CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 10504/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27135/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo; -controricorrente- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma n. 8401/2021 depositata il23/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702 - bis c.p.c., l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] per sentirla condannare al pagamento di € 56.216,05, ovvero quella ritenuta di giustizia, a titolo di compensi professionali,per averla rappresentata e difesa dinanzi al Tribunale di Potenza, sez. lav., in tre distinti procedimenti (RG. Lav. n. 2940/2015 –RG. Lav. n. 3004/2016 – RG. Lav. n. 629/2017 ). Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’inadempimento del professionista, l’esosità degli importi richiesti e sollevando l’exceptio doli. Il Tribunale di Roma, in relazione all’attività espletata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio recante n. 2940/2015, riteneva dimostrato sia il conferimento di incarico che l’effettiva esecuzione da parte del professionista e liquidava la somma complessiva di € 21.491,00, tenendo conto dell’attività effettivamente espletate. Per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Roma ricorre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Va preliminarmente rigettata l’eccezione di improcedibilità avanzata dal controricorrente sia in relazione al mancato deposito della copia delle sentenze impugnata munita della relazion e di notificazione, sia della mancanza dell’autentica della firma. Rileva il collegio che non solo la notificazione del ricorso risulta effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, ma lo stes so controricorrente ha prodotto la copia autentica della sentenza con la relata di notifica (ex multis Cass.10.7.2013, n.17066, Cass. n. 11386 del 2019). Ancora, in via preliminare, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente per essere la procura speciale allegata al ricorso mancante dell’attestazione dell’autografia della sottoscrizione del cliente da parte del difensore. Le modalità di conferimento dellaprocura sono disciplinate dall'art.83 c.p.c., il quale prevede che laprocura speciale possa essere apposta a margine o in calce al ricorso, con certificazione dell'autografia della sottoscrizione da parte del difensore, e che laprocura "si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia". L’art.83, comma 3 prevede che se "laprocura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumentitelematici ne trasmette la copia informaticaautenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in viatelematica". Nel caso di specie, il ricorrente ha rilasciato la procura alle liti in supporto cartaceo, autenticata dal difensore con firma digitale. Con il secondo motivo, da trattarsi in via prioritaria, si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio per non avere il Tribunale preso in esame le allegazioni poste a base delle eccezioni relative alla mancata diligenza del professionista e della c.d. exceptio doli, puntualmente indicate e sollevate nella comparsa di costituzione e risposta. Il motivo è fondato. A seguito della nuova formulazione dell’art.360 comma 1n.5 c.p.c., introdotto dalla L. 134/2012, il vizio motivazionale censurabile in sede di legittimità concerne l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione, che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cassazi one civile sez. un., 07/04/2014, n.8053). La Corte di merito ha omesso la motivazione in relazione alle allegate eccezioni di inadempimento e di exceptio doli, che erano volte a paralizzare la pretesa dell’attore, procedendo alla liquidazione dei suoi compensi professionali. Il ricorso va, pertanto, accolto; l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma in diversa composizione Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità. Va dichiarato assorbito il primo motivo, con cui si censura la determinazione del compenso del difensore. P. Q. M. accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, ancheper le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma