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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 06747/2026

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13858/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; - Ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato; - Controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, n. 2576/26/2020, depositata in data 11 novembre 2020, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in data 11 novembre 2020, n. 2576/2020, non notificata, che si è pronunciata in controversia su impugnazione di due avvisi di liquidazione dell'impostadi registro in misura proporzionale , su distinti decreti ingiuntivi relativi a diritti di credito derivanti da contratti di finanziamento ed oggetto di cessione di crediti.

Si trattava, in particolare: 1) dell’avviso di liquidazione di imposta di registro n. 2017/001/DI/000000100/0/001 notificato il 29/06/2018, avente ad oggetto il decreto ingiuntivo n. 100/2017 emesso dal Tribunale di Brescia, che determinava l’imposta nella misura di euro 1.739,00; 2) dell’avviso di liquidazione di imposta di registro n. 2016/001/DI/000002817/0/001 notificato il 10/07/2018, avente ad oggetto il decreto ingiuntivo n. 2817/2016 emesso dal Tribunale di Brescia, che determinava l’imposta nella misura di euro 1.137.00. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Brescia aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente, rilevando che trattavasi di operazioni alle quali non si applicava l’art. 40 d.P.R. n. 131/1986 e il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro ed evidenziando che i soggetti debitori non operavano in regime Iva. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva rigettato l’appello, condividendo il ragionamento dei giudici di primo grado ed affermando che dovevano distinguersi il rapporto tra cedente e debitore ceduto, eventualmente soggetto a IVA e il rapporto tra quest’ultimo e società cessionaria, rispetto al quale invece non si applica l’Iva, con la conseguente liquidazione dell’imposta di registro in misura proporzionale.

3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha formulato quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale.

3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

4. La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso, rubricato Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Mancata pronuncia sulla circostanza di fatto dedotta nell’atto d’appello, relativa all’assetto dei rapporti esistenti tra la cedente e la cessionaria del credito.

Il cessionario del credito quale successore a titolo particolare dell’originario creditore; Crediti esenti da Iva, ma non fuori campo Iva; Alternatività tra I.v.a. ed imposta di registro.

Applicazione dell’imposta di registro in misura fissa; Crediti ceduti tramite due contratti di cessione registrati nell’ambito di operazione di finanziamento anch’esse soggette ad IVA in regime di esenzione”, denuncia l’erroneità della sentenza d’appello, per non aver tenuto conto che la ricorrente era divenuta mandataria della cessionaria del credito, succeduta a titolo particolare alla cedente, in forza di distinti contratti di cessione nell’ambito di operazioni di finanziamento soggette a Iva in regime di esenzione, tassabili in misura fissa per il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro, ai sensi dell’art. 40 d.P.R. n. 131/1986.

Secondo la ricorrente, che ha richiamato sul punto specifici precedenti giurisprudenziali di legittimità, il fatto che il credito originariamente vantato dagli istituti finanziari sia stato ceduto non crea alcun rapporto autonomo tra la cessionaria e il debitore ceduto e non muta la modalità di tassazione del decreto ingiuntivo.

2. Il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione della Legge n. 52 del 1991, degli artt.1260 e segg. c.c. e dell’art 1 e ss. della legge 130/1999 e dell’art 3, secondo comma, n. 3), primo periodo, art. 10 e 40 del D.P.R. n. 633/1972, della nota 2 apposta in calce all'art. 8 D.P.R. n. 131 del 1986, e della legge 51 del 1991 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, denuncia l’erroneità della sentenza della Commissione tributaria regionale per aver ritenuto che la cessione del diritto di credito originario mutasse le modalità di tassazione del decreto ingiuntivo e creasse un rapporto autonomo tra il cessionario e il debitore ceduto.

La ricorrente osserva inoltre che: nel caso in esame i decreti ingiuntivi traggono origine da un contratto di finanziamento che due istituti finanziari hanno stipulato erogando somme a soggetti privati; che tali decreti recano condanna a un pagamento sottoposto a IVA, di talché in forza dell’art. 40 d.P.R. n. 131/1986 vanno registrati a tassa fissa; i crediti nascenti dai contratti di finanziamento sono stati ceduti a un operatore professionale nell’ambito di una operazione finanziaria che ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 3, d.P.R. n. 633/1972 costituisce prestazione di servizi rientranti nell’ambito di applicazione IVA ma ne è al contempo esente ai sensi dell’art. 10, comma l; nelle cessioni di credito derivanti da operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999, l’obbligazione avente ad oggetto la gestione e l’incasso di credito è da considerarsi meramente accessoria rispetto a quella del finanziamento e non può essere considerata come un distinto rapporto, con la conseguenza che tutte le attività legate al contratto, incluse quelle strumentali a alla principale funzione finanziaria, di gestione amministrativa e di gestione dei crediti ceduti, sono da ritenere esenti da Iva.

3. Il terzo motivo di ricorso, rubricato “Manifesta erroneità, nullità, ingiustizia ed illegittimità della sentenza impugnata per contrasto assoluto tra la motivazione e il dispositivo nella parte in cui condanna la ricorrente al pagamento delle spese con riferimento all’art 360 comma 1, n.3 e 4 c.p.c. ; Illogicità e contraddittorietà manifesta rispetto alla motivazione della sentenza denuncia l’evidente contrasto tra la parte motiva, nella quale si fa riferimento alla integrale compensazione delle spese processuali, e il dispositivo, che condanna l’appellante alla rifusione delle spese.

4. Il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione a falsa applicazione degli artt.91 e 360 1 comma nr 3 cpc con riferimento all’art 360 comma 1, n.3 e 4 c.p.c.; Liquidazione delle spese del giudizio di appello in favore dell’Agenzia delle entrate in mancanza di costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'Avvocatura dello stato o di un legale.”, denuncia l’erronea statuizione sulle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate, malgrado l’Ufficio fosse costituito in giudizio senza ministero di difensore.

5. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento delle ulteriori censure.

5.1. Il punto centrale della controversia risiede nell'applicabilità, nel caso all’attenzione, del principio dialternatività tra iva e imposta diregistro, tenuto conto delle seguenti disposizioni: -l’art. 40 del d.P.R. n. 131/86 , secondo cui "Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa" (comma 1); - l’art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/86, che si riferisce, tra l'altro, ai "decreti ingiuntivi esecutivi... recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura", per i quali prevede l'aliquota pari al 3% del valore della condanna; - la nota II in calce all'art. 8, a norma della quale "gli atti di cui al comma 1, lettera b) non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico".

Occorre premettere che il principio dialternatività mira ad evitare interferenze traiva e imposta di registro in relazione alla medesima operazione e a scongiurare fenomeni di doppia imposizione.

Ne consegue che è esclusa l'applicazione dell'imposta diregistro in misura proporzionale, qualora la condanna sia volta ad assicurare l'adempimento di obbligazioni scaturenti da operazioni soggette aIva.

Nella fattispecie all’attenzione è incontestato che la Eclipse 1, in nome e per conto della quale ha agito la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., è una società veicolo dedicata ad operazioni di cartolarizzazione dei crediti, disciplinate dalla legge n. 130/1999.

5.2. Ciò premesso, la Commissione tributaria regionale fonda il proprio convincimento sul fatto che ildecreto ingiuntivo si riferisca a operazioni realizzate tra soggetti diversi dalle parti coinvolte nell'atto giudiziario.

Indubbiamente, la cessione di credito comporta il subentro del cessionario in un altro rapporto giuridico, intercorrente tra il cedente e il debitore ceduto.

In generale, dunque, il pagamento del credito ceduto attiene a questo rapporto, non al sottostante rapporto obbligatorio tra cedente e cessionario, che ha avuto esecuzione proprio attraverso l'atto di cessione di credito.

Si è quindi ritenuto incongruo fare riferimento al trattamento fiscale della prestazione resa dal cedente al cessionario (in questi termini,Cass., Sez. Trib., Sentenza n. 11312 del 2000).

Nel caso in esame, tuttavia, il credito ceduto è oggetto di operazione dicartolarizzazione, come la stessa Commissione tributaria regionale espone nelle premesse della sentenza impugnata.

Al riguardo,Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10296 del 2022, in una fattispecie analoga e con argomentazioni pienamente condivise da questo Collegio, ha affermato che il principio dialternatività tra iva e imposta di registro si applica anche alle operazioni le quali,ex art. 3, comma 2, n. 3 del D.P.R. n. 633 del 1972, sono qualificabili come prestazioni di servizi, tra le quali il legislatore include "i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni (...)".

In quanto tali rientrano nel campo di applicazione dell'iva, anche se sono soggette al particolare regime di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1), dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel novero di queste operazioni rientrano anche quelle in esecuzione delle quali sono stati chiesti e ottenuti idecreti ingiuntivi dei quali si discute.

In effetti, l'art. 1, I comma, della legge 130 del 1999 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), prevede che: "La presente legge si applica alle operazioni dicartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti: a) il cessionario sia una società prevista dall'art. 3; b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione".

L'art. 1, comma primo, lettera b), pertanto, individua un "patrimonio separato" destinato, in via esclusiva, dalla società veicolo, cessionaria dei crediti, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi dalla società cessionaria o da altra società, al fine di finanziare l'acquisto di tali crediti, oltre che al pagamento dei costi dell'operazione.

Gli investitori in titoli non sono, dunque, creditori verso la società emittente, ma esclusivamente verso il "portafoglio titoli".

L'emittente, quindi, si obbliga giuridicamente, come evidenziato dalla dottrina, negli esatti limiti in cui riscuoterà dai debitori ceduti, senza garantire alcunché con il proprio patrimonio.

I sottoscrittori dei titoli riceveranno solo le somme che emergeranno dalla attività di gestione dei crediti.

Per conseguenza, il finanziatore "scommette" sulla bontà dell'affare finanziato, in quanto potrà conseguire la restituzione delle somme solo in relazione ai flussi di cassa positivi dell'operazione commerciale finanziata (in tal sensoCass., Sez. 5, Ordinanza n. 18896 del 2021).

Emerge, quindi, la funzione preminente dellacartolarizzazione dei crediti che consiste, soprattutto, nel finanziamento della società che promuove l'operazione (l'Originator).

Si è notato in dottrina che la società veicolo che emette i titoli "finanzia" l'Originator, attribuendogli la liquidità che raccoglie presso i prenditori delle ABS ([OSCURATO:PERSONA]), ossia dei titoli emessi: la società veicolo, infatti, non è proprietaria di tali somme, derivanti dalla realizzazione dei crediti ceduti, ma gestisce i crediti sino al termine della procedura dicartolarizzazione (in termini, da ultimo,Cass.

Sez.

I, Ordinanza n. 18454/2024; sez. Trib., n. 34504/2024).

E va considerato come, secondo quanto in più occasioni affermato da questa Corte, “La società di servicing che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della l. n. 130 del 1999, agisca in giudizio nell'adempimento del mandato di riscossione affidatole dalla società-veicolo (SVP), riveste la qualità di parte del processo, con conseguente suo assoggettamento ad imposta di registro ex art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986.” (Cass., n. 22172/2022 –RV 665331 - 01) e “ In tema di imposta di registro su atti giudiziari, ove sia intervenuta un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ex l. n. 130 del 1999, la legittimazione tributaria passiva ai fini dell'imposta spetta alla società di gestione (SVP) del patrimonio costituito dal ricavato della riscossione dei crediti cartolarizzati, e non a quest'ultimo patrimonio in quanto tale, anche se separato e segregato "ex lege" rispetto al patrimonio della società, né a quello delle altre operazioni di cartolarizzazione da quest'ultima eventualmente condotte” (Cass., n. 22178/2022 -RV 665338 - 01).

E allora, ildecreto ingiuntivo afferisce proprio a una prestazione di servizi riguardante negoziazione e gestione di crediti e comunque un'operazione di finanziamento.

Ne consegue che esso va registrato a tassa fissa (e non con aliquota proporzionale), in base al combinato disposto dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986 e della nota II dell'art. 8 della Parte I della Tariffa (Cass. n. 3316 del 2004).

Sul piano generale, d'altronde, questa Corte (Cass. n. 2809 del 2005) ha affermato che risulta decisiva ai fini della tassazione la natura del creditore (ovvero della banca o società finanziaria), in quanto, se quest'ultimo ha la qualità di soggettoIva e se l'adempimento reclamato è riconducibile nell'ambito di una fattispecie che potenzialmente implichi l'insorgenza dell'obbligo di pagare l'iva, il provvedimento giudiziale in oggetto assume la consistenza di condanna ad un pagamento sottoposto all'IVA.

Così riportato il quadro normativo di riferimento va osservato che risulta non contestato, oltre che affermato nella sentenza, che i crediti originari erano vantati dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti di due distinte debitrici; crediti che successivamente venivano acquisiti dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quindi dalla società veicolo Eclipse 1 la quale ha formalizzato la cartolarizzazione, e poi erano fatti valere, in sede monitoria, dalla mandataria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] da tutto quanto sopra esposto che, diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione tributaria regionale, nel caso di specie i crediti riportati neidecreti ingiuntivi traggono origine da cessioni di beni e prestazioni di servizi che rientrano tra le operazioni soggette alla disciplinaiva.

Di talché deve ribadirsi il principio secondo cui, in tema di imposta diregistro, la registrazione del decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate adiva fruisce, in base al principio dell'alternativitàsancito dall'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986, dell'applicazione dell'imposta in misura fissa.

6. Il ricorso, va in conclusione accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario della società contribuente.

7. Le spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti il primo, il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l'originario ricorso della società contribuente.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio che liquida, per il giudizio di primo grado in euro 2.100,00, Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge, per il giudizio di secon

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13858/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; - Ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato; - Controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, n. 2576/26/2020, depositata in data 11 novembre 2020, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in data 11 novembre 2020, n. 2576/2020, non notificata, che si è pronunciata in controversia su impugnazione di due avvisi di liquidazione dell'impostadi registro in misura proporzionale , su distinti decreti ingiuntivi relativi a diritti di credito derivanti da contratti di finanziamento ed oggetto di cessione di crediti. Si trattava, in particolare: 1) dell’avviso di liquidazione di imposta di registro n. 2017/001/DI/000000100/0/001 notificato il 29/06/2018, avente ad oggetto il decreto ingiuntivo n. 100/2017 emesso dal Tribunale di Brescia, che determinava l’imposta nella misura di euro 1.739,00; 2) dell’avviso di liquidazione di imposta di registro n. 2016/001/DI/000002817/0/001 notificato il 10/07/2018, avente ad oggetto il decreto ingiuntivo n. 2817/2016 emesso dal Tribunale di Brescia, che determinava l’imposta nella misura di euro 1.137.00. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Brescia aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente, rilevando che trattavasi di operazioni alle quali non si applicava l’art. 40 d.P.R. n. 131/1986 e il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro ed evidenziando che i soggetti debitori non operavano in regime Iva. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva rigettato l’appello, condividendo il ragionamento dei giudici di primo grado ed affermando che dovevano distinguersi il rapporto tra cedente e debitore ceduto, eventualmente soggetto a IVA e il rapporto tra quest’ultimo e società cessionaria, rispetto al quale invece non si applica l’Iva, con la conseguente liquidazione dell’imposta di registro in misura proporzionale. 3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha formulato quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale. 3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 4. La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, rubricato Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Mancata pronuncia sulla circostanza di fatto dedotta nell’atto d’appello, relativa all’assetto dei rapporti esistenti tra la cedente e la cessionaria del credito. Il cessionario del credito quale successore a titolo particolare dell’originario creditore; Crediti esenti da Iva, ma non fuori campo Iva; Alternatività tra I.v.a. ed imposta di registro. Applicazione dell’imposta di registro in misura fissa; Crediti ceduti tramite due contratti di cessione registrati nell’ambito di operazione di finanziamento anch’esse soggette ad IVA in regime di esenzione”, denuncia l’erroneità della sentenza d’appello, per non aver tenuto conto che la ricorrente era divenuta mandataria della cessionaria del credito, succeduta a titolo particolare alla cedente, in forza di distinti contratti di cessione nell’ambito di operazioni di finanziamento soggette a Iva in regime di esenzione, tassabili in misura fissa per il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro, ai sensi dell’art. 40 d.P.R. n. 131/1986. Secondo la ricorrente, che ha richiamato sul punto specifici precedenti giurisprudenziali di legittimità, il fatto che il credito originariamente vantato dagli istituti finanziari sia stato ceduto non crea alcun rapporto autonomo tra la cessionaria e il debitore ceduto e non muta la modalità di tassazione del decreto ingiuntivo. 2. Il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione della Legge n. 52 del 1991, degli artt.1260 e segg. c.c. e dell’art 1 e ss. della legge 130/1999 e dell’art 3, secondo comma, n. 3), primo periodo, art. 10 e 40 del D.P.R. n. 633/1972, della nota 2 apposta in calce all'art. 8 D.P.R. n. 131 del 1986, e della legge 51 del 1991 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, denuncia l’erroneità della sentenza della Commissione tributaria regionale per aver ritenuto che la cessione del diritto di credito originario mutasse le modalità di tassazione del decreto ingiuntivo e creasse un rapporto autonomo tra il cessionario e il debitore ceduto. La ricorrente osserva inoltre che: nel caso in esame i decreti ingiuntivi traggono origine da un contratto di finanziamento che due istituti finanziari hanno stipulato erogando somme a soggetti privati; che tali decreti recano condanna a un pagamento sottoposto a IVA, di talché in forza dell’art. 40 d.P.R. n. 131/1986 vanno registrati a tassa fissa; i crediti nascenti dai contratti di finanziamento sono stati ceduti a un operatore professionale nell’ambito di una operazione finanziaria che ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 3, d.P.R. n. 633/1972 costituisce prestazione di servizi rientranti nell’ambito di applicazione IVA ma ne è al contempo esente ai sensi dell’art. 10, comma l; nelle cessioni di credito derivanti da operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999, l’obbligazione avente ad oggetto la gestione e l’incasso di credito è da considerarsi meramente accessoria rispetto a quella del finanziamento e non può essere considerata come un distinto rapporto, con la conseguenza che tutte le attività legate al contratto, incluse quelle strumentali a alla principale funzione finanziaria, di gestione amministrativa e di gestione dei crediti ceduti, sono da ritenere esenti da Iva. 3. Il terzo motivo di ricorso, rubricato “Manifesta erroneità, nullità, ingiustizia ed illegittimità della sentenza impugnata per contrasto assoluto tra la motivazione e il dispositivo nella parte in cui condanna la ricorrente al pagamento delle spese con riferimento all’art 360 comma 1, n.3 e 4 c.p.c. ; Illogicità e contraddittorietà manifesta rispetto alla motivazione della sentenza denuncia l’evidente contrasto tra la parte motiva, nella quale si fa riferimento alla integrale compensazione delle spese processuali, e il dispositivo, che condanna l’appellante alla rifusione delle spese. 4. Il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione a falsa applicazione degli artt.91 e 360 1 comma nr 3 cpc con riferimento all’art 360 comma 1, n.3 e 4 c.p.c.; Liquidazione delle spese del giudizio di appello in favore dell’Agenzia delle entrate in mancanza di costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'Avvocatura dello stato o di un legale.”, denuncia l’erronea statuizione sulle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate, malgrado l’Ufficio fosse costituito in giudizio senza ministero di difensore. 5. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento delle ulteriori censure. 5.1. Il punto centrale della controversia risiede nell'applicabilità, nel caso all’attenzione, del principio dialternatività tra iva e imposta diregistro, tenuto conto delle seguenti disposizioni: -l’art. 40 del d.P.R. n. 131/86 , secondo cui "Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa" (comma 1); - l’art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/86, che si riferisce, tra l'altro, ai "decreti ingiuntivi esecutivi... recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura", per i quali prevede l'aliquota pari al 3% del valore della condanna; - la nota II in calce all'art. 8, a norma della quale "gli atti di cui al comma 1, lettera b) non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico". Occorre premettere che il principio dialternatività mira ad evitare interferenze traiva e imposta di registro in relazione alla medesima operazione e a scongiurare fenomeni di doppia imposizione. Ne consegue che è esclusa l'applicazione dell'imposta diregistro in misura proporzionale, qualora la condanna sia volta ad assicurare l'adempimento di obbligazioni scaturenti da operazioni soggette aIva. Nella fattispecie all’attenzione è incontestato che la Eclipse 1, in nome e per conto della quale ha agito la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., è una società veicolo dedicata ad operazioni di cartolarizzazione dei crediti, disciplinate dalla legge n. 130/1999. 5.2. Ciò premesso, la Commissione tributaria regionale fonda il proprio convincimento sul fatto che ildecreto ingiuntivo si riferisca a operazioni realizzate tra soggetti diversi dalle parti coinvolte nell'atto giudiziario. Indubbiamente, la cessione di credito comporta il subentro del cessionario in un altro rapporto giuridico, intercorrente tra il cedente e il debitore ceduto. In generale, dunque, il pagamento del credito ceduto attiene a questo rapporto, non al sottostante rapporto obbligatorio tra cedente e cessionario, che ha avuto esecuzione proprio attraverso l'atto di cessione di credito. Si è quindi ritenuto incongruo fare riferimento al trattamento fiscale della prestazione resa dal cedente al cessionario (in questi termini,Cass., Sez. Trib., Sentenza n. 11312 del 2000). Nel caso in esame, tuttavia, il credito ceduto è oggetto di operazione dicartolarizzazione, come la stessa Commissione tributaria regionale espone nelle premesse della sentenza impugnata. Al riguardo,Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10296 del 2022, in una fattispecie analoga e con argomentazioni pienamente condivise da questo Collegio, ha affermato che il principio dialternatività tra iva e imposta di registro si applica anche alle operazioni le quali,ex art. 3, comma 2, n. 3 del D.P.R. n. 633 del 1972, sono qualificabili come prestazioni di servizi, tra le quali il legislatore include "i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni (...)". In quanto tali rientrano nel campo di applicazione dell'iva, anche se sono soggette al particolare regime di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1), dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972. Nel novero di queste operazioni rientrano anche quelle in esecuzione delle quali sono stati chiesti e ottenuti idecreti ingiuntivi dei quali si discute. In effetti, l'art. 1, I comma, della legge 130 del 1999 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), prevede che: "La presente legge si applica alle operazioni dicartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti: a) il cessionario sia una società prevista dall'art. 3; b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione". L'art. 1, comma primo, lettera b), pertanto, individua un "patrimonio separato" destinato, in via esclusiva, dalla società veicolo, cessionaria dei crediti, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi dalla società cessionaria o da altra società, al fine di finanziare l'acquisto di tali crediti, oltre che al pagamento dei costi dell'operazione. Gli investitori in titoli non sono, dunque, creditori verso la società emittente, ma esclusivamente verso il "portafoglio titoli". L'emittente, quindi, si obbliga giuridicamente, come evidenziato dalla dottrina, negli esatti limiti in cui riscuoterà dai debitori ceduti, senza garantire alcunché con il proprio patrimonio. I sottoscrittori dei titoli riceveranno solo le somme che emergeranno dalla attività di gestione dei crediti. Per conseguenza, il finanziatore "scommette" sulla bontà dell'affare finanziato, in quanto potrà conseguire la restituzione delle somme solo in relazione ai flussi di cassa positivi dell'operazione commerciale finanziata (in tal sensoCass., Sez. 5, Ordinanza n. 18896 del 2021). Emerge, quindi, la funzione preminente dellacartolarizzazione dei crediti che consiste, soprattutto, nel finanziamento della società che promuove l'operazione (l'Originator). Si è notato in dottrina che la società veicolo che emette i titoli "finanzia" l'Originator, attribuendogli la liquidità che raccoglie presso i prenditori delle ABS ([OSCURATO:PERSONA]), ossia dei titoli emessi: la società veicolo, infatti, non è proprietaria di tali somme, derivanti dalla realizzazione dei crediti ceduti, ma gestisce i crediti sino al termine della procedura dicartolarizzazione (in termini, da ultimo,Cass. Sez. I, Ordinanza n. 18454/2024; sez. Trib., n. 34504/2024). E va considerato come, secondo quanto in più occasioni affermato da questa Corte, “La società di servicing che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della l. n. 130 del 1999, agisca in giudizio nell'adempimento del mandato di riscossione affidatole dalla società-veicolo (SVP), riveste la qualità di parte del processo, con conseguente suo assoggettamento ad imposta di registro ex art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986.” (Cass., n. 22172/2022 –RV 665331 - 01) e “ In tema di imposta di registro su atti giudiziari, ove sia intervenuta un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ex l. n. 130 del 1999, la legittimazione tributaria passiva ai fini dell'imposta spetta alla società di gestione (SVP) del patrimonio costituito dal ricavato della riscossione dei crediti cartolarizzati, e non a quest'ultimo patrimonio in quanto tale, anche se separato e segregato "ex lege" rispetto al patrimonio della società, né a quello delle altre operazioni di cartolarizzazione da quest'ultima eventualmente condotte” (Cass., n. 22178/2022 -RV 665338 - 01). E allora, ildecreto ingiuntivo afferisce proprio a una prestazione di servizi riguardante negoziazione e gestione di crediti e comunque un'operazione di finanziamento. Ne consegue che esso va registrato a tassa fissa (e non con aliquota proporzionale), in base al combinato disposto dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986 e della nota II dell'art. 8 della Parte I della Tariffa (Cass. n. 3316 del 2004). Sul piano generale, d'altronde, questa Corte (Cass. n. 2809 del 2005) ha affermato che risulta decisiva ai fini della tassazione la natura del creditore (ovvero della banca o società finanziaria), in quanto, se quest'ultimo ha la qualità di soggettoIva e se l'adempimento reclamato è riconducibile nell'ambito di una fattispecie che potenzialmente implichi l'insorgenza dell'obbligo di pagare l'iva, il provvedimento giudiziale in oggetto assume la consistenza di condanna ad un pagamento sottoposto all'IVA. Così riportato il quadro normativo di riferimento va osservato che risulta non contestato, oltre che affermato nella sentenza, che i crediti originari erano vantati dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti di due distinte debitrici; crediti che successivamente venivano acquisiti dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quindi dalla società veicolo Eclipse 1 la quale ha formalizzato la cartolarizzazione, e poi erano fatti valere, in sede monitoria, dalla mandataria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] da tutto quanto sopra esposto che, diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione tributaria regionale, nel caso di specie i crediti riportati neidecreti ingiuntivi traggono origine da cessioni di beni e prestazioni di servizi che rientrano tra le operazioni soggette alla disciplinaiva. Di talché deve ribadirsi il principio secondo cui, in tema di imposta diregistro, la registrazione del decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate adiva fruisce, in base al principio dell'alternativitàsancito dall'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986, dell'applicazione dell'imposta in misura fissa. 6. Il ricorso, va in conclusione accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario della società contribuente. 7. Le spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti il primo, il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l'originario ricorso della società contribuente. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio che liquida, per il giudizio di primo grado in euro 2.100,00, Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge, per il giudizio di secon
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