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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 30 gennaio 1996

Cassazione n. 02655/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/01/1996 avverso la sentenza del 05/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 aprile 2022, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa in data 11 novembre 2020 dal Tribunale di Avezzano con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624-bis cod. pen. commesso in Avezzano il 24 settembre 2015 in danno di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile in giudizio.

Con la sentenza confermata in grado di appello, la Nicolova è stata condannata alla pena di anni due di reclusione ed C 600,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

È stata condannata, inoltre, al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], danni da liquidarsi in separato giudizio.

2. L'imputata ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello, articolandolo in due motivi.

Con un primo motivo, la difesa deduce la nullità di un decreto con il quale, nel corso del giudizio di primo grado, è stata respinta una istanza di rinvio per legittimo impedimento.

Col secondo motivo, la difesa si duole della mancata assoluzione ai sensi dell'art. 530, primo comma, cod. proc. pen., per non aver commesso il fatto, ovvero ai sensi dell'art. 530, secondo comma, e della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in grado di appello.

Sostiene che il riconoscimento dell'imputata, effettuato esaminando i filmati delle telecamere installate sul luogo del fatto, non costituisce prova sufficiente ai fini della affermazione della penale responsabilità.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

La parte civile costituita, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e ha depositato nota spese.

4. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

5. Quanto al primo motivo, basta osservare che il ricorrente non ha indicato a quale udienza si riferisca l'istanza di rinvio per legittimo impedimento che assume essere stata ingiustamente respinta.

La doglianza è dunque inammissibile perché generica e non corredata da documentazione a supporto.

A ciò deve aggiungersi che, nel respingere analoga generica doglianza formulata nell'atto di appello, la Corte territoriale ha riferito che, dalla lettura dei verbali del processo di primo grado, emerge una sola istanza di rinvio, presentata per l'udienza del 28 novembre 2018 e accolta.

A fronte di tali puntuali argomentazioni, la difesa si è limitata a sostenere di aver inteso far riferimento «ad altra udienza, successiva» senza indicarla.

6. Il secondo motivo di ricorso costituisce pedissequa reiterazione dei motivi prospettati nell'atto di appello.

Il ricorrente si duole che non sia stata rinnovata l'istruttoria dibattimentale, ma non precisa quale fosse la prova richiesta né le ragioni per le quali sarebbe stata assolutamente necessaria alla decisione.

Lamenta, inoltre, che il riconoscimento, eseguito sulla base di video riprese non chiare, avrebbe richiesto riscontri.

Trascura però che, secondo la sentenza di primo grado, l'identità tra la persona dell'imputata e una delle autrici del furto emerge con chiarezza «dal confronto della fotografia di [OSCURATO:PERSONA] con i filmati e le immagini estratti dalla telecamera posta all'ingresso del palazzo» (pag. 4 della sentenza di primo grado) e i giudici di appello hanno condiviso tale valutazione sottolineando che le immagini sono «nitide e niente affatto sgranate» e l'identificazione della Nicolova «chiaramente visibile in volto in quelle immagini» è «certa» (così testualmente pag. 3 della sentenza impugnata).

Si deve ribadire, allora, che il ricorso per cassazione deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica, non potendosi limitare a generiche critiche di dissenso sulla risposta fornita dal giudice di appello alle questioni sollevate con il gravame.

Non è consentito - pena l'inammissibilità per aspecificità del ricorso - la reiterazione degli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970).

Si deve ricordare, inoltre, che «il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito» (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013) e che, nel caso di specie, a questo riconoscimento si sono aggiunte: la verifica diretta delle immagini e delle fotografie, operata dai giudici di merito in termini di certezza, e la constatazione che, alcuni mesi dopo i fatti, la Nicolova fu identificata ad Avezzano e trovata in possesso di arnesi atti allo scasso.7.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

L'imputata deve essere condannata inoltre al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese sostenute per questo grado di giudizio dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Come statuito dalle Sezioni Unite (Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760), in questo caso, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese relative al giudizio di legittimità, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché al pagamento in favore dell'Erario delle spese sostenute per questo giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di L'Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/01/1996 avverso la sentenza del 05/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 aprile 2022, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa in data 11 novembre 2020 dal Tribunale di Avezzano con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624-bis cod. pen. commesso in Avezzano il 24 settembre 2015 in danno di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile in giudizio. Con la sentenza confermata in grado di appello, la Nicolova è stata condannata alla pena di anni due di reclusione ed C 600,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. È stata condannata, inoltre, al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], danni da liquidarsi in separato giudizio. 2. L'imputata ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello, articolandolo in due motivi. Con un primo motivo, la difesa deduce la nullità di un decreto con il quale, nel corso del giudizio di primo grado, è stata respinta una istanza di rinvio per legittimo impedimento. Col secondo motivo, la difesa si duole della mancata assoluzione ai sensi dell'art. 530, primo comma, cod. proc. pen., per non aver commesso il fatto, ovvero ai sensi dell'art. 530, secondo comma, e della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in grado di appello. Sostiene che il riconoscimento dell'imputata, effettuato esaminando i filmati delle telecamere installate sul luogo del fatto, non costituisce prova sufficiente ai fini della affermazione della penale responsabilità. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. La parte civile costituita, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e ha depositato nota spese. 4. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 5. Quanto al primo motivo, basta osservare che il ricorrente non ha indicato a quale udienza si riferisca l'istanza di rinvio per legittimo impedimento che assume essere stata ingiustamente respinta. La doglianza è dunque inammissibile perché generica e non corredata da documentazione a supporto. A ciò deve aggiungersi che, nel respingere analoga generica doglianza formulata nell'atto di appello, la Corte territoriale ha riferito che, dalla lettura dei verbali del processo di primo grado, emerge una sola istanza di rinvio, presentata per l'udienza del 28 novembre 2018 e accolta. A fronte di tali puntuali argomentazioni, la difesa si è limitata a sostenere di aver inteso far riferimento «ad altra udienza, successiva» senza indicarla. 6. Il secondo motivo di ricorso costituisce pedissequa reiterazione dei motivi prospettati nell'atto di appello. Il ricorrente si duole che non sia stata rinnovata l'istruttoria dibattimentale, ma non precisa quale fosse la prova richiesta né le ragioni per le quali sarebbe stata assolutamente necessaria alla decisione. Lamenta, inoltre, che il riconoscimento, eseguito sulla base di video riprese non chiare, avrebbe richiesto riscontri. Trascura però che, secondo la sentenza di primo grado, l'identità tra la persona dell'imputata e una delle autrici del furto emerge con chiarezza «dal confronto della fotografia di [OSCURATO:PERSONA] con i filmati e le immagini estratti dalla telecamera posta all'ingresso del palazzo» (pag. 4 della sentenza di primo grado) e i giudici di appello hanno condiviso tale valutazione sottolineando che le immagini sono «nitide e niente affatto sgranate» e l'identificazione della Nicolova «chiaramente visibile in volto in quelle immagini» è «certa» (così testualmente pag. 3 della sentenza impugnata). Si deve ribadire, allora, che il ricorso per cassazione deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica, non potendosi limitare a generiche critiche di dissenso sulla risposta fornita dal giudice di appello alle questioni sollevate con il gravame. Non è consentito - pena l'inammissibilità per aspecificità del ricorso - la reiterazione degli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). Si deve ricordare, inoltre, che «il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito» (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013) e che, nel caso di specie, a questo riconoscimento si sono aggiunte: la verifica diretta delle immagini e delle fotografie, operata dai giudici di merito in termini di certezza, e la constatazione che, alcuni mesi dopo i fatti, la Nicolova fu identificata ad Avezzano e trovata in possesso di arnesi atti allo scasso.7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. L'imputata deve essere condannata inoltre al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese sostenute per questo grado di giudizio dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Come statuito dalle Sezioni Unite (Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760), in questo caso, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese relative al giudizio di legittimità, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché al pagamento in favore dell'Erario delle spese sostenute per questo giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di L'Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115
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