condannat i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibilii ricors i e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di e uro quat tr o mila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il