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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33855/2022

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ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 14615 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] -intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 447/01/2020, depositata in data 24 novembre 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 289/01/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari con la quale, previa riunione: 1) era stato rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex legale rappresentante e di coobbligato ex socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].- cancellata dal registro delle imprese il 15 dicembre 2008 - avverso l'avviso di accertamento emesso a carico della società, ai fini Irap, Iva, per l'anno 2007; 2) accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale ex socio, avverso l'avviso di accertamento notificatogli a titolo di reddito di partecipazione, ai fini Irpef, ai sensi dell'art 5 del TUIR; -la CTR, per quanto di interesse, ha confermato l'illegittimità dell'avviso di accertamento - notificato in data 14.12.2012 ad [OSCURATO:PERSONA], quale ex socio della cancellata [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo di reddito di partecipazione, ai fini Irpef - per carenza motivazionale in quanto facente riferimento al presupposto avviso emesso a carico della società - nel quale si dava atto dei presupposti dell'accertamento- notificato il 17.12.2012, con conseguente conoscenza da parte del contribuente delle ragioni sottese all'avviso emesso ai sensi dell'art. 5 del TUIR con tre giorni di ritardo e pregiudizio ai fini delle proprie valutazioni difensive non avendo avuto la possibilità di fruire dell'intero termine dilatorio; -il contribuente è rimasto intimato; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212/00 per avere la CTR confermato l'illegittimità dell'avviso emesso nei confronti del contribuente ai sensi dell'art. 5 TUIR, per difetto di motivazione, in quanto facente riferimento al presupposto avviso emesso a carico della società notificato successivamente (il 17.12.2012) alla data di notifica (14.12.2012) di quello emesso a carico dell'ex socio a titolo di reddito di partecipazione, ancorché, ai fini della sufficienza motivazionale dell'atto impositivo, fosse irrilevante la sequenza cronologica delle notifiche qualora, come nella specie, l'accertamento societario fosse stato emesso prima di quello indirizzato al socio. 2.Preliminarmente va osservato che, nella specie, non si ravvisa violazione delle norme sul litisconsorzio necessario originario, nei termini delineati a partire dall'arresto di Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815, in quanto mentre il contraddittorio tra il contribuente, quale ex socio accomandatario (al 95%), destinatario dell'avviso emesso a titolo di reddito di partecipazione e la società, nella persona del successore (ex) socio accomandatario, era stato garantito in primo grado con la riunione dei giudizi conclusisi con la sentenza n. 289/1/2014 (avendo, come si evince dal ricorso, l'altra socia accomandante definito l'avviso notificatole, a titolo di reddito di partecipazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis del d.lgs. n. 218/97), nel grado di appello, il passaggio in giudicato (per mancata impugnazione incidentale da parte di A. Ronconi nella qualità di successore ex socio accomandatario della società cancellata) della sentenza di primo grado nella parte in cui - rigettando il ricorso di A. Ronconi nella qualità di legale rappresentante e successore ex socio accomandatario - aveva ritenuto la legittimità dell'avviso societario, esclude la violazione da parte del giudice di appello del principio del litisconsorzio necessario per essere stato proposto il gravame dall'Ufficio avverso la detta sentenza nella parte in cui - accogliendo il ricorso di A. Ronconi quale ex socio - aveva annullato l'avviso emesso nei confronti di quest'ultimo a titolo di reddito di partecipazione (v.

Cass. n. 32220 del 2019). 3.Premessa l'autosufficienza del mezzo avendo l'Agenzia delle entrate riportato in ricorso la motivazione dell'avviso impugnato, il motivo è fondato. 4.In tema di imposte sui redditi, l'obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii "per relationem" a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva annullato l'atto impositivo nei confronti del socio per l'omessa allegazione del processo verbale di costatazione reso nei confronti della società: Cass. n. 25296 del 2014).

In tema di imposte sui redditi, l'obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall'art. 7 della

I. n. 212 del 2000, e dall'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii "per relationem" a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (Cass. nn. 14275 del 2018; 17463 del 2019; Cass., sez. 6-5, n. 8455 del 2020). 5.La CTR non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha ritenuto che l'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio non fosse sufficientemente motivato con l'indicazione dell'atto presupposto emesso nei confronti della società in quanto notificato a quest'ultima successivamente (17.12.2012) rispetto alla notifica dell'avviso di accertamento alla socia (14.12.2012). 6.In conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione.

P.Q.

M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 14615 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] -intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 447/01/2020, depositata in data 24 novembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 289/01/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari con la quale, previa riunione: 1) era stato rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex legale rappresentante e di coobbligato ex socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].- cancellata dal registro delle imprese il 15 dicembre 2008 - avverso l'avviso di accertamento emesso a carico della società, ai fini Irap, Iva, per l'anno 2007; 2) accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale ex socio, avverso l'avviso di accertamento notificatogli a titolo di reddito di partecipazione, ai fini Irpef, ai sensi dell'art 5 del TUIR; -la CTR, per quanto di interesse, ha confermato l'illegittimità dell'avviso di accertamento - notificato in data 14.12.2012 ad [OSCURATO:PERSONA], quale ex socio della cancellata [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo di reddito di partecipazione, ai fini Irpef - per carenza motivazionale in quanto facente riferimento al presupposto avviso emesso a carico della società - nel quale si dava atto dei presupposti dell'accertamento- notificato il 17.12.2012, con conseguente conoscenza da parte del contribuente delle ragioni sottese all'avviso emesso ai sensi dell'art. 5 del TUIR con tre giorni di ritardo e pregiudizio ai fini delle proprie valutazioni difensive non avendo avuto la possibilità di fruire dell'intero termine dilatorio; -il contribuente è rimasto intimato; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212/00 per avere la CTR confermato l'illegittimità dell'avviso emesso nei confronti del contribuente ai sensi dell'art. 5 TUIR, per difetto di motivazione, in quanto facente riferimento al presupposto avviso emesso a carico della società notificato successivamente (il 17.12.2012) alla data di notifica (14.12.2012) di quello emesso a carico dell'ex socio a titolo di reddito di partecipazione, ancorché, ai fini della sufficienza motivazionale dell'atto impositivo, fosse irrilevante la sequenza cronologica delle notifiche qualora, come nella specie, l'accertamento societario fosse stato emesso prima di quello indirizzato al socio. 2.Preliminarmente va osservato che, nella specie, non si ravvisa violazione delle norme sul litisconsorzio necessario originario, nei termini delineati a partire dall'arresto di Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815, in quanto mentre il contraddittorio tra il contribuente, quale ex socio accomandatario (al 95%), destinatario dell'avviso emesso a titolo di reddito di partecipazione e la società, nella persona del successore (ex) socio accomandatario, era stato garantito in primo grado con la riunione dei giudizi conclusisi con la sentenza n. 289/1/2014 (avendo, come si evince dal ricorso, l'altra socia accomandante definito l'avviso notificatole, a titolo di reddito di partecipazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis del d.lgs. n. 218/97), nel grado di appello, il passaggio in giudicato (per mancata impugnazione incidentale da parte di A. Ronconi nella qualità di successore ex socio accomandatario della società cancellata) della sentenza di primo grado nella parte in cui - rigettando il ricorso di A. Ronconi nella qualità di legale rappresentante e successore ex socio accomandatario - aveva ritenuto la legittimità dell'avviso societario, esclude la violazione da parte del giudice di appello del principio del litisconsorzio necessario per essere stato proposto il gravame dall'Ufficio avverso la detta sentenza nella parte in cui - accogliendo il ricorso di A. Ronconi quale ex socio - aveva annullato l'avviso emesso nei confronti di quest'ultimo a titolo di reddito di partecipazione (v. Cass. n. 32220 del 2019). 3.Premessa l'autosufficienza del mezzo avendo l'Agenzia delle entrate riportato in ricorso la motivazione dell'avviso impugnato, il motivo è fondato. 4.In tema di imposte sui redditi, l'obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii "per relationem" a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva annullato l'atto impositivo nei confronti del socio per l'omessa allegazione del processo verbale di costatazione reso nei confronti della società: Cass. n. 25296 del 2014). In tema di imposte sui redditi, l'obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall'art. 7 della I. n. 212 del 2000, e dall'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii "per relationem" a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (Cass. nn. 14275 del 2018; 17463 del 2019; Cass., sez. 6-5, n. 8455 del 2020). 5.La CTR non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha ritenuto che l'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio non fosse sufficientemente motivato con l'indicazione dell'atto presupposto emesso nei confronti della società in quanto notificato a quest'ultima successivamente (17.12.2012) rispetto alla notifica dell'avviso di accertamento alla socia (14.12.2012). 6.In conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione. P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tr
Sentenza Cassazione n. 33855/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris