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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 22787/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,(1‘r 4t!3 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 21 giugno 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata in data 1 ottobre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di ricettazione aggravata, truffa e uso di assegno circolare falso, ha dichiarato di non doversi procedere relativamente al reato di truffa in quanto estinto per intervenuta prescrizione e per l'effetto ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., è costituito da affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata ove il giudice di appello, con motivazione conforme al dato normativo e alla consolidata giurisprudenza di legittimità, ha escluso la particolare tenuità del fatto alla luce dell'elevato importo del titolo, dell'abilità dimostrata nella contraffazione o, in alternativa, della contiguità dell'imputata con ambienti criminali in grado di contraffare titoli di credito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,(1‘r 4t!3 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 21 giugno 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata in data 1 ottobre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di ricettazione aggravata, truffa e uso di assegno circolare falso, ha dichiarato di non doversi procedere relativamente al reato di truffa in quanto estinto per intervenuta prescrizione e per l'effetto ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., è costituito da affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata ove il giudice di appello, con motivazione conforme al dato normativo e alla consolidata giurisprudenza di legittimità, ha escluso la particolare tenuità del fatto alla luce dell'elevato importo del titolo, dell'abilità dimostrata nella contraffazione o, in alternativa, della contiguità dell'imputata con ambienti criminali in grado di contraffare titoli di credito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.
Sentenza Cassazione n. 22787/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris