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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 06263/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte di appello di Brescia ha congruamente motivato in merito alla gravità del fatto (evasione mediante effrazione del cd. braccialetto elettronico) anche con riguardo al profilo attinente alla maggiore pericolosità desunta dai numerosi precedenti penali, sicchè appaiono inammissibili per genericità le censure in punto di riconoscimento della recidiva a fronte delle ragioni esplicitate nella motivazione del provvedimento impugnato in riferimento alla gravità, epoca, tipologia e numero di precedenti penali a suo carico; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 30 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore rPrsI idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte di appello di Brescia ha congruamente motivato in merito alla gravità del fatto (evasione mediante effrazione del cd. braccialetto elettronico) anche con riguardo al profilo attinente alla maggiore pericolosità desunta dai numerosi precedenti penali, sicchè appaiono inammissibili per genericità le censure in punto di riconoscimento della recidiva a fronte delle ragioni esplicitate nella motivazione del provvedimento impugnato in riferimento alla gravità, epoca, tipologia e numero di precedenti penali a suo carico; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 30 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore rPrsI idente
Sentenza Cassazione n. 06263/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris