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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25186/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10186-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del p residente del c onsiglio di amministrazione e legale rappresentantepro tempore, domiciliato ex legein Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]NANNEI, che larappresenta e difende ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del procuratore speciale Pierfranco GABASIO, elettivamente domiciliata in Roma, v ia dei Gracchi 81,presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] PIERI - NERLI , che la rappresenta e difende unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] CATTANEO; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Appello -Dedotta assenza di specificità del motivo poi accolto -Insussistenza - Non conferenza del “decisum” del giudice di appello al motivo scrutinato ed accolto -Assenza di contestazione, in cassazione, del vizio di “ultrapetizione” - Rigetto del ricorso R.G.N.10186/2021 Cron.

Rep.

Ud.19/04/2023 Adunanza camerale -controricorrente - Avversola sentenza n. 360/2021 del la C orte d ’a ppello di Milano , depositata il 03/02/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, “FEN”) ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 360/21, del 3 febbraio 2021, della Corte di Appello di Milano, che –accogliendo il gravame esperito dalla società [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”), avverso la sentenza n. 697/19, del 23 gennaio 2019, resa dal Tribunale di Milano –ha rigettato la domanda con cui la società FEN ha chiesto di essere manlevata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla condanna comminatale, in forza di lodo arbitrale del 5 febbraio 2016, a risarcire il danno cagionato alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (d’ora in poi, “BMT”).

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente di aver concluso il 22 ottobre 2003 un contratto di appalto con BM T, finalizzato alla realizzazione e gestione di una centrale idroelettrica in località “Cavrera”.

Nel giugno del 2007, tuttavia, l’erigenda centrale veniva interessata da un grave sinistro, tanto che FEN – avendo stipulato, a tutela dei rischi derivanti dalla propria attività, idonea polizza assicurativa con [OSCURATO:PERSONA] – denunciava immediatamente lo stesso, al fine di ottenere la relativa manleva dalle pretese della parte danneggiata.

La società assicuratrice opponeva, però, diniego all’invocata garanzia, adducendo la non terzietà dei beni sinistrati, rifiutando di prendere parte alla procedura arbitrale instauratasi tra BM T e FEN.

Essa, peraltro, si concludeva con il riconoscimento della responsabilità dell’appaltatrice e la sua condanna a risarcire alla committente i danni subiti, e tra essi, in particolare, quelli definiti “indiretti” (ovvero, alla strada di accesso alla condotta forzata, all’alveo del torrente ed alla costa di monte), avendo BM T dedotto l’avvenuta effettuazione dei necessari ripristini, sostenendone le relative spese, quantificate in € 232.490,42.

Su tali basi FEN instaurava, pertanto, un giudizio ex art. 702- bis cod. proc. civ. (del quale veniva p oi disposta, dall’adito Tribunale, la conversione in un ordinario giudizio di cognizione), al fine di conseguire la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a manlevarla da quanto essa era stata condannata a pagare a BM T. L’adito Tribunale milanese, rilevato che la strada di accesso alla condotta forzata nel Comune di Oneta, l’alveo del torrente in [OSCURATO:PERSONA] e la soprastante costa di monte, erano stati danneggiati a seguito della condotta imperita dell’attrice (come già puntualizzato nel lodo arbitrale, che li definiva danni “indiretti”, riconducibili alla inadeguatezza delle lavorazioni svolte da parte di FEN, “implicanti una responsabilità ex art 2043 cod. civ.”), accoglieva la domanda di manleva, ancorché limitatamente alla somma di € 229.990,42 oltre interessi e rivalutazione.

Esperito gravame, in via principale, da [OSCURATO:PERSONA] (nonché, in via incidentale, da FEN, sebbene con iniziativa ormai non più di interesse), il giudice di appello lo accoglieva, rilevando –secondo la ricostruzione della pronuncia della Corte territoriale fattane dall’odierna ricorrente – che in relazione ai danni “indiretti” lamentati da BM T non vi fosse “alcuna prova” che gli stessi derivassero “dall’attività posta in essere da FEN”, né vi fosse “adeguata prova dell’entità dei danni in quanto tali”.3.

Avverso la sentenza della Corte ambrosiana ha proposto ricorso per cassazione FEN, sulla base –come detto – di un unico motivo. 3.1.Esso denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –violazione del disposto di cui agli artt. 112 e 342 cod. proc. civ., assumendo l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, nonché violazione del disposto di cui agli artt. 324 e 329 cod. proc. civ., deducendo la violazione del giudicato della sentenza di primo grado e la nullità della sentenza secondo grado.

Muovendo dal presupposto per cui –secondo quanto chiarito da Cass. Sez.

Un., sent. 16 novembre 2017, n. 27199 –i motivi di appello sono specifici, nel senso voluto dall’art. 342 cod. proc. civ., se si traducono nella prospettazione di argomentazioni, contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata, dirette ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, la ricorrente assume il difetto di specificità dei motivi di gravame da [OSCURATO:PERSONA].

Essa, infatti, si sarebbe limitata a riproporre in appello le medesime argomentazioni svolte in primo grado e senza nessuna specifica critica alla parte argomentativa della decisione del primo giudice.

Invero, il “fulcro del ragionamento e dell’iter argomen tativo del Tribunale di Milano” viene identificato nell’affermazione secondo cui “l’avvenuto sinistro non risulta oggetto di alcuna contestazione né risultano in alcun modo replicate da [OSCURATO:PERSONA] le risultanze emergenti” dal giudizio arbitrale, in particolare nella parte in cui il lodo afferma che i danneggiamenti riscontrati risultavano “riconducibili alla inadeguatezza delle lavorazioni svolte da parte attrice” nel giudizio di manleva.

Orbene, secondo l’odierna ricorrente, “nessuno dei «motivi» svolti da controparte in occasione dell’impugnazione in appello ha messo in discussione tali assunti del Tribunale”, ciò che rende “la svolta impugnazione inammissibile per violazione del disposto di cui all’art. 342 cod. proc. civ.”.

In via gradata, peraltro, la ricorrente eccepisce la violazione del giudicato.

Si rileva, infatti, come l’appello esperito avverso la sentenza del Tribunale avrebbe “dovuto avere ad oggetto, in primo luogo, la sua ratio decidendi”, ovvero le indicate premesse con le quali il Tribunale statuiva che la [OSCURATO:PERSONA] “non aveva replicato in ordine alle risultanze del giudizio arbitrale”, segnatamente in relazione “al fatto che i danneggiamenti erano conseguenza delle lavorazioni mal eseguite da FEN”, affermazione, pertanto, divenuta incontestabile, etale, dunque, da costituire giudicato.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. La trattazione del ricors o è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

6. Il Procuratore Generale presso questa Corte non ha rassegnato conclusioni scritte.

7. La controricorrenteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8.Il ricorso va rigettato .

8.1. In via preliminare, deve osservarsi che la Corte territoriale, nello scrutinareil primo motivo del gravame esperito da [OSCURATO:PERSONA], imperniato sull’esclusione della garanzia per carenza di terzietà del danneggiato, ha proceduto, in realtà, ad un ragionamento che daquel motivo prescinde totalmente.

Il rilievo, tuttavia, non giova alla ricorrente, per le ragioni di seguito meglio indicate.

8.1.1. L a proposizione del primo motivo di appello , diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente,era specifico, dovendosi, semmai , rilevare – ma il ricorso non consente di chiarirlo con certezza – che esso, forse , prospett ava una questione nuova ( ovvero, l’assenza di contestazion i in merito all’avvenuta verificazione delsinistro e alla carenza di replica , da parte di [OSCURATO:PERSONA], alle emergenze del giudizio arbitrale, poi ritenute convincentidallo stesso giudice di prime cure ) , a vente carattere preliminare rispetto all’affermazione del T ribunale – pure sottoposta a critica con il gravame – in merito al l’assenza di terzietà delsoggetto danneggiato, affermazione, questa, che non sarebbe stata sottoposta a specifica critica , secondo quanto sostiene l’odierna ricorrente, con prospettazione, tuttavia, infondata.

In relazione, infatti, al requisito della specificità dell’appello deve ribadirsi che l’art. 342 cod. proc. civ., come pure il successivo art. 434 dello stesso codice dirito, vanno “interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”, fermo restando, però, come a tal fine non “occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di «revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez.

Un., sent. 16 novembre 2017, n. 27199, Rv. 645991-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 30 maggio 2018, n 13535, Rv. 648722-01).

Invero, “il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell’atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio”, giacché quanto “viene richiesto –in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili” (così, in motivazione, Cass. Sez.

Un., sent. n. 27199 del 2017, cit.).

D’altra parte, poi, la “specificità dei motivi di appello presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 24 aprile 2019, n. 11197, Rv. 653588-01), nel senso che la prima va sempre “commisurata all’ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice” (Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 2016, n. 15790, Rv. 641584-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21401, Rv. 662214-01), sicché l’appellante “che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare «ex novo» le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l’inammissibilità dell’appello”, e ciò in quanto, sostenere il contrario, “significherebbe pretendere dall’appellante di introdurre sempre e comunque in appello un « quid novi » rispetto agli argomenti spesi in primo grado, il che –a tacer d’altro –non sarebbe coerente col divieto di «nova » prescritto dall'art.345 cod. proc. civ.” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 8 febbraio 2018, n. 3115, Rv. 648034-01; nello stesso, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 4 novembre 2020, n. 24464, Rv. 659759-01).

Più in particolare, “ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 cod. proc. civ., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. Sez. 2, ord. 28 ottobre 2020, n. 23781,Rv. 659392 - 01; Cass. Sez. 1, sent. 12 febbraio 2016, n. 2814, Rv. 638551-01).

A questi canoni ha corrisposto il gravame esperito, innanzi alla Corte milanese, dalla società [OSCURATO:PERSONA].

Esso, infatti, ha contestato – in particolare, con il primo motivo di ricorso – l’assenza di terzietà , rispetto al contratto concluso con BM T, del soggetto danneggiato da FEN con la propria condotta, e ciò sul rilievo che la stessa non avesse “reso noto quali e in che misura fossero stati colpiti i beni estranei all’area” oggetto dei lavori ad essa commissionati da BM T, e “quali fossero quelli, invece, in essa ricompresi”, rilevando, inoltre, come la stessa sentenza del Tribunale avesse riconosciuto “che la richiesta risarcitoria non proviene dal «demanio»”, ed inoltre “che mai furono versati denari al «demanio»”, e dunque insistendo l’allora appellante nel sottolineare che quand’anche “parte dei beni danneggiati avessero potuto (e non ve ne è la prova) essere di terzi, certamente il danno non era mai stato lamentato da terzi”.

Su tali basi, dunque, l’allora appellante evidenziava che “la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. di cui parla il Tribunale di Milano non solo non sussiste, ma neppure è stata mai fatta valere o dedotta, né nei presupposti fatti valere da Fen (contratto e richieste di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) verso [OSCURATO:PERSONA], né in quelli che hanno determinato la procedura arbitrale, che, per definizione, per poter operare, doveva necessariamente riguardare un inadempimento contrattuale”.

Si tratta, dunque, di censura specifica, perché diretta – con chiarezza –a devolvere al giudice di appello l’errore addebitato al giudice di prime cure, consistito nel riferire un contratto di assicurazione per responsabilità civile non a danni cagionati a terzi, bensì a costisopportati dalla società committente in ragione di un inadempimento posto in essere dalla società appaltatrice.

8.1.2. Orbene, la Corte territoriale ha certamente trattato un motivo diverso da quello proposto (come emerge da quanto si enuncia sotto l’intestazione “opinione della corte”), insistendo nel sottolineare come “l’avvenuto sinistro non risulta oggetto di alcuna contestazione”, né “r isultano in alcun modo replicate da [OSCURATO:PERSONA] le risultanzeemergenti” dal giudizio arbitrale che le aveva accertate.

Ma tale vistoso errore nella individuazione del “devolutum”in appello avrebbe dovuto essere dedotto, nella presente sede di legittimità, come vizio – ex art. 112 c od . p roc. c iv . – di ultrapetizione,rispetto al contenuto della censura effettivamente proposta con il primo motivodi gravame, ciò che nella specie non risulta avvenuto.

In senso contrario, d’altra parte, non potrebbe valorizzarsi né il fatto che il motivo contiene un – non meglio esplicit ato – riferimento all’art. 112 cod. proc. civ., visto che ad esso non fa seguito la chiara ed univoca denuncia dell’esistenza di una decisione “ultra petita”, né, tantomeno, il richiamo agli artt. 324 e 329 cod. proc. civ.

Il riferimento a entrambe tali norme tende, piuttosto, a prospettare l’esistenza di un’acquiescenza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], in merito al “al fatto che i danneggiamenti erano conseguenza delle lavorazioni mal eseguite da FEN”, tema, però, rimasto estraneo al “decisum” della Corte ambrosiana, la quale– sebbene sulla base di considerazioni “eccentriche” rispetto al reale contenuto del primo motivo di gravame (ciò di cui l’odierna ricorrente avrebbe dovuto dolersi) – ha accolto il motivo di appello che non atten eva all’inesistenza dell’inadempimento, ma al difetto di terzietà del soggetto danneggiato.

Non sussistono, dunque, le condizioni per scrutinare il motivo nei termini in cui avrebbe dovuto essere dedotto.

Non può, cioè, trovare applicazione il principio di diritto di cui a Cass. Sez.

Un., sent. 24 luglio 2013, n. 17931, Rv. 627268-01.

9. Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, reputa questa Corte che – proprio in virtù delle considerazioni sopra svolte, che evidenziano l’esistenza di un palese (sebbene, come si è detto, non scrutinabile) errore del giudice di appello, ancorché non adeguatamente censurato in questa sede – ricorra taluno di quegli altri “giusti motivi” di compensazione (oltre alla “assoluta novità della questione trattata” o al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”), di cui al testo, applicabile “ratione temporis” al presente giudizio, dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.,come novellato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché reso conforme a Costituzione dalla sentenza “additiva” della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77.10.

In ragione del rigettodel ricorso, sussiste, a carico del la ricorrente, l’obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso , compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudiziodi legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10186-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del p residente del c onsiglio di amministrazione e legale rappresentantepro tempore, domiciliato ex legein Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]NANNEI, che larappresenta e difende ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del procuratore speciale Pierfranco GABASIO, elettivamente domiciliata in Roma, v ia dei Gracchi 81,presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] PIERI - NERLI , che la rappresenta e difende unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] CATTANEO; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Appello -Dedotta assenza di specificità del motivo poi accolto -Insussistenza - Non conferenza del “decisum” del giudice di appello al motivo scrutinato ed accolto -Assenza di contestazione, in cassazione, del vizio di “ultrapetizione” - Rigetto del ricorso R.G.N.10186/2021 Cron. Rep. Ud.19/04/2023 Adunanza camerale -controricorrente - Avversola sentenza n. 360/2021 del la C orte d ’a ppello di Milano , depositata il 03/02/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, “FEN”) ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 360/21, del 3 febbraio 2021, della Corte di Appello di Milano, che –accogliendo il gravame esperito dalla società [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”), avverso la sentenza n. 697/19, del 23 gennaio 2019, resa dal Tribunale di Milano –ha rigettato la domanda con cui la società FEN ha chiesto di essere manlevata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla condanna comminatale, in forza di lodo arbitrale del 5 febbraio 2016, a risarcire il danno cagionato alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (d’ora in poi, “BMT”). 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente di aver concluso il 22 ottobre 2003 un contratto di appalto con BM T, finalizzato alla realizzazione e gestione di una centrale idroelettrica in località “Cavrera”. Nel giugno del 2007, tuttavia, l’erigenda centrale veniva interessata da un grave sinistro, tanto che FEN – avendo stipulato, a tutela dei rischi derivanti dalla propria attività, idonea polizza assicurativa con [OSCURATO:PERSONA] – denunciava immediatamente lo stesso, al fine di ottenere la relativa manleva dalle pretese della parte danneggiata. La società assicuratrice opponeva, però, diniego all’invocata garanzia, adducendo la non terzietà dei beni sinistrati, rifiutando di prendere parte alla procedura arbitrale instauratasi tra BM T e FEN. Essa, peraltro, si concludeva con il riconoscimento della responsabilità dell’appaltatrice e la sua condanna a risarcire alla committente i danni subiti, e tra essi, in particolare, quelli definiti “indiretti” (ovvero, alla strada di accesso alla condotta forzata, all’alveo del torrente ed alla costa di monte), avendo BM T dedotto l’avvenuta effettuazione dei necessari ripristini, sostenendone le relative spese, quantificate in € 232.490,42. Su tali basi FEN instaurava, pertanto, un giudizio ex art. 702- bis cod. proc. civ. (del quale veniva p oi disposta, dall’adito Tribunale, la conversione in un ordinario giudizio di cognizione), al fine di conseguire la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a manlevarla da quanto essa era stata condannata a pagare a BM T. L’adito Tribunale milanese, rilevato che la strada di accesso alla condotta forzata nel Comune di Oneta, l’alveo del torrente in [OSCURATO:PERSONA] e la soprastante costa di monte, erano stati danneggiati a seguito della condotta imperita dell’attrice (come già puntualizzato nel lodo arbitrale, che li definiva danni “indiretti”, riconducibili alla inadeguatezza delle lavorazioni svolte da parte di FEN, “implicanti una responsabilità ex art 2043 cod. civ.”), accoglieva la domanda di manleva, ancorché limitatamente alla somma di € 229.990,42 oltre interessi e rivalutazione. Esperito gravame, in via principale, da [OSCURATO:PERSONA] (nonché, in via incidentale, da FEN, sebbene con iniziativa ormai non più di interesse), il giudice di appello lo accoglieva, rilevando –secondo la ricostruzione della pronuncia della Corte territoriale fattane dall’odierna ricorrente – che in relazione ai danni “indiretti” lamentati da BM T non vi fosse “alcuna prova” che gli stessi derivassero “dall’attività posta in essere da FEN”, né vi fosse “adeguata prova dell’entità dei danni in quanto tali”.3. Avverso la sentenza della Corte ambrosiana ha proposto ricorso per cassazione FEN, sulla base –come detto – di un unico motivo. 3.1.Esso denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –violazione del disposto di cui agli artt. 112 e 342 cod. proc. civ., assumendo l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, nonché violazione del disposto di cui agli artt. 324 e 329 cod. proc. civ., deducendo la violazione del giudicato della sentenza di primo grado e la nullità della sentenza secondo grado. Muovendo dal presupposto per cui –secondo quanto chiarito da Cass. Sez. Un., sent. 16 novembre 2017, n. 27199 –i motivi di appello sono specifici, nel senso voluto dall’art. 342 cod. proc. civ., se si traducono nella prospettazione di argomentazioni, contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata, dirette ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, la ricorrente assume il difetto di specificità dei motivi di gravame da [OSCURATO:PERSONA]. Essa, infatti, si sarebbe limitata a riproporre in appello le medesime argomentazioni svolte in primo grado e senza nessuna specifica critica alla parte argomentativa della decisione del primo giudice. Invero, il “fulcro del ragionamento e dell’iter argomen tativo del Tribunale di Milano” viene identificato nell’affermazione secondo cui “l’avvenuto sinistro non risulta oggetto di alcuna contestazione né risultano in alcun modo replicate da [OSCURATO:PERSONA] le risultanze emergenti” dal giudizio arbitrale, in particolare nella parte in cui il lodo afferma che i danneggiamenti riscontrati risultavano “riconducibili alla inadeguatezza delle lavorazioni svolte da parte attrice” nel giudizio di manleva. Orbene, secondo l’odierna ricorrente, “nessuno dei «motivi» svolti da controparte in occasione dell’impugnazione in appello ha messo in discussione tali assunti del Tribunale”, ciò che rende “la svolta impugnazione inammissibile per violazione del disposto di cui all’art. 342 cod. proc. civ.”. In via gradata, peraltro, la ricorrente eccepisce la violazione del giudicato. Si rileva, infatti, come l’appello esperito avverso la sentenza del Tribunale avrebbe “dovuto avere ad oggetto, in primo luogo, la sua ratio decidendi”, ovvero le indicate premesse con le quali il Tribunale statuiva che la [OSCURATO:PERSONA] “non aveva replicato in ordine alle risultanze del giudizio arbitrale”, segnatamente in relazione “al fatto che i danneggiamenti erano conseguenza delle lavorazioni mal eseguite da FEN”, affermazione, pertanto, divenuta incontestabile, etale, dunque, da costituire giudicato. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. La trattazione del ricors o è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. Il Procuratore Generale presso questa Corte non ha rassegnato conclusioni scritte. 7. La controricorrenteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8.Il ricorso va rigettato . 8.1. In via preliminare, deve osservarsi che la Corte territoriale, nello scrutinareil primo motivo del gravame esperito da [OSCURATO:PERSONA], imperniato sull’esclusione della garanzia per carenza di terzietà del danneggiato, ha proceduto, in realtà, ad un ragionamento che daquel motivo prescinde totalmente. Il rilievo, tuttavia, non giova alla ricorrente, per le ragioni di seguito meglio indicate. 8.1.1. L a proposizione del primo motivo di appello , diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente,era specifico, dovendosi, semmai , rilevare – ma il ricorso non consente di chiarirlo con certezza – che esso, forse , prospett ava una questione nuova ( ovvero, l’assenza di contestazion i in merito all’avvenuta verificazione delsinistro e alla carenza di replica , da parte di [OSCURATO:PERSONA], alle emergenze del giudizio arbitrale, poi ritenute convincentidallo stesso giudice di prime cure ) , a vente carattere preliminare rispetto all’affermazione del T ribunale – pure sottoposta a critica con il gravame – in merito al l’assenza di terzietà delsoggetto danneggiato, affermazione, questa, che non sarebbe stata sottoposta a specifica critica , secondo quanto sostiene l’odierna ricorrente, con prospettazione, tuttavia, infondata. In relazione, infatti, al requisito della specificità dell’appello deve ribadirsi che l’art. 342 cod. proc. civ., come pure il successivo art. 434 dello stesso codice dirito, vanno “interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”, fermo restando, però, come a tal fine non “occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di «revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un., sent. 16 novembre 2017, n. 27199, Rv. 645991-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 30 maggio 2018, n 13535, Rv. 648722-01). Invero, “il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell’atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio”, giacché quanto “viene richiesto –in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 27199 del 2017, cit.). D’altra parte, poi, la “specificità dei motivi di appello presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 24 aprile 2019, n. 11197, Rv. 653588-01), nel senso che la prima va sempre “commisurata all’ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice” (Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 2016, n. 15790, Rv. 641584-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21401, Rv. 662214-01), sicché l’appellante “che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare «ex novo» le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l’inammissibilità dell’appello”, e ciò in quanto, sostenere il contrario, “significherebbe pretendere dall’appellante di introdurre sempre e comunque in appello un « quid novi » rispetto agli argomenti spesi in primo grado, il che –a tacer d’altro –non sarebbe coerente col divieto di «nova » prescritto dall'art.345 cod. proc. civ.” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 8 febbraio 2018, n. 3115, Rv. 648034-01; nello stesso, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 4 novembre 2020, n. 24464, Rv. 659759-01). Più in particolare, “ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 cod. proc. civ., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. Sez. 2, ord. 28 ottobre 2020, n. 23781,Rv. 659392 - 01; Cass. Sez. 1, sent. 12 febbraio 2016, n. 2814, Rv. 638551-01). A questi canoni ha corrisposto il gravame esperito, innanzi alla Corte milanese, dalla società [OSCURATO:PERSONA]. Esso, infatti, ha contestato – in particolare, con il primo motivo di ricorso – l’assenza di terzietà , rispetto al contratto concluso con BM T, del soggetto danneggiato da FEN con la propria condotta, e ciò sul rilievo che la stessa non avesse “reso noto quali e in che misura fossero stati colpiti i beni estranei all’area” oggetto dei lavori ad essa commissionati da BM T, e “quali fossero quelli, invece, in essa ricompresi”, rilevando, inoltre, come la stessa sentenza del Tribunale avesse riconosciuto “che la richiesta risarcitoria non proviene dal «demanio»”, ed inoltre “che mai furono versati denari al «demanio»”, e dunque insistendo l’allora appellante nel sottolineare che quand’anche “parte dei beni danneggiati avessero potuto (e non ve ne è la prova) essere di terzi, certamente il danno non era mai stato lamentato da terzi”. Su tali basi, dunque, l’allora appellante evidenziava che “la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. di cui parla il Tribunale di Milano non solo non sussiste, ma neppure è stata mai fatta valere o dedotta, né nei presupposti fatti valere da Fen (contratto e richieste di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) verso [OSCURATO:PERSONA], né in quelli che hanno determinato la procedura arbitrale, che, per definizione, per poter operare, doveva necessariamente riguardare un inadempimento contrattuale”. Si tratta, dunque, di censura specifica, perché diretta – con chiarezza –a devolvere al giudice di appello l’errore addebitato al giudice di prime cure, consistito nel riferire un contratto di assicurazione per responsabilità civile non a danni cagionati a terzi, bensì a costisopportati dalla società committente in ragione di un inadempimento posto in essere dalla società appaltatrice. 8.1.2. Orbene, la Corte territoriale ha certamente trattato un motivo diverso da quello proposto (come emerge da quanto si enuncia sotto l’intestazione “opinione della corte”), insistendo nel sottolineare come “l’avvenuto sinistro non risulta oggetto di alcuna contestazione”, né “r isultano in alcun modo replicate da [OSCURATO:PERSONA] le risultanzeemergenti” dal giudizio arbitrale che le aveva accertate. Ma tale vistoso errore nella individuazione del “devolutum”in appello avrebbe dovuto essere dedotto, nella presente sede di legittimità, come vizio – ex art. 112 c od . p roc. c iv . – di ultrapetizione,rispetto al contenuto della censura effettivamente proposta con il primo motivodi gravame, ciò che nella specie non risulta avvenuto. In senso contrario, d’altra parte, non potrebbe valorizzarsi né il fatto che il motivo contiene un – non meglio esplicit ato – riferimento all’art. 112 cod. proc. civ., visto che ad esso non fa seguito la chiara ed univoca denuncia dell’esistenza di una decisione “ultra petita”, né, tantomeno, il richiamo agli artt. 324 e 329 cod. proc. civ. Il riferimento a entrambe tali norme tende, piuttosto, a prospettare l’esistenza di un’acquiescenza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], in merito al “al fatto che i danneggiamenti erano conseguenza delle lavorazioni mal eseguite da FEN”, tema, però, rimasto estraneo al “decisum” della Corte ambrosiana, la quale– sebbene sulla base di considerazioni “eccentriche” rispetto al reale contenuto del primo motivo di gravame (ciò di cui l’odierna ricorrente avrebbe dovuto dolersi) – ha accolto il motivo di appello che non atten eva all’inesistenza dell’inadempimento, ma al difetto di terzietà del soggetto danneggiato. Non sussistono, dunque, le condizioni per scrutinare il motivo nei termini in cui avrebbe dovuto essere dedotto. Non può, cioè, trovare applicazione il principio di diritto di cui a Cass. Sez. Un., sent. 24 luglio 2013, n. 17931, Rv. 627268-01. 9. Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, reputa questa Corte che – proprio in virtù delle considerazioni sopra svolte, che evidenziano l’esistenza di un palese (sebbene, come si è detto, non scrutinabile) errore del giudice di appello, ancorché non adeguatamente censurato in questa sede – ricorra taluno di quegli altri “giusti motivi” di compensazione (oltre alla “assoluta novità della questione trattata” o al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”), di cui al testo, applicabile “ratione temporis” al presente giudizio, dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.,come novellato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché reso conforme a Costituzione dalla sentenza “additiva” della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77.10. In ragione del rigettodel ricorso, sussiste, a carico del la ricorrente, l’obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso , compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudiziodi legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del
Sentenza Cassazione n. 25186/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris