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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 30991/2021

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9511-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; 2021 - ricorrente - 4548 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 368/2014 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA].DIST. di LECCE, depositata il 14/02/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 9511/2015 Rilevato che: Il sig. [OSCURATO:PERSONA] fu destinatario della notifica di due avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate di Brindisi, con i quali si recuperava a tassazione il contributo al S.S.N. e la maggiore IRPEF ritenuta dovuta per gli anni d'imposta 1997 e 1998 in relazione alla contestazione del percepimento di compensi erogati in nero dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. per prestazioni di lavoro dipendente non dichiarate.

Proposti separati ricorsi avverso i suddetti atti impositivi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Brindisi, quest'ultima, con due contestuali sentenze, respinse le impugnazioni proposte.

Avverso le sentenze di primo grado il contribuente propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) della Puglia - sezione staccata di Lecce - che, riuniti gli appelli, con sentenza n. 368/23/14, depositata il 14 febbraio 2014, li accolse, avendo ritenuto gli atti impositivi carenti sotto il profilo motivazionale, t! in relazione al fatto che, seppur l'Ufficio poteva aderire alle risultanze del processo verbale di constatazione (pvc) redatto dalla Guardia di Finanza, nascendo l'accertamento «sulla base di una semplice segnalazione ovvero di un elemento presuntivo, era onerato all'effettuazione di un'indagine critica e di controllo».

Avverso la succitata sentenza, non notificata, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il contribuente resiste con controricorso. i Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 41 bis e 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., rilevando erroneità dell'impugnata pronuncia, in quanto in contrasto con l'indirizzo £ costantemente affermato in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, come esposto nell'illustrazione della relativa censura.

2. Con il secondo motivo l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 del d.

Igs. n. 546/1992 e 277 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando che la sentenza impugnata è incorsa nel vizio d'infrapetizione, avendo omesso di pronunciare sul merito della pretesa tributaria.

3. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] finanziaria denuncia omesso esame in ordine a fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., avendo la CTR totalmente obliterato di considerare la rilevanza degli elementi di fatto, presenti nel pvc pacificamente notificato al contribuente, relativi alla prova dell'avvenuta percezione, da parte di quest'ultimo, dei corrispondenti redditi oggetto di contestazione.

4. Il primo motivo è fondato.

Premesso che è incontroverso in fatto che il processo verbale di constatazione, riguardante l'indagine compiuta dai verbalizzanti presso terzi, fosse stato regolarmente portato a conoscenza del contribuente, la sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato la carenza motivazionale degli avvisi di accertamento perché privi di un'autonoma valutazione critica da parte dell'Amministrazione finanziaria, non risulta aver fatto corretta applicazione del principio di diritto costantemente affermato in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, e che va in questa sede ulteriormente ribadito, secondo cui «[i]n tema di avviso di accertamento, la motivazione "per relationem" con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudiziot al corretto svolgimento del contraddittorio» (cfr., ex multis, Cass. sez. 5, 20 dicembre 2018, n. 32957; Cass. sez. 5, 20 dicembre 2017, n. 30560; Cass. sez. 5, 13 ottobre 2011, n. 21119). .

5. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento dei restanti motivi.

6. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al primo motivo accolto e la causa rinviata per nuovo esame nel merito alla Commissione tributvia regionale della Puglia - sezione staccata di Lecce - in diversa composizione, che, nell'uniformarsi al principio di diritto dinanzi trascritto, provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, dichiarati assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione, tributaria regionale della Puglia - sezione staccata di Lecce - in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9511-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; 2021 - ricorrente - 4548 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 368/2014 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA].DIST. di LECCE, depositata il 14/02/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 9511/2015 Rilevato che: Il sig. [OSCURATO:PERSONA] fu destinatario della notifica di due avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate di Brindisi, con i quali si recuperava a tassazione il contributo al S.S.N. e la maggiore IRPEF ritenuta dovuta per gli anni d'imposta 1997 e 1998 in relazione alla contestazione del percepimento di compensi erogati in nero dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. per prestazioni di lavoro dipendente non dichiarate. Proposti separati ricorsi avverso i suddetti atti impositivi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Brindisi, quest'ultima, con due contestuali sentenze, respinse le impugnazioni proposte. Avverso le sentenze di primo grado il contribuente propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) della Puglia - sezione staccata di Lecce - che, riuniti gli appelli, con sentenza n. 368/23/14, depositata il 14 febbraio 2014, li accolse, avendo ritenuto gli atti impositivi carenti sotto il profilo motivazionale, t! in relazione al fatto che, seppur l'Ufficio poteva aderire alle risultanze del processo verbale di constatazione (pvc) redatto dalla Guardia di Finanza, nascendo l'accertamento «sulla base di una semplice segnalazione ovvero di un elemento presuntivo, era onerato all'effettuazione di un'indagine critica e di controllo». Avverso la succitata sentenza, non notificata, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Il contribuente resiste con controricorso. i Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 41 bis e 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., rilevando erroneità dell'impugnata pronuncia, in quanto in contrasto con l'indirizzo £ costantemente affermato in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, come esposto nell'illustrazione della relativa censura. 2. Con il secondo motivo l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 del d. Igs. n. 546/1992 e 277 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando che la sentenza impugnata è incorsa nel vizio d'infrapetizione, avendo omesso di pronunciare sul merito della pretesa tributaria. 3. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] finanziaria denuncia omesso esame in ordine a fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., avendo la CTR totalmente obliterato di considerare la rilevanza degli elementi di fatto, presenti nel pvc pacificamente notificato al contribuente, relativi alla prova dell'avvenuta percezione, da parte di quest'ultimo, dei corrispondenti redditi oggetto di contestazione. 4. Il primo motivo è fondato. Premesso che è incontroverso in fatto che il processo verbale di constatazione, riguardante l'indagine compiuta dai verbalizzanti presso terzi, fosse stato regolarmente portato a conoscenza del contribuente, la sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato la carenza motivazionale degli avvisi di accertamento perché privi di un'autonoma valutazione critica da parte dell'Amministrazione finanziaria, non risulta aver fatto corretta applicazione del principio di diritto costantemente affermato in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, e che va in questa sede ulteriormente ribadito, secondo cui «[i]n tema di avviso di accertamento, la motivazione "per relationem" con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudiziot al corretto svolgimento del contraddittorio» (cfr., ex multis, Cass. sez. 5, 20 dicembre 2018, n. 32957; Cass. sez. 5, 20 dicembre 2017, n. 30560; Cass. sez. 5, 13 ottobre 2011, n. 21119). . 5. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento dei restanti motivi. 6. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al primo motivo accolto e la causa rinviata per nuovo esame nel merito alla Commissione tributvia regionale della Puglia - sezione staccata di Lecce - in diversa composizione, che, nell'uniformarsi al principio di diritto dinanzi trascritto, provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, dichiarati assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione, tributaria regionale della Puglia - sezione staccata di Lecce - in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in
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