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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25538/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla detenzione da costui subita per complessivi 126 giorni in regime di arresti domiciliari (dal 24 febbraio 2014 al 30 giugno 2014) in un procedimento penale nel quale gli era stato contestato il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

Secondo l'ipotesi di accusa egli avrebbe ceduto in data 16 novembre 2012 tre dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina a [OSCURATO:PERSONA] e nei mesi di ottobre e novembre 2012 ulteriori dosi a [OSCURATO:PERSONA].

Il compendio indiziario nei suoi confronti si era fondato: sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed in particolare sul linguaggio criptico dallo stesso usato nelle conversazioni con il coindagato [OSCURATO:PERSONA]; sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di avere da lui acquistato nel periodo su indicato, in tre occasioni, una dose di cocaina al prezzo di 50/60 euro; sulle spontanee dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva descritto le modalità del sodalizio dedito allo spaccio. 1.1.Con sentenza del Tribunale di Catanzaro 19 dicembre 2022, irrevocabile il 6 marzo 2023, Potenza era stato assolto dal reato a lui ascritto con la formula "perché il fatto non sussiste". [OSCURATO:PERSONA], sentito ex art. 197 bis cod. proc . pen. nel corso del dibattimento, aveva riferito di essersi rivolto a Potenza, a lui noto per essere un consumatore di cocaina, al fine di ottenere nominativi di persone da cui acquistare la droga per il suo consumo e di avergli chiesto di accompagnarlo dai venditori per effettuare insieme rifornimenti per uso personale. [OSCURATO:PERSONA], nel corso del dibattimento, aveva ritrattato le precedenti dichiarazioni, negando di avere acquistato da Potenza cocaina e ammettendo di avere effettuato, al più, insieme a lui un acquisto congiunto di droga.

1.2. La Corte della riparazione ha rigettato l'istanza, desumendo la condizione ostativa del dolo dalle dichiarazioni rese in indagine da [OSCURATO:PERSONA] oggetto di ritrattazione, dalle dichiarazioni rese in indagini da [OSCURATO:PERSONA], processualmente inutilizzabili nella fase dibattimentale ex art. 350 comma 7 cod. proc. pen., nonché dal linguaggio criptico utilizzato dal soggetto istante nelle conversazioni con [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'ordinanza di rigetto, il richiedente, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione dilegge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della condizione ostativa.

Quanto alla valorizzazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la Corte non avrebbe tenuto conto che in sede di riparazione non si può attribuire rilievo a condotte escluse o ritenute non provate dal giudice della cognizione.

Nello stesso senso nella valutazione dei dialoghi intercettati la Corte avrebbe sovvertito il giudizio espresso dal giudice del merito, il quale sulla scorta dell'elaborato di un perito, aveva ritenuto dette conversazioni in alcun modo dimostrative delle condotte di cessioni, in ragione della oggettiva genericità dei riferimenti ivi contenuti e della conseguente ambiguità del dato raccolto.

Quanto alla valorizzazione delle dichiarazioni spontanee rese da [OSCURATO:PERSONA], il difensore sottolinea che questi non era mai stato indicato come testimone, in quanto al momento dell'arresto aveva reso dichiarazioni spontanee con cui aveva descritto le modalità operative del sodalizio di spaccio facente capo a Barbuto, del quale peraltro Potenza non aveva mai fatto parte, e aveva spiegato il significato di alcuni termini criptici usati nelle intercettazioni ("prendere l'aperitivo", "andare a mangiare"), che non compaiono nelle intercettazione delle conversazioni di Potenza.

In altri termini la Corte non avrebbe spiegato quale tipo di condotta colposa posta in essere da Potenza fosse emersa da tali dichiarazioni.

3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha presentato una memoria con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte di appello, nel ritenere sussistente la condizìone ostativa alla riparazione, ha posto l'accento sulle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da [OSCURATO:PERSONA], ritrattate a dibattimento, sul linguaggio criptico utilizzato da Potenza nelle conversazioni con [OSCURATO:PERSONA], in allora coimputato, e sulle dichiarazioni spontanee resa da altro coimputato, [OSCURATO:PERSONA].

Le censure che il ricorrente muove a tale percorso argomentativo colgono nel segno, in quanto la Corte ha valorizzato effettivamente circostanze tratte dal 3compendio indiziario su cui si era fondata la misura cautelare, senza operare il necessario confronto con la motivazione della sentenza assolutoria 3.La premessa è che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082).

In sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti.

Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv.247663). 3.1.Se, dunque, è vero che il giudizio di cognizione e il giudizio riparatorio si muovono su piani autonomi e distinti, è altrettanto vero che il giudice della riparazione non può valorizzare elementi di fatto la cui verificazione sia stata esclusa dal giudice di merito, ovvero anche solo non accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, con la conseguenza che non possono essere considerate ostative al diritto all'indennizzo condotte escluse sul piano fattuale o ritenute non sufficientemente provate con la sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018, Rv. 274350).

In altri termini, la sentenza di assoluzione si pone come necessario ed invalicabile punto di riferimento per il giudice della riparazione quanto all'accertamento storico degli elementi acquisiti al processo di cognizione.

Dunque, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione e che possono essere di tipo extra processuale o di tipo processuale; il giudice è pertanto tenuto a motivare specificamente sia in ordine all'addebitabilità all'interessato di 4tali comportamenti, sia in ordine all'incidenza di essi sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Rv. 274350 - 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039 - 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957 - 01; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26319).

4. Con riferimento specifico al tema del ricorso, si osserva che l'autonomia del relativo giudizio rispetto a quello di cognizione fa sì che il giudice della riparazione, per apprezzare la sussistenza dei fattori ostativi del dolo o della colpa grave, possa utilizzare anche le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti che, poi, in dibattimento si sono sottratti all'esame o hanno ritrattato, sulla base di una valutazione specifica della genuinità di queste ultime condotte.

Ne consegue che il giudice può respingere la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, anche basandosi sulle dichiarazioni di testimoni d'accusa rese in fase di indagini preliminari, per quanto questi ultimi in dibattimento abbiano poi ritrattato, dovendosi operare un adeguato vaglio sulla attendibilità della stessa ritrattazione, ovvero sul suo essere eventualmente compiacente (Sez. 4 n. 39748 del 19/07/2018, Rv. 273832; Sez 4 n. 41396 del 15/09/2016, Rv. 268238).

La Corte, nel caso in esame, non ha fatto buon governo di tali principi.

I giudici si sono limitati ad affermare che dal contenuto delle dichiarazioni oggetto di ritrattazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] era emerso che lo stesso avesse acquistato sostanza stupefacente da Potenza.

La Corte, in sintesi, ha attribuito a Potenza la condotta di reato che i giudici della cognizione hanno ritenuto non provata, sulla base delle dichiarazioni poi ritrattate, senza soffermarsi sulla genuinità delle prime dichiarazioni e sulle ragioni della ritrattazione; soprattutto la Corte, nel dare rilievo alle prime dichiarazioni, non ha spiegato quali siano state le valutazioni del giudice della cognizione in merito alla ritrattazione.

5. Nello stesso vizio è incorsa la Corte di appello nel dare rilievo al linguaggio ambiguo utilizzato da Potenza nelle conversazioni intercettate con [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione è assertiva e apodittica, in quanto non spiega in che senso tale linguaggio, che la stessa Corte ammette essere stato descritto dal giudice del merito come non indicativo di alcunchè, sia espressione di colpa grave e prima ancora non spiega in che senso sarebbe ambiguo e rimanderebbe ad un contesto di spaccio.

6. La Corte, infine, richiama le dichiarazioni spontanee rese dal coindagato [OSCURATO:PERSONA].

Nulla quaestio sulla utilizzabilità di dette dichiarazioni, dovendosi ricordare che nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione sonovalutabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa dell'istante ostativi alla riparazione, tutti gli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela, anche se non utilizzabili nelle ulteriori fasi processuali, rimanendo preclusa solo la valutazione di elementi non ritenuti provati nel loro accadimento fattuale dal giudice del merito e degli elementi affetti da inutilizzabilità patologica, ovvero assunti in violazione dei divieti stabiliti dalla legge.

Con riguardo a tale ultima categoria, si è sostenuto, infatti, che la procedura riparatoria presenta connotazioni di natura civilistica, e, quindi, nei suo ambito non possono operare automaticamente i divieti previsti dal codice di rito esclusivamente per la fase processuale penale dibattimentale (Sez. 4, n. 11428 del 21/02/2012, Rv.252735), ma solo i divieti che operano in termini generali.

Tuttavia, anche con riferimento a tale profilo, la motivazione della Corte è apparente.

Secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato, infatti, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] avevano avuto riguardo al contesto associativo (cui Potenza risulta estraneo, almeno sulla base delle imputazioni contestate), sicchè i giudici non hanno chiarito quale sia la condotta extraprocessuale del ricorrente dolosa o gravemente colposa emergente dalle spontanee dichiarazioni del coindagato e, eventualmente, se tale condotta abbia esplicato efficacia sinergica rispetto alla adozione della misura cautelare, ovvero se dette dichiarazioni siano state utilizzate dal giudice della cautela anche nel valutare la posizione di Potenza

7. Le considerazioni svolte impongono l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, che dovrà valutare, alla luce delle indicazioni che precedono, la sussistenza di condotte ostative al riconoscimento del diritto all'indennizzo.

Al giudice di rinvio deve essere demandata anche la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla detenzione da costui subita per complessivi 126 giorni in regime di arresti domiciliari (dal 24 febbraio 2014 al 30 giugno 2014) in un procedimento penale nel quale gli era stato contestato il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Secondo l'ipotesi di accusa egli avrebbe ceduto in data 16 novembre 2012 tre dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina a [OSCURATO:PERSONA] e nei mesi di ottobre e novembre 2012 ulteriori dosi a [OSCURATO:PERSONA]. Il compendio indiziario nei suoi confronti si era fondato: sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed in particolare sul linguaggio criptico dallo stesso usato nelle conversazioni con il coindagato [OSCURATO:PERSONA]; sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di avere da lui acquistato nel periodo su indicato, in tre occasioni, una dose di cocaina al prezzo di 50/60 euro; sulle spontanee dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva descritto le modalità del sodalizio dedito allo spaccio. 1.1.Con sentenza del Tribunale di Catanzaro 19 dicembre 2022, irrevocabile il 6 marzo 2023, Potenza era stato assolto dal reato a lui ascritto con la formula "perché il fatto non sussiste". [OSCURATO:PERSONA], sentito ex art. 197 bis cod. proc . pen. nel corso del dibattimento, aveva riferito di essersi rivolto a Potenza, a lui noto per essere un consumatore di cocaina, al fine di ottenere nominativi di persone da cui acquistare la droga per il suo consumo e di avergli chiesto di accompagnarlo dai venditori per effettuare insieme rifornimenti per uso personale. [OSCURATO:PERSONA], nel corso del dibattimento, aveva ritrattato le precedenti dichiarazioni, negando di avere acquistato da Potenza cocaina e ammettendo di avere effettuato, al più, insieme a lui un acquisto congiunto di droga. 1.2. La Corte della riparazione ha rigettato l'istanza, desumendo la condizione ostativa del dolo dalle dichiarazioni rese in indagine da [OSCURATO:PERSONA] oggetto di ritrattazione, dalle dichiarazioni rese in indagini da [OSCURATO:PERSONA], processualmente inutilizzabili nella fase dibattimentale ex art. 350 comma 7 cod. proc. pen., nonché dal linguaggio criptico utilizzato dal soggetto istante nelle conversazioni con [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza di rigetto, il richiedente, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione dilegge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della condizione ostativa. Quanto alla valorizzazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la Corte non avrebbe tenuto conto che in sede di riparazione non si può attribuire rilievo a condotte escluse o ritenute non provate dal giudice della cognizione. Nello stesso senso nella valutazione dei dialoghi intercettati la Corte avrebbe sovvertito il giudizio espresso dal giudice del merito, il quale sulla scorta dell'elaborato di un perito, aveva ritenuto dette conversazioni in alcun modo dimostrative delle condotte di cessioni, in ragione della oggettiva genericità dei riferimenti ivi contenuti e della conseguente ambiguità del dato raccolto. Quanto alla valorizzazione delle dichiarazioni spontanee rese da [OSCURATO:PERSONA], il difensore sottolinea che questi non era mai stato indicato come testimone, in quanto al momento dell'arresto aveva reso dichiarazioni spontanee con cui aveva descritto le modalità operative del sodalizio di spaccio facente capo a Barbuto, del quale peraltro Potenza non aveva mai fatto parte, e aveva spiegato il significato di alcuni termini criptici usati nelle intercettazioni ("prendere l'aperitivo", "andare a mangiare"), che non compaiono nelle intercettazione delle conversazioni di Potenza. In altri termini la Corte non avrebbe spiegato quale tipo di condotta colposa posta in essere da Potenza fosse emersa da tali dichiarazioni. 3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha presentato una memoria con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte di appello, nel ritenere sussistente la condizìone ostativa alla riparazione, ha posto l'accento sulle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da [OSCURATO:PERSONA], ritrattate a dibattimento, sul linguaggio criptico utilizzato da Potenza nelle conversazioni con [OSCURATO:PERSONA], in allora coimputato, e sulle dichiarazioni spontanee resa da altro coimputato, [OSCURATO:PERSONA]. Le censure che il ricorrente muove a tale percorso argomentativo colgono nel segno, in quanto la Corte ha valorizzato effettivamente circostanze tratte dal 3compendio indiziario su cui si era fondata la misura cautelare, senza operare il necessario confronto con la motivazione della sentenza assolutoria 3.La premessa è che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082). In sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv.247663). 3.1.Se, dunque, è vero che il giudizio di cognizione e il giudizio riparatorio si muovono su piani autonomi e distinti, è altrettanto vero che il giudice della riparazione non può valorizzare elementi di fatto la cui verificazione sia stata esclusa dal giudice di merito, ovvero anche solo non accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, con la conseguenza che non possono essere considerate ostative al diritto all'indennizzo condotte escluse sul piano fattuale o ritenute non sufficientemente provate con la sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018, Rv. 274350). In altri termini, la sentenza di assoluzione si pone come necessario ed invalicabile punto di riferimento per il giudice della riparazione quanto all'accertamento storico degli elementi acquisiti al processo di cognizione. Dunque, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione e che possono essere di tipo extra processuale o di tipo processuale; il giudice è pertanto tenuto a motivare specificamente sia in ordine all'addebitabilità all'interessato di 4tali comportamenti, sia in ordine all'incidenza di essi sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Rv. 274350 - 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039 - 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957 - 01; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26319). 4. Con riferimento specifico al tema del ricorso, si osserva che l'autonomia del relativo giudizio rispetto a quello di cognizione fa sì che il giudice della riparazione, per apprezzare la sussistenza dei fattori ostativi del dolo o della colpa grave, possa utilizzare anche le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti che, poi, in dibattimento si sono sottratti all'esame o hanno ritrattato, sulla base di una valutazione specifica della genuinità di queste ultime condotte. Ne consegue che il giudice può respingere la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, anche basandosi sulle dichiarazioni di testimoni d'accusa rese in fase di indagini preliminari, per quanto questi ultimi in dibattimento abbiano poi ritrattato, dovendosi operare un adeguato vaglio sulla attendibilità della stessa ritrattazione, ovvero sul suo essere eventualmente compiacente (Sez. 4 n. 39748 del 19/07/2018, Rv. 273832; Sez 4 n. 41396 del 15/09/2016, Rv. 268238). La Corte, nel caso in esame, non ha fatto buon governo di tali principi. I giudici si sono limitati ad affermare che dal contenuto delle dichiarazioni oggetto di ritrattazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] era emerso che lo stesso avesse acquistato sostanza stupefacente da Potenza. La Corte, in sintesi, ha attribuito a Potenza la condotta di reato che i giudici della cognizione hanno ritenuto non provata, sulla base delle dichiarazioni poi ritrattate, senza soffermarsi sulla genuinità delle prime dichiarazioni e sulle ragioni della ritrattazione; soprattutto la Corte, nel dare rilievo alle prime dichiarazioni, non ha spiegato quali siano state le valutazioni del giudice della cognizione in merito alla ritrattazione. 5. Nello stesso vizio è incorsa la Corte di appello nel dare rilievo al linguaggio ambiguo utilizzato da Potenza nelle conversazioni intercettate con [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione è assertiva e apodittica, in quanto non spiega in che senso tale linguaggio, che la stessa Corte ammette essere stato descritto dal giudice del merito come non indicativo di alcunchè, sia espressione di colpa grave e prima ancora non spiega in che senso sarebbe ambiguo e rimanderebbe ad un contesto di spaccio. 6. La Corte, infine, richiama le dichiarazioni spontanee rese dal coindagato [OSCURATO:PERSONA]. Nulla quaestio sulla utilizzabilità di dette dichiarazioni, dovendosi ricordare che nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione sonovalutabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa dell'istante ostativi alla riparazione, tutti gli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela, anche se non utilizzabili nelle ulteriori fasi processuali, rimanendo preclusa solo la valutazione di elementi non ritenuti provati nel loro accadimento fattuale dal giudice del merito e degli elementi affetti da inutilizzabilità patologica, ovvero assunti in violazione dei divieti stabiliti dalla legge. Con riguardo a tale ultima categoria, si è sostenuto, infatti, che la procedura riparatoria presenta connotazioni di natura civilistica, e, quindi, nei suo ambito non possono operare automaticamente i divieti previsti dal codice di rito esclusivamente per la fase processuale penale dibattimentale (Sez. 4, n. 11428 del 21/02/2012, Rv.252735), ma solo i divieti che operano in termini generali. Tuttavia, anche con riferimento a tale profilo, la motivazione della Corte è apparente. Secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato, infatti, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] avevano avuto riguardo al contesto associativo (cui Potenza risulta estraneo, almeno sulla base delle imputazioni contestate), sicchè i giudici non hanno chiarito quale sia la condotta extraprocessuale del ricorrente dolosa o gravemente colposa emergente dalle spontanee dichiarazioni del coindagato e, eventualmente, se tale condotta abbia esplicato efficacia sinergica rispetto alla adozione della misura cautelare, ovvero se dette dichiarazioni siano state utilizzate dal giudice della cautela anche nel valutare la posizione di Potenza 7. Le considerazioni svolte impongono l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, che dovrà valutare, alla luce delle indicazioni che precedono, la sussistenza di condotte ostative al riconoscimento del diritto all'indennizzo. Al giudice di rinvio deve essere demandata anche la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità. P.Q.M
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