CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33338/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 18/05/2021, che confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale della stessa città emessa in data 29/11/2012, con cui il ricorrente veniva condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui al capo A) (artt. 110, 628, comma 3, nn. 1, 61, n. 5 cod. pen.) dell'imputazione. Al riguardo, la ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, omessa e contraddittoria motivazione nonché travisamento della prova, risultante dal testo dell'impugnata sentenza e dagli atti del procedimento, in relazione agli artt. 192 e 213 cod. proc. pen. La doglianza con cui si rileva il vizio di motivazione in ordine all'attendibilità della p.o. (Ronsivalle) è manifestamente infondata in quanto la lettura della sentenza impugnata dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici nonché coerente con la complessiva disamina del materiale probatorio in atti. In particolare, la Corte territoriale ha fondato il giudizio di credibilità soggettiva e di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa sulla scorta di plurimi elementi oggettivi, quali il riconoscimento dell'imputata effettuato dalla medesima parte lesa sia in sede di individuazione fotografica sia in sede di ricognizione, l'indicazione in ordine al luogo di abitazione della prevenuta fornita dal Ronsivalle, le modalità del fatto che avevano consentito a quest'ultimo di scorgere con precisione le fattezze dell'imputata (pagg. 4-6 della sentenza impugnata). Pertanto, il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della ceedibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). Nel caso in esame, il giudice di seconde cure risulta aver apprezzato le dichiarazioni della persona offeso in punto sia di attendibilità soggettiva che oggettiva, alla luce degli altri elementi di tipo dichiarativo, documentale ed investigativo acquisiti nel processo di cui si è dato conto nell'a sentenza impugnata.Peraltro, anche la censura con cui si deduce il vizio del travisamento della prova è manifestamente infondata in quanto affetta da genericità e fondata su elementi che attengono, ex adverso, alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, preclusa in sede di legittimità. In tal senso, deve rilevarsi come in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale /probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774). Infine, il motivo di ricorso si fonda su profili di censura già dedotti con l'atto d'appello e già vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cas