Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24121/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2019/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t., rappresentatae difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viadelle [OSCURATO:PERSONA], n. 69 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] dro Mangano; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Milano n. 2882/16 , depositata il 7 luglio 2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Aldo CENICCOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la Re- gione [OSCURATO:PERSONA], proponendo opposizione alle ingiunzioni nn. 14113 e 14133 del 17 dicembre 2009, con cui la convenuta le aveva intimatola restituzione della somma complessiva di Euro 995.947,37, erogata a titolo di finanzia- menti, gravanti sul [OSCURATO:PERSONA], perl'organizzazione e la gestione di progetti di formazione professionale, approvati dalla Direzione generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione.

Si costituì la Regione, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. Con sentenza del 9 maggio 2013, il Tribunale di Milano accolse la domanda, revocando le ingiunzioni di pagamento.

2. L'impugnazione proposta dalla Regione è stataaccoltadalla Corte d'ap- pello di Milano, che con sentenza del 7 luglio 2016 ha rigettatol'opposizione.

Premesso che la riscossione era stata avviata ai sensi degli artt. 90 e 92 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, che richiamano la procedura pre- vista dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639, la Corte ha affermato che l'opposizione all'ingiunzione dà luogo ad un giudizio di accertamento negativo della pretesa avanzata con il provvedimento impugnato, nell'ambito del quale incombe allo opponente l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda, me- diante allegazioni correlate aldiverso valore probatorio d ei documenti pro- dotti a sostegno della pretesa.

Precisato che nella specie tali documenti erano dotati di un elevato valore probatorio, in quanto costituiti, oltre che dalla do- manda di finanziamento presentata dall'Associazione e dall'atto di adesione ai relativi progetti, da numerosi verbali ispettivi della Guardia di Finanza, ha escluso che la Regione si fosse limitata a far valere generiche irregolarità desunte dalla pendenza di un procedimento penale per truffa e da una sen- tenza di condanna emessa nei confronti del presidente dell'Associazione, ri- tenendo non provato che i fondi erogati fossero stati correttamente utilizzati.Ha richiamato al riguardo gli accertamenti compiuti in sede penale, dai quali era emerso che la rendicontazione dei corsi era statautilizzata come giustifi- cazione di qualunque prestazione resa dal personale che a vario titolo operava per l'Associazione, retribuitacon i finanziamenti del [OSCURATO:PERSONA], anche se non direttamente collegatacon la realizzazione dei corsi.

3. Avverso la predetta sentenza l'Associazione ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

La Regione ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impu- gnazione sollevata dalla difesa della Regione sotto il duplice profilo dell'errata identificazione della ricorrente, individuata con una partita IVA intestata ad un altro soggetto e con una sede risultata chiusa a seguito di una recente notifica, nonché della genericità della procura ad litem, nella parte riguar- dante l'indicazione del giudizio al quale si riferisce.

Ai fini dell'identificazione delle parti, l'art. 366, primo comma, n. 1 cod. proc. civ. non richiede infatti l'indicazione della residenza della persona fisica o della sede della persona giuridica, né tantomeno quelladel codice fiscale o della partita IVA, prescritte esclusivamente dalla disciplina del processo tri- butario, il cui carattere speciale ne esclude l'applicabilità al giudizio di legitti- mità(cfr. Cass., Sez.

VI, 17/12/2015, n. 25399; Cass., Sez.

II, 29/ 03/2007, n. 7700).

La carenza delle predette indicazioni non comporta pertantol'inam- missibilità dell'impugnazione, qualora, come nella specie, non ne derivi alcuna incertezza in ordine all'identità delle parti, correttamente desumibile dal con- tenuto complessivo dell'atto e dalla procura speciale apposta a margine o in calce allo stesso, o anche su foglio separato, ma congiunto materialmente al ricorso.

1.1. Il conferimento della procura a margine o in calce al ricorso, o su foglio separato ma congiunto materialmente ad esso, comportandone neces- sariamente la specialità, non richiedea sua volta uno specifico riferimento al processo in corso, ed in particolare alla fase di legittimità, risultando suffi- ciente la certezza della sua provenienza dalla parte rappresentata e del suo rilascio in data successiva a quella di pubblicazione della sentenza impugnata ed anteriore a quella di notificazione del ricorso (cfr. Cass., Sez. lav., 28/03/2022, n. 9935; Cass., Sez.

VI, 1/09/2014, n. 18468; Cass., Sez.

III, 17/12/2009, n. 26504), nella specie chiaramente desumibili dall'indicazione della denominazione e del legale rappresentante della ricorrente, nonché della data di sottoscrizione della procura da parte di quest'ultimo.

2. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione degli artt. 112 e 346 cod. proc. civ., rilevando che, nel pronunciarsi in ordine all'applicabilità della procedura prevista dal r.d. n. 639 del 1910edalla ripartizione dell'onere della prova, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del giudicato implicito formatosi al riguardo, per effetto dell'avvenuta impu- gnazione della sentenza di primo grado nella sola parte concernente l'efficacia ed il contenuto della sentenza penale.Premesso di aver sostenuto, in primo grado, l'arbitrarietà del ricorso alla predetta procedura, in considerazione della natura non tributaria dei crediti azionati, e la conseguente spettanza alla Regione dell'onere di fornire la prova della propria pretesa, osserva che, a fronte della condivisione di tale assunto da parte del Tribunale, la Regione si era limitata a sollecitare unanuova valutazione del materiale probatorio, in tal modo incorrendo in decadenza dalle domande e dalle eccezioni non ripro- poste.

3. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce la violazione dell'art. 2697 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto sufficiente- mente provata la pretesa azionata dalla Regione, sulla base dei documenti prodotti, senza considerare che l'atto di adesione si limitava ad indicare gli obblighi del gestore, i verbali della Guardia di Finanza contenevano una ge- nerica descrizione di presunte pratiche adottate per la commissione delle ir- regolarità, e la sentenza penale, oltre a non avere carattere definitivo, si ri- feriva soltanto ad alcuni dei corsi indicati nei decreto di revoca dei finanzia- menti.

Sostiene inoltre che, nel porre a suo carico l'onere di provare l'infon- datezza della pretesa azionata dalla Regione, la sentenza impugnata si è at- tenuta ad un orientamento giurisprudenziale minoritario, trascurando nume- rose pronunce di legittimità che, in riferimento al giudizio di opposizione all'in- giunzione, pongono il predetto onere a carico dell'Amministrazione.4.

I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og- getto questioni strettamente connesse, sono infondati.

Benvero, non può condividersi, in linea di principio, il richiamo della sen- tenza impugnata ad un'ormai risalentepronuncia di legittimità, secondo cui il giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione emessa dalla [OSCURATO:PERSONA]- strazione ai sensi dell'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910 si configura come un giudizio di accertamento negativo della pretesa azionatacon il provvedimento impugnato, nel quale, a differenza di quanto accade nel giudizio di opposi- zione a decreto ingiuntivo,l'opponente assume la posizione dell'attore sia in senso formale che in senso sostanziale, con la conseguenza che su di lui grava l'onere della provadell'infondatezza della pretesa avanzata nei suoi confronti, il quale si atteggia in modo differentea seconda del diverso valore probatorio dei documenti prodotti a sostegno dell'ordinanza-ingiunzione(cfr. Cass., Sez.

III, 11/02/2009, n. 3341; nel medesimo senso, Cass. Sez.

I, 25/06/2009, n. 14905; Cass., Sez.

V, 13/10/2006, n. 22027).

Tale precedente risulta infatti espressione di un orientamento a lungo prevalso nella giurisprudenza di legittimità in riferimento al procedimento di- sciplinato dal r.d. n. 639 del 2010, che deve considerarsi ormai superato, avendo costituito oggetto di rimeditazione ad opera di pronunce più recenti, le quali sono pervenute a conclusioni opposte, sia in tema di riscossione delle entrate tributarie e doganali, che in materia di riscossione delle entrate di diritto privato della [OSCURATO:PERSONA].

In riferimento alle prime, pur riconoscendosiche la funzione di accertamento propria dell'ingiunzione fiscale comporta, in mancanza di opposizione, la definitività di quanto in essa dichia- rato relativamente alla debenza dell'imposta e posto a base della pretesa era- riale, si èrilevato che, in caso d'impugnazione, tutti gli elementi dell'obbliga- zione tributaria, ivi compresa la riferibilità della stessa al contribuente, vanno allegati e provati dall'Amministrazione finanziaria, restando l'opponente sog- getto all'onere dell'allegazione e della dimostrazione soltanto degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione stessa (Cass., Sez.

V, 12/12/2013, n. 27816; 18/06/2010, n. 14812; 6/09/2006, n. 19194).

E' sta- to quindi affermato che nel giudizio di opposizione l'opponente assume la ve- ste di attore soltanto in senso formale, ma non in senso sostanziale, e tale considerazione è stata estesa anche all'ipotesi di riscossione delle entrate non tributarie, in particolare a quelle riconducibili a rapporti di diritto privato, es- sendo stata ritenuta irrilevante, a tal fine, la circostanza che l'ingiunzione cumuli in séla natura e la funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio del suo potere di autoaccerta- mento, dal momento che ciò non implica affatto che nel giudizio di opposi- zione il provvedimento inquestione costituisca di per sé prova di quanto in esso affermato o sia assistito da una presunzione di verità (cfr. Cass., Sez.

III, 8/04/2021, n. 9381; Cass., Sez.

I, 26/09/2019, n. 24040; 16/05/2016, n. 9989).

4.1. Peraltro, nonostante il richiamo dell'orientamento più risalente, la sentenza impugnata non ha affatto omesso di verificare la fondatezza della pretesa azionatadalla Regione mediante l'ingiunzione opposta, non essendosi limitata a rilevare la mancata dimostrazione da parte dell'Associazione della correttautilizzazione del finanziamento ricevuto, ma avendo preso in esame la documentazione prodotta a sostegno della richiesta di restituzione, sulla base della quale ha ritenuto provato che i fondi erogati erano stati concreta- mente destinati all'effettuazione di spese non aventi alcun collegamento con i corsi di formazione per la cui organizzazione erano stati concessi.

In parti- colare, la Corte territoriale ha richiamato l'accertamento compiuto dalla sen- tenza penale emessa in relazione alla vicenda in esame, dalla quale ha de- sunto che la rendicontazione dei corsi era stata utilizzata come giustificazione di qualsiasi prestazione svolta dal personale che a vario titolo operava per l'Associazione, ivi comprese quelle rese da soggetti che svolgevano attività non collegate ai corsi, ma che figuravano come tutor, docenti, o codocenti al solo fine di ottenere dalla Regione l'erogazione della relativa voce di spesa.

4.2. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il predetto ac- certamento non poteva ritenersi preclusodalla mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui, conformandosi all'orientamento giurisprudenziale più recente,aveva ritenuto che l'applicabilità del procedi- mento di cui al r.d. n. 639 del 1910 non dispensasse la Regione dall'onere di fornire la prova del proprio diritto alla restituzione del finanziamento erogato: tale affermazione non costituiva infatti un capo a sé stante della decisione adottata dal Tribunale, ma soltanto la premessa in diritto dell'accertamento da quest'ultimo compiuto in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto necessari per la revoca dei finanziamenti, nonché la giustificazione della con- clusione cui era pervenuto, secondo cui, non essendo stata fornita la prova di tali presupposti, le conseguenze di tale carenza dovevano essere poste a ca- rico della Regione, in quanto gravata dall'onere di fornire la prova della pro- pria pretesa.Tale conclusione aveva costituito oggetto di specifica censura da parte della Regione, che nell'atto di appello aveva espressamente insistito per un verso sull'avvenuta individuazione delle irregolarità contestate all'As- sociazione, e per altro verso sull'avvenuta dimostrazione di tali irregolarità, attraverso la produzione dei verbali delle indagini compiute dalla Guardia di Finanza e della sentenza di condanna emessa nel giudizio penale: tali cen- sure, investendo l'accertamento di fatto compiuto dal Tribunale, comporta- vano la riapertura del dibattito processuale anche in ordine alle considerazioni giuridiche su cui si fondava, in tal modo impedendo la formazione del giudi- cato sul punto, senza che risultasse necessaria, a tal fine, l'espressa ripropo- sizione delle contrarie argomentazioni svolte dalla Regione in primo grado.

Com'è noto, infatti, il giudicato interno si forma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi diquella sta- tuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, in tal modo espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqua- lificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass., Sez.

II, 17/04/2019, n. 10760; Cass., Sez.

VI, 8/10/ 2018, n. 24783; 16/05/2017, n. 12202).

4.3. La valutazione compiutadalla sentenza impugnata in ordine alla fon- datezza della pretesa avanzata dalla Regionecostituisce poi un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabilein sede di legittimità esclu- sivamente per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., ovvero per inesi- stenza materiale, mera apparenza, perplessità o grave contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.: tale apprezzamento non può ritenersi validamente censurato dalla ricorrente, la quale si limita a denunciarela violazione dell'art. 2697 cod. civ., senza con- siderare che la stessa è configurabile esclusivamente nell'ipotesi in cui il giu- dice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, per effetto di un'incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erronea- mente che la parte onerata avesse assolto tale onere, dal momento che in tal caso può ravvisarsi soltanto un erroneo apprezzamento dell'esito della prova (cfr. Cass., Sez. lav., 19/08/2020, n. 17313; Cass., Sez.

III, 29/05/2018, n. 13395; 5/09/2006, n. 19064).

Peraltro, anche a voler ritenere che, nel porre in risalto l'insufficienza de- gli elementi risultanti dall'atto di adesione, la genericità del contenuto dei verbali della Guardia di Finanza e il carattere parziale e non definitivo dell'ac- certamento risultante dalla sentenza penale, la ricorrente abbia inteso in realtà far valere vizi motivazionali, èappena il caso di rilevare che, in quanto riflettenti non già la pretermissione di fatti storici, principali o secondari, che abbiano costituito oggetto del dibattito processuale ed appaiano idonei ad orientare in senso diverso la decisione, ma esclusivamente l'errata valuta- zione del contenuto dei documenti prodotti, le censure proposte non sono riconducibili al paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., non riferibile all'omesso o inadeguato esame di elementi istruttori, quando il fatto al quale si riferiscono sia stato comunque preso in considerazione dalla sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez.

Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez.

II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez.

III, 11/04/2017,n. 9253).

5. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della con- troricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2019/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t., rappresentatae difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viadelle [OSCURATO:PERSONA], n. 69 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] dro Mangano; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Milano n. 2882/16 , depositata il 7 luglio 2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Aldo CENICCOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la Re- gione [OSCURATO:PERSONA], proponendo opposizione alle ingiunzioni nn. 14113 e 14133 del 17 dicembre 2009, con cui la convenuta le aveva intimatola restituzione della somma complessiva di Euro 995.947,37, erogata a titolo di finanzia- menti, gravanti sul [OSCURATO:PERSONA], perl'organizzazione e la gestione di progetti di formazione professionale, approvati dalla Direzione generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione. Si costituì la Regione, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto. 1.1. Con sentenza del 9 maggio 2013, il Tribunale di Milano accolse la domanda, revocando le ingiunzioni di pagamento. 2. L'impugnazione proposta dalla Regione è stataaccoltadalla Corte d'ap- pello di Milano, che con sentenza del 7 luglio 2016 ha rigettatol'opposizione. Premesso che la riscossione era stata avviata ai sensi degli artt. 90 e 92 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, che richiamano la procedura pre- vista dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639, la Corte ha affermato che l'opposizione all'ingiunzione dà luogo ad un giudizio di accertamento negativo della pretesa avanzata con il provvedimento impugnato, nell'ambito del quale incombe allo opponente l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda, me- diante allegazioni correlate aldiverso valore probatorio d ei documenti pro- dotti a sostegno della pretesa. Precisato che nella specie tali documenti erano dotati di un elevato valore probatorio, in quanto costituiti, oltre che dalla do- manda di finanziamento presentata dall'Associazione e dall'atto di adesione ai relativi progetti, da numerosi verbali ispettivi della Guardia di Finanza, ha escluso che la Regione si fosse limitata a far valere generiche irregolarità desunte dalla pendenza di un procedimento penale per truffa e da una sen- tenza di condanna emessa nei confronti del presidente dell'Associazione, ri- tenendo non provato che i fondi erogati fossero stati correttamente utilizzati.Ha richiamato al riguardo gli accertamenti compiuti in sede penale, dai quali era emerso che la rendicontazione dei corsi era statautilizzata come giustifi- cazione di qualunque prestazione resa dal personale che a vario titolo operava per l'Associazione, retribuitacon i finanziamenti del [OSCURATO:PERSONA], anche se non direttamente collegatacon la realizzazione dei corsi. 3. Avverso la predetta sentenza l'Associazione ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. La Regione ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impu- gnazione sollevata dalla difesa della Regione sotto il duplice profilo dell'errata identificazione della ricorrente, individuata con una partita IVA intestata ad un altro soggetto e con una sede risultata chiusa a seguito di una recente notifica, nonché della genericità della procura ad litem, nella parte riguar- dante l'indicazione del giudizio al quale si riferisce. Ai fini dell'identificazione delle parti, l'art. 366, primo comma, n. 1 cod. proc. civ. non richiede infatti l'indicazione della residenza della persona fisica o della sede della persona giuridica, né tantomeno quelladel codice fiscale o della partita IVA, prescritte esclusivamente dalla disciplina del processo tri- butario, il cui carattere speciale ne esclude l'applicabilità al giudizio di legitti- mità(cfr. Cass., Sez. VI, 17/12/2015, n. 25399; Cass., Sez. II, 29/ 03/2007, n. 7700). La carenza delle predette indicazioni non comporta pertantol'inam- missibilità dell'impugnazione, qualora, come nella specie, non ne derivi alcuna incertezza in ordine all'identità delle parti, correttamente desumibile dal con- tenuto complessivo dell'atto e dalla procura speciale apposta a margine o in calce allo stesso, o anche su foglio separato, ma congiunto materialmente al ricorso. 1.1. Il conferimento della procura a margine o in calce al ricorso, o su foglio separato ma congiunto materialmente ad esso, comportandone neces- sariamente la specialità, non richiedea sua volta uno specifico riferimento al processo in corso, ed in particolare alla fase di legittimità, risultando suffi- ciente la certezza della sua provenienza dalla parte rappresentata e del suo rilascio in data successiva a quella di pubblicazione della sentenza impugnata ed anteriore a quella di notificazione del ricorso (cfr. Cass., Sez. lav., 28/03/2022, n. 9935; Cass., Sez. VI, 1/09/2014, n. 18468; Cass., Sez. III, 17/12/2009, n. 26504), nella specie chiaramente desumibili dall'indicazione della denominazione e del legale rappresentante della ricorrente, nonché della data di sottoscrizione della procura da parte di quest'ultimo. 2. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione degli artt. 112 e 346 cod. proc. civ., rilevando che, nel pronunciarsi in ordine all'applicabilità della procedura prevista dal r.d. n. 639 del 1910edalla ripartizione dell'onere della prova, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del giudicato implicito formatosi al riguardo, per effetto dell'avvenuta impu- gnazione della sentenza di primo grado nella sola parte concernente l'efficacia ed il contenuto della sentenza penale.Premesso di aver sostenuto, in primo grado, l'arbitrarietà del ricorso alla predetta procedura, in considerazione della natura non tributaria dei crediti azionati, e la conseguente spettanza alla Regione dell'onere di fornire la prova della propria pretesa, osserva che, a fronte della condivisione di tale assunto da parte del Tribunale, la Regione si era limitata a sollecitare unanuova valutazione del materiale probatorio, in tal modo incorrendo in decadenza dalle domande e dalle eccezioni non ripro- poste. 3. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce la violazione dell'art. 2697 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto sufficiente- mente provata la pretesa azionata dalla Regione, sulla base dei documenti prodotti, senza considerare che l'atto di adesione si limitava ad indicare gli obblighi del gestore, i verbali della Guardia di Finanza contenevano una ge- nerica descrizione di presunte pratiche adottate per la commissione delle ir- regolarità, e la sentenza penale, oltre a non avere carattere definitivo, si ri- feriva soltanto ad alcuni dei corsi indicati nei decreto di revoca dei finanzia- menti. Sostiene inoltre che, nel porre a suo carico l'onere di provare l'infon- datezza della pretesa azionata dalla Regione, la sentenza impugnata si è at- tenuta ad un orientamento giurisprudenziale minoritario, trascurando nume- rose pronunce di legittimità che, in riferimento al giudizio di opposizione all'in- giunzione, pongono il predetto onere a carico dell'Amministrazione.4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og- getto questioni strettamente connesse, sono infondati. Benvero, non può condividersi, in linea di principio, il richiamo della sen- tenza impugnata ad un'ormai risalentepronuncia di legittimità, secondo cui il giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione emessa dalla [OSCURATO:PERSONA]- strazione ai sensi dell'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910 si configura come un giudizio di accertamento negativo della pretesa azionatacon il provvedimento impugnato, nel quale, a differenza di quanto accade nel giudizio di opposi- zione a decreto ingiuntivo,l'opponente assume la posizione dell'attore sia in senso formale che in senso sostanziale, con la conseguenza che su di lui grava l'onere della provadell'infondatezza della pretesa avanzata nei suoi confronti, il quale si atteggia in modo differentea seconda del diverso valore probatorio dei documenti prodotti a sostegno dell'ordinanza-ingiunzione(cfr. Cass., Sez. III, 11/02/2009, n. 3341; nel medesimo senso, Cass. Sez. I, 25/06/2009, n. 14905; Cass., Sez. V, 13/10/2006, n. 22027). Tale precedente risulta infatti espressione di un orientamento a lungo prevalso nella giurisprudenza di legittimità in riferimento al procedimento di- sciplinato dal r.d. n. 639 del 2010, che deve considerarsi ormai superato, avendo costituito oggetto di rimeditazione ad opera di pronunce più recenti, le quali sono pervenute a conclusioni opposte, sia in tema di riscossione delle entrate tributarie e doganali, che in materia di riscossione delle entrate di diritto privato della [OSCURATO:PERSONA]. In riferimento alle prime, pur riconoscendosiche la funzione di accertamento propria dell'ingiunzione fiscale comporta, in mancanza di opposizione, la definitività di quanto in essa dichia- rato relativamente alla debenza dell'imposta e posto a base della pretesa era- riale, si èrilevato che, in caso d'impugnazione, tutti gli elementi dell'obbliga- zione tributaria, ivi compresa la riferibilità della stessa al contribuente, vanno allegati e provati dall'Amministrazione finanziaria, restando l'opponente sog- getto all'onere dell'allegazione e della dimostrazione soltanto degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione stessa (Cass., Sez. V, 12/12/2013, n. 27816; 18/06/2010, n. 14812; 6/09/2006, n. 19194). E' sta- to quindi affermato che nel giudizio di opposizione l'opponente assume la ve- ste di attore soltanto in senso formale, ma non in senso sostanziale, e tale considerazione è stata estesa anche all'ipotesi di riscossione delle entrate non tributarie, in particolare a quelle riconducibili a rapporti di diritto privato, es- sendo stata ritenuta irrilevante, a tal fine, la circostanza che l'ingiunzione cumuli in séla natura e la funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio del suo potere di autoaccerta- mento, dal momento che ciò non implica affatto che nel giudizio di opposi- zione il provvedimento inquestione costituisca di per sé prova di quanto in esso affermato o sia assistito da una presunzione di verità (cfr. Cass., Sez. III, 8/04/2021, n. 9381; Cass., Sez. I, 26/09/2019, n. 24040; 16/05/2016, n. 9989). 4.1. Peraltro, nonostante il richiamo dell'orientamento più risalente, la sentenza impugnata non ha affatto omesso di verificare la fondatezza della pretesa azionatadalla Regione mediante l'ingiunzione opposta, non essendosi limitata a rilevare la mancata dimostrazione da parte dell'Associazione della correttautilizzazione del finanziamento ricevuto, ma avendo preso in esame la documentazione prodotta a sostegno della richiesta di restituzione, sulla base della quale ha ritenuto provato che i fondi erogati erano stati concreta- mente destinati all'effettuazione di spese non aventi alcun collegamento con i corsi di formazione per la cui organizzazione erano stati concessi. In parti- colare, la Corte territoriale ha richiamato l'accertamento compiuto dalla sen- tenza penale emessa in relazione alla vicenda in esame, dalla quale ha de- sunto che la rendicontazione dei corsi era stata utilizzata come giustificazione di qualsiasi prestazione svolta dal personale che a vario titolo operava per l'Associazione, ivi comprese quelle rese da soggetti che svolgevano attività non collegate ai corsi, ma che figuravano come tutor, docenti, o codocenti al solo fine di ottenere dalla Regione l'erogazione della relativa voce di spesa. 4.2. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il predetto ac- certamento non poteva ritenersi preclusodalla mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui, conformandosi all'orientamento giurisprudenziale più recente,aveva ritenuto che l'applicabilità del procedi- mento di cui al r.d. n. 639 del 1910 non dispensasse la Regione dall'onere di fornire la prova del proprio diritto alla restituzione del finanziamento erogato: tale affermazione non costituiva infatti un capo a sé stante della decisione adottata dal Tribunale, ma soltanto la premessa in diritto dell'accertamento da quest'ultimo compiuto in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto necessari per la revoca dei finanziamenti, nonché la giustificazione della con- clusione cui era pervenuto, secondo cui, non essendo stata fornita la prova di tali presupposti, le conseguenze di tale carenza dovevano essere poste a ca- rico della Regione, in quanto gravata dall'onere di fornire la prova della pro- pria pretesa.Tale conclusione aveva costituito oggetto di specifica censura da parte della Regione, che nell'atto di appello aveva espressamente insistito per un verso sull'avvenuta individuazione delle irregolarità contestate all'As- sociazione, e per altro verso sull'avvenuta dimostrazione di tali irregolarità, attraverso la produzione dei verbali delle indagini compiute dalla Guardia di Finanza e della sentenza di condanna emessa nel giudizio penale: tali cen- sure, investendo l'accertamento di fatto compiuto dal Tribunale, comporta- vano la riapertura del dibattito processuale anche in ordine alle considerazioni giuridiche su cui si fondava, in tal modo impedendo la formazione del giudi- cato sul punto, senza che risultasse necessaria, a tal fine, l'espressa ripropo- sizione delle contrarie argomentazioni svolte dalla Regione in primo grado. Com'è noto, infatti, il giudicato interno si forma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi diquella sta- tuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, in tal modo espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqua- lificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass., Sez. II, 17/04/2019, n. 10760; Cass., Sez. VI, 8/10/ 2018, n. 24783; 16/05/2017, n. 12202). 4.3. La valutazione compiutadalla sentenza impugnata in ordine alla fon- datezza della pretesa avanzata dalla Regionecostituisce poi un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabilein sede di legittimità esclu- sivamente per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., ovvero per inesi- stenza materiale, mera apparenza, perplessità o grave contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.: tale apprezzamento non può ritenersi validamente censurato dalla ricorrente, la quale si limita a denunciarela violazione dell'art. 2697 cod. civ., senza con- siderare che la stessa è configurabile esclusivamente nell'ipotesi in cui il giu- dice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, per effetto di un'incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erronea- mente che la parte onerata avesse assolto tale onere, dal momento che in tal caso può ravvisarsi soltanto un erroneo apprezzamento dell'esito della prova (cfr. Cass., Sez. lav., 19/08/2020, n. 17313; Cass., Sez. III, 29/05/2018, n. 13395; 5/09/2006, n. 19064). Peraltro, anche a voler ritenere che, nel porre in risalto l'insufficienza de- gli elementi risultanti dall'atto di adesione, la genericità del contenuto dei verbali della Guardia di Finanza e il carattere parziale e non definitivo dell'ac- certamento risultante dalla sentenza penale, la ricorrente abbia inteso in realtà far valere vizi motivazionali, èappena il caso di rilevare che, in quanto riflettenti non già la pretermissione di fatti storici, principali o secondari, che abbiano costituito oggetto del dibattito processuale ed appaiano idonei ad orientare in senso diverso la decisione, ma esclusivamente l'errata valuta- zione del contenuto dei documenti prodotti, le censure proposte non sono riconducibili al paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., non riferibile all'omesso o inadeguato esame di elementi istruttori, quando il fatto al quale si riferiscono sia stato comunque preso in considerazione dalla sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. III, 11/04/2017,n. 9253). 5. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della con- troricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma
Sentenza Cassazione n. 24121/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris