CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18622/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Cuneo, su concorde richiesta della parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed operata la riduzione per il rito, la pena di mesi quattro di reclusione in relazione al delitto di danneggiamento ascrittogli in rubrica. 2. Ha presentato ricorso l’imputato personalmente, con dichiarazione trasmessa a mezzo pec dal difensore,che enunzia esclusivamente la volontà di impugnare “riservando i motivi al difensore”. 3. Il ricorso è inammissibile sotto più profili in quanto proposto dall’imputato personalmente in violazione dell’art. 613 cod.proc.pen.,che impone l’assistenza tecnica qualificata al fine della proposizione del ricorso per cassazione,nonché in considerazione della totale assenza di motivi che, a norma dell’art. 581 cod.proc.pen., a pena di inammissibilità, debbono essere enunciati in uno con la manifestazione della volontà di impugnare. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Maggio 2025 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]