CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36239/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sect-i.te le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano dichiarava inammissibile perché tardivo l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 12.2.2020, aveva assolto il suddetto Nasuti dal reato di tentato furto aggravato, così riqualificata l'originaria imputazione ex art. 624 bis, c.p., in quanto non punibile ai sensi dell'art. 131 bis, c.p. Premesso che l'appello del Nasuti è stato depositato in data 20.7.2020, la corte territoriale rilevava che, avendo il giudice di primo grado riservato il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni, in considerazione del periodo di sospensione per l'emergenza sanitaria da Covid-19, il termine per proporre impugnazione scadeva il 26.6.2020, per cui l'impugnazione deve considerarsi tardiva. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge in punto di ritenuta tardività dell'appello. Rileva al riguardo il ricorrente che, con riferimento alla sentenza di primo grado, pronunciata il 12.2.2020, il tribunale aveva indicato in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione, che, pertanto, sarebbe scaduto il 14.4.2020, primo giorno successivo alle festività pasquali. Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore della disciplina emergenziale prevista dall'art. 83, d.l. n. 18 del 2020 e dall'art. 36, d.l. n. 23 del 2020, era stato introdotto il periodo di sospensione dei termini processuali, comprensivi di quelli relativi al deposito della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, dal 9 marzo all'il maggio del 2020. Di conseguenza il termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado di cui si discute sarebbe scaduto solo in data 15 giugno 2020, data a partire dalla quale decorreva il successivo termine di quarantacinque giorni per proporre impugnazione, che, pertanto, sarebbe perento solo il 30 luglio del 2020, dunque ben dopo il termine indicato dalla corte territoriale. 2. Con requisitoria scritta del 6.4.2022 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede il ricorso venga dichiarato inammissibile. 3. Il ricorso va accolto, stante la fondatezza del motivo su cui si fonda. 4. Non è revocabile in dubbio che, fissata al 12.2.2020 la data della pronuncia della sentenza di primo grado ed essendosi il tribunale riservato il termine di sessanta giorni per il deposito della relativa motivazione ai sensi dell'art. 544, co. 3, c.p.p., il suddetto termine, in applicazione della regola generale fissata dall'art. 172, co. 3, c.p.p., scadeva il 14.4.2020, in considerazione della circostanza che, come si evince dal calendario allora vigente, in quell'anno le festività pasquali cadevano il 12 e il 13 aprile. Il suddetto termine, pertanto, scadeva nel periodo di sospensione del decorso dei termini processuali previsto dalla disciplina emergenziale varata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Al riguardo è sufficiente far riferimento al disposto dell'art. 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla I. 24 aprile 2020, n. 27, nella parte che qui rileva e nel testo da ultimo vigente (cfr. l'art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla I. 5 giugno 2020, n. 40; l'art. 3, comma 1, lett. b), d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla I. 25 giugno 2020, n. 70). Non occorre, invece, avere riguardo al d.l. 2 marzo 2020, n. 9 e al d.l. 8 marzo 2020, n. 11, emanati nelle prime fasi della pandemia, espressamente abrogati dalla legge n. 27/2020, citata. L'art. 83, commi 1 e 2, d.l. 18 del 2020 ha disposto la sospensione dei termini per la celebrazione delle udienze e per il compimento di tutti gli atti processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020, mentre, successivamente, con il d.l. n. 23 del 2020 il termine è stato prorogato all'il maggio del 2020. Ai sensi dell'art. 83, co. 2, citato, in particolare, nell'indicato periodo, pari a sessantaquattro giorni, "è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo". Come è stato correttamente osservato "la menzionata sospensione presuppone che nel procedimento interessato un atto debba (o stia per) essere compiuto entro un certo termine; diversamente, in mancanza di atti da compiere e di termini procedurali in corso la sospensione non ha motivo di operare" (cfr. Cass., Sez. 4, n. 12161 del 24.3.2021, Rv. 280780). Su tale approdo interpretativo si è attestata la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nella sua espressione più autorevole, che - pur nella diversa prospettiva di fornire la corretta interpretazione del comma 3-bis dell'art. 83 cit., disposizione applicabile ai soli processi pendenti in Cassazione nel periodo considerato - ha avuto modo di precisare in motivazione che il citato secondo comma dell'art. 83 sospende, senza distinzione, «tutti i termini procedurali», purché gli stessi decorrano nell'intervallo temporale considerato da tale disposizione e siano tali nel senso indicato dal primo comma dell'art. 172, c.p.p., aggiungendo, in particolare, come rimangano sospesi anche i termini per proporre qualsiasi tipo di impugnazione. Le Sezioni Unite hanno osservato come con tale articolata disciplina il legislatore, nel contemperare le esigenze emergenziali derivanti dalla pandemia con il diritto dell'imputato ad una ragionevole durata del processo, abbia effettuato scelte ispirate al criterio del maggior contenimento possibile del sacrificio imposto a tali diritti (cfr. Cass., Sez. U. n. 5292 del 26.11.2020, Rv. 80432). La sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid- 19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica, dunque, ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti (cfr. Cass., Sez. 4, n. 12161 del 24.3.2021, Rv. 280780; Cass., Sez. 5, n. 2647 del 29.9.2021, Rv. 282431). Di conseguenza, tornando al caso in esame, trattandosi di termine attinente al deposito dei provvedimenti giudiziari, che scadeva nell'indicato periodo di sospensione, esso doveva ritenersi sospeso per tutto il periodo, pari a sessantaquattro giorni, previsto dalle disposizioni normative in precedenza indicate, con la conseguenza che, dovendosi aggiungere tale periodo alla data di scadenza del 14.4.2020, il termine finale per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado sarebbe perento il 17.6.2020. Da questo momento decorreva, dunque, il termine di quarantacinque giorni per proporre appello, ai sensi del disposto dell'art. 585, co. 1, lett. c) e co. 2, lett. c), c.p.p., sicché l'appello proposto dal Nasuti con atto depositato il 20.7.2020, risulta proposto nei termini di legge e non può considerarsi inammissibile perché tardivo. 5. L'impugnata ordinanza va, pertanto, annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti alla corte di appello di Milano per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmet