CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 luglio 2024
Cassazione n. 24366/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29232/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Corso V ittorio E manuele II n. 18, presso lo studio G rez e Associati, rappresentata e difesa dall’avv.Mauro M ontini -ricorrente - contro -controricorrente - avverso la s entenza n. 1 56 /20 1 9 de lla Corte d’Appello di Genova, depositata il 16.5.2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.7.2024dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nacque dall’accorpamento di cinque preesistenti unità sanitarie locali di più ristretto ambito territoriale. Nella nuova realtà organizzativa venne istituito il Dipartimento «[OSCURATO:PERSONA]», articolato in due aree omogenee: l’«Area professioni legali» e l’«[OSCURATO:PERSONA] stragiudiziale e Rapporti assicurativi». La direzione del dipartimento venne affidata all’avv. [OSCURATO:PERSONA], mentre al la ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] – già direttrice dell’[OSCURATO:PERSONA] «Affari legali e contenzioso» della AUSL di [OSCURATO:PERSONA] – venne invece assegnata la sottordinata «Area professioni legali». La ricorrente si rivolse quindi al Tribunale di Massa, in funzione di giudice del lavoro, per rivendicare il proprio diritto al conferimento dell’incarico di direttrice del Dipartimento «[OSCURATO:PERSONA]» e per chiedere la condanna dell’AUSL [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno. Il Tribunale di Massa accolse la domanda e condannò l’Azienda al risarcimento del danno, liquidato in €19.500. L’Aziendapropose impugna zion e che venn e accolta dalla Corte d’Appello di Genova , la quale, pertanto, rigettò la domanda originaria. Contro la sentenza della Corte d’Appello la lavoratriceha presentato ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. L’Azienda sanitaria si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissataper la trattazione incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Ilprimo motivo di ricorso è proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ed è rubricato «violazioneartt. 433 e 434c.p.c. Violazione art. 2909 c.c.». Sostiene la ricorrente che l’atto d’appello dell’ AUSL [OSCURATO:PERSONA] contenesse censure contro la sentenza di primo grado nella parte in cui questa aveva valorizzatol’art. 23 della legge n. 247 del 2012 ( « Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense») quale fonte delsuo dirittodi essere scelta quale direttrice del Dipartimento «[OSCURATO:PERSONA]» e che, pertanto, la Corte d’Appello avrebbe dovuto rilevarela formazione del giudicato interno su questa autonoma ratio decidendi. 1.1. I l motivo è in ammissibile , per mancanza del necessario requisitodi specificità di cui all’ art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., secondo il quale – nel testo vigente all’epoca della presentazione del ricorso per cassazione – «Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: … la specifica indicazione degli atti processuali… sui quali il ricorso si fonda» ( ancora più preciso è il testo della disposizione attualmente vigente, come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, che ha inteso recepire l’interpretazione del testo previgente già con solidata nella giurisprudenza di legittimità: «Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: … la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali … sui quali il motivo si fonda e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi»). Il ricorso non riporta,nei passaggi essenziali, il contenuto della sentenza di primo grado, sicché non consente di comprendere se la statuizione del T ribunale sull’art. 23 della legge n. 247 del 2012 costituisse una mera argomentazione o un’autonoma ratio decidendi,da sola sufficiente a sorreggere la decisione. Inoltre, il motivo nemmeno riporta il contenuto del l’ atto d’appello,con riferimento al quale si limita a un mero rinvio per relationem, sicché si rivela inidoneo a confutare l ’esplicita affermazione – nell’ incipit dei «motivi della decisione» della sentenza impugnata– secondo cui l’eccezione di inammissibilità dell’appello è stata disattesa «avendo l’appellante censurato anche l’argomentazione del Tribunale relativa all’art. 23 della legge n. 247/2012»; con l’ulteriore testuale precisazione che «tale censuraè contenuta alle pagg. 49-50 del ricorso in appello mentre le argomentazioni critiche sul puntosono formulate alla pag. 55». 2. Il secondo motivo censura–implicitamente in relazione all’art. 360,comma 1 , n. 3, c .p.c. – « violazione artt. 5, 19, 26 d.lgs. n. 165 del 2001. Violazione artt. 1175 e 1375 c.c. Violazione artt. 3, 97 e 98 Costituzione». Il motivo contesta l’affermazione, attribuita alla Corte d’Appello, secondo cui per la scelta del dirigente al quale affidare la direzione del Dipartimento «[OSCURATO:PERSONA]» non era necessaria una motivazione comparativa con il profilo di altri possibili candidati e, comunque, la motivazione poteva essere integrata in corso di causa, come effettivamente avvenuto. 2.1. Ilmotivo è inammissibile. 2.1.1. Occorre premettere che, al fine della decisione su questo motivo, non assume particolare rilevanza la questione, ampiamente trattata negli scritti difensivi, se per la scelta dei dirigenti dei ruoli amministrativi, tecnici e professionali del [OSCURATO:PERSONA] debbano trovare applicazione gli artt. 15 e ss. del d.lgs. n. 502 del 1992 (e in particolare, per i direttori di dipartimento, l’art. 17-bis)o se si applichi , invece, la sopravvenuta norma generale dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, sul presupposto che le norme del d.lgs. n. 502 del 1992 resterebbero applicabili soltanto alla «dirigenza medica e delle professioni sanitarie». La questione può essere risoltanel senso dell’applicazione del d.lgs. n. 502 del 1992 anche ai dirigenti non sanitari del servizio sanitario, perché a quella disciplina fa un chiaro richiamo l’art. 26 del d.lgs. n. 165 del 2001, rubricato «Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale», che si occupa espressamenteanche dell’accesso alla «qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico edamministrativo». Ma la questione è comunque irrilevante, perché non è corretto ritenere che ladisposizione dell’art. 17- bis del d.lgs. n. 502 del 1992conceda alle Aziende sanitarie una discrezionalità assoluta e pressoché insindacabile nella scelta dei dirigenti. Infatti, occorre qui ribadire che anche per la dirigenza medica il conferimento dell’incarico dirigenziale deve conseguire ad una procedura comparativa dei profili specifici e delle esperienze professionali dei singoli candidati, improntata al rispetto delle regole di correttezza e buona fede e dei principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., e concludersi con l’adozione di un provvedimento adeguatamente motivato, che illustri sia i criteri adottati, sia le ragioni giustificative della sceltaassunta (v. Cass. 1488/2024, con riferimento a un caso di conferimento dell’incarico di titolare di struttura complessa, alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., anche per il richiamo all’ulteriore giurisprudenza che estende alla dirigenza medica – e, quindi, per la proprietà transitiva, alla dirigenza non sanitaria del servizio sanitario nazionale – le limitazioni alla discrezionalità nella scelta dei dirigenti che derivano dall’applicazione delle clausolegenerali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. edei principi evocati dall’art. 97 Cost.). 2.1.2. Il motivo di ricorso è tuttavia inammissibile, perché, sebbene il rispetto dei sopra indicati principi imponga « una valutazione comparativa tra una rosa di candidati, la quale deve contemplare adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali ed essere sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate, non potendo tale motivazione esaurirsi in un apodittico giudizio di idoneità privo di concreti riferimenti alle caratteristiche ed alle esperienze professionali dei singoli candidati ed espresso con formule generiche» (Cass. n. 1488/2024 cit.), la sempli c e violazione di taleregola non è sufficiente per dare fondam ento a una domanda di condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno avanzata da un candidato escluso dalla comparazione o considerato recessivo sulla base di una motivazione opaca. La domanda di condanna al risarcimento del danno presuppone la prova del pregiudizio patito, la quale richiede a sua volta la dimostrazione che, qualora la comparazione fosse stata effettuata o correttamente valutata, il candidato escluso avrebbe dovuto essere prescelto o, perlomeno,avrebbe avuto buone possibilità di essere prescelto (perdita di chance). Nel caso di specie, la ricorrente non mira a dimostrare che, ove correttamente valutata in comparazione con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], avrebbe avuto buone possibilità di essere preferita.Infatti, non chiede il risarcimento del danno da perdita di chance.La ricorrente sostiene invece – ed è la materia trattata nei due successivi motivi di ricorso – che l’Azienda sanitaria sarebbe stata vincolata da norme di diritto a preferire il suo curriculum in confronto a quello dell’altro dirigente. E infatti rivendica il diritto (non a una corretta e trasparente valutazione, madirettamente) al conferimento dell’incarico di direttrice del Dipartimento «[OSCURATO:PERSONA]»e chiede il risarcimento del danno in misura pari alle differenze retributive che avrebbe percepito in caso di conferimento dell’incarico. Ebbene, rispetto a una domanda formulata in questi termini, è irrilevante (insufficiente)denunciare la violazione del dovere di motivazione comparativa della sceltae discutere della possibilità, per l’amministrazione datrice di lavoro, di integrare in corso di causa la motivazione mancante o lacunosa. Rimane comunque necessario affrontare la questionedella fondatezza o meno del vantato dirittoad essere preferita rispetto al dirigente prescelto. In questo senso il motivo è inammissibile, in quanto inidoneo a determinare, quand’anche fondato, la riforma della sentenza impugnata. 3. Il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, per la stretta connessione tra di loro. Infatti entrambi denunciano«violazione art. 23 della legge n. 247 del 2012», in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. In sostanza, secondo la ricorrente, le disposizioni contenute nell’art. 23 della legge professionale forense (rubricato « Avvocati degli enti pubblici») imporrebbero un vincoloalla discrezionalità della pubblica amministrazione, tale per cui, nell’affidare incarichi dirigenziali nell’ambito degli uffici legali interni, dovrebbe essere data preferenza a i titoli prettamente inerenti all’attività legale in confronto a quelli attinenti alle capacità manageriali. 4.I due motivi sono infondati. L’art. 23 della legge n. 247 del 2012 recita testualmente: «1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo. L’iscrizione nell’elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell’articolo 2 . Nel contratto di lavoro è garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato. 2. Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati presentano la deliberazione dell’ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell’ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale. 3. Gli avvocati iscritti nell’elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell’ordine». Tali disposizioni, nel regolare l’iscrizione degli avvocati dipendenti degli enti pubblici all’elenco speciale allegato all’albo professionale, prescrive che sia assicurata «piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente»e che la responsabilità dell’ufficio legale interno sia «affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale». Ma davvero non si vede come si possa dedurre, da siffatte prescrizioni, una implicita norma sulla selezione dei dirigenti degli uffici legali che vincoli l’amministrazione a scegliere, tra due avvocatipresi in considerazione, quello dotato di maggiori titoli ed esperienza forense, rispetto a quello con un più ricco curriculumcome dirigente amministrativo. L’art. 23 della legge n. 247 del 2012, per lo scopodesumibile dalla sedes materiae , non è diretta a concorrere nella disciplina legale delle procedure selettive dei dirigenti della pubblica amministrazione. Ciò vale in generale, ma risulta ancor più evidente laddove, come si legge nella sentenza impugnata, «l’appellata non ha smentito la prospettazione dell’appellante secondo cui al responsabile del DipartimentoAffari Legali sono attribuite anche funzioni di programmazione e di responsabilità del budget; attribuzioni in ordine alle quali può effettivamente essere utile l’acquisizione di competenze di tipo manageriale». Il ricorsonon mette in discussione, nel merito, il giudizio di prevalenzaformulato dall’Azienda in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], basato sulla valutazione del suo curriculum di dirigente nella pubblica amministrazione e, in particolare, in ambito sanitario. Sostiene che quella valutazione, in astratto corretta se si fosse trattato di altre figure dirigenziali, non avre bbe dovuto essere fatta nella scelta del dirigente «[OSCURATO:PERSONA]» , dovendo prevalere l’indiscusso rilievo dei minori titoli in ambito forense (minore durata dell’iscrizione all’albo, temporanee cancellazioni dall’albo, mancanza di abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori).L’infondatezza di questi motivi di ricorso discende, pertanto, dalla constatata impossibilità di trarre uno specifico e più intenso vincolo alla discrezionalità amministrativa nelle disposizioni di legge che si assumono violate (art. 23 legge n. 247 de 2012). 5.Infine, il quinto motivo censura «difetto di motivazione per “omesso esame” di un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti (ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). Per illustrare il motivo si afferma che «la sentenza di appello ha nella sostanza … completamente omesso di prendere in esame la pacifica ed indiscussa maggiore anzianità e continuità professionale della ricorrente» e che la Corte territoriale non si è preoccupata «di chiarire in alcun modo per quali ragioni [le] competenze “manageriali” avrebbero dovuto essere prevalenti su quelle squisitamente professionali ed attinenti al posto da ricoprire pacificamente possedute dalla sola ricorrente». 5.1. Anche questo motivo è infondato. La «pacifica ed indiscussa maggiore anzianità e continuità professionale della ricorrente» è stata presa in esame dalla Corte d’Appello, che l’ha ritenuta non decisiva rispetto all’accoglimento della sua domanda, sul presupposto che «la valorizzazione delle competenze manageriali acquisite dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] non pare, di per sé contraria ai principi di correttezza e buona fede», in rapporto a una decisione riguardante la dirigenza di un dipartimento cui «sonoattribuite anche funzioni di programmazione e di responsabilità del budget». E il riferimentoalla conformità «ai principi di correttezza e buona fede» della decisione assunta dall’Azienda esclude anche il vizio di «difetto di motivazione», fermo restando che questo è sindacabile in sede di legittimità solo nei ben noti limiti della motivazione totalmente assente o insanabilmente contraddittoria, come fissati nella consolidata giurisprudenza (Cass. S.U. n. 8053/2014). In ogni caso, la motivazione del rigetto della domanda della lavoratrice è sostanzialmente in diritto, e risiede nell’infondatezza della tesi secondo cui, per la direzione di un dipartimento affari legali, la discrezionalità della pubblica amministrazione non sarebbe quella consueta, ma sarebbe vincolata in una norma implicita ricavabile dall’art. 23 della legge n. 247 del 2012. Ebbene, per la motivazione in diritto, nessuna carenza potrebbe giustificare la cassazione della sentenza impugnata, laddove il dispositivo sia comunque conforme al diritto, come prescrive l’art. 384, comma 4, c.p.c. (v. Cass. n. 14476/2019). 6. Rigettato il ricorso , l e spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquida no in dispositivo . 7. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte: rigettail ricors o ; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.500