CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 luglio 2022
Cassazione n. 49502/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Caltanissetta rigettava l'istanza di riesame proposta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 (perché deteneva all'interno della propria abitazione, ove si trovava sottoposto agli arresti domiciliari per altro procedimento, sostanza stupefacente del tipo hashish al fine di cederla a terzi). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Argomenta che il Tribunale non aveva applicato correttamente il disposto dell'art. 273 cod.proc.pen, confermando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con argomentazioni contraddittorie ed illogiche, limitandosi ad accettare in maniera acritica la valutazione del Giudice per le indagini preliminari e senza dare conto dei criteri utilizzati per ritenere infondate le specifiche censure difensive; in particolare, il Tribunale non aveva spiegato perché era irrilevante la versione dei fatti fornita, in sede di convalida dell'arresto, dall'indagato, il quale aveva dichiarato di aver acquistato la droga, per uso personale e con carta prepagata intestata al padre, tramite canale telematico Telegram; erano illogiche e contraddittorie le affermazioni che l'indagato non era in condizioni economiche per poter acquistare la droga e, che, nel contempo era titolare di carte di credito prepagate; neppure era stato effettuati accertamenti al fine di verificare se sulle predetta carte di credito vi fosse o meno denaro e se vi fossero motivazioni anomale; il ritrovamento di un bilancino nell'abitazione dell'indagato non era elemento idoneo a smentire il dedotto uso personale della droga, avendo sul punto il Tribunale espresso una motivazione apodittica; era, inoltre, apodittica l'argomentazione che dava rilievo alla circostanza della suddivisione in dosi della sostanza stupefacente e congetturale quella relativa alla presenza di un impianto di videosorveglianza presso l'abitazione dell'indagato; infine, non era stata data risposta alla circostanza evidenziata dalla difesa e, cioè, che l'indagato non era stato trovato nel possesso ingiustificato di somme di denaro nè di documentazione attinente al presunto traffico di droga.Con il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. Argomenta che il Tribunale non aveva offerto una motivazione congrua ed adeguata in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare, limitandosi ad affermare, in maniera generica ed insufficiente, che l'indagato aveva la possibilità di procurarsi sostanza stupefacente e che era inserito stabilmente nella rete di distribuzione di sostanze stupefacenti; inoltre, la motivazione con la quale era stata esclusa la configurabilità dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, dpr n. 309/1990 era basata su formule stereotipate. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3.Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza. (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995 - dep. 01/08/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002). La valutazione allo stato degli atti in ordine alla "colpevolezza" dell'indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l'adozione di un provvedimento de libertate, deve, quindi, condurre non all'unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell'incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi. Ed è stato precisato che, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma primo bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell'art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi- come si desume dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (Sez.4, n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172). Nella specie, il Tribunale ha fatto buon governo dei principi esposti, valutando, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, plurimi elementi di fatto emergenti dagli atti processuali e traendo da essi, all'esito di un esame complessivo, la gravità indiziaria del reato contestato (art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990) e, quindi, della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta; in particolare, sono stati valorizzati i seguenti elementi: consistente dato ponderale della sostanza stupefacente ( un pezzo di hashish del peso di gr 83,68, un involucro con all'interno diverse dosi di hashish del peso complessivo di gr 10,79, una dose di hashish del peso di 0,45 gr); modalità di custodia dello stupefacente (rinvenuta all'interno di un armadio occultata nel cappuccio di una felpa ed in parte già suddivisa in dosi); detenzione di materiale utile per il confezionamento e lo smercio dello stupefacente (rinvenimento di un bilancino di precisione, nonchè di cartine e buste tagliuzzate); le negative condizioni economiche dell'indagato, come emergenti dalle dichiarazioni rese dallo stesso nel corso dell'interrogatorio in sede di udienza di convalida, e correlato possesso ingiustificato di tre carte di credito prepagate); rinvenimento di un sistema di videosorveglianza costituito da diverse telecamere installate su abitazioni private altrui ma collegate al monitor in uso all'indagato al fine di garantire il monitoraggio dell'area circostante la sua abitazione. La motivazione, oltre che congrua e priva di vizi logici, è anche in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va, in premessa, ricordato che il legislatore, con l'intervento riformatore operato con legge 16 aprile 2015 n. 47, ha prescritto che, ai fini della sussistenza dell'esigenza di natura special-preventiva, il pericolo di reiterazione del reato non debba essere più soltanto "concreto" ma anche "attuale" al momento in cui si procede all'adozione della misura cautelare, e come non possa desumersi "dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede", in linea con i principi già, peraltro, espressi da questa Corte in subiecta materia (Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013, Rv.255763; Sez. 4, 11/06/2015, Rv. 263871; Sez. 6, 26/11/2014, Rv. 261670; Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013; Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271, Rv. 237240, secondo cui in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità; Sez. 6, 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670; Sez. 4, 11/06/2015, Rv. 263871, secondo cui i pericula libertatis, oltre che concreti dovessero essere anche "attuali", cioè sussistenti al momento in cui la misura veniva ad essere applicata; Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271 del 03/07/2007, Rv. 237240, secondo cui l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa non possono desumersi dalla tipologia astratta di reato o dalla sua ipotetica gravità). Ed è stato precisato che il divieto previsto dall'art. 274, comma primo, c), cod. proc. pen., come modificato dalla I. n. 47 del 2015, non consente di desumere il pericolo di recidiva dalla astratta gravità del titolo del reato per il quale si procede, ma non osta alla considerazione della concreta condotta perpetrata, in rapporto al contenuto e alle circostanze fattuali che la connotano (Sez.1, n.45659 del 13/11/2015, Rv.265168). Nella specie, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di recidivanza, non limitandosi ad evocare la gravità del titolo di reato, ma rimarcando anche le modalità della condotta (la condotta veniva posta in essere nonostante l'indagato era sottoposto a misura cautelare custodiale per fatti pregressi; evidente facilità dell'indagato ad approvvigionarsi di sostanza stupefacente da cedere a terzi; predisposizione di un sistema di videosorveglianza per monitorare i luoghi) dimostrative di una personalità incline al crimine.Il Tribunale, quindi, ha valorizzato ampiamente il concreto pericolo di recidivanza esponendo, con congrue ed esaustive argomentazioni, le ragioni giustificative della valutazione sul quadro cautelare. Del pari congrua è la valutazione relativa all'attualità delle esigenze cautelari. Invero, l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (Sez.2, n.47619 del 19/10/2016, Rv.268508; Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216). L'ordinanza impugnata ha pienamente osservato i criteri direttivi ora indicati, perché in essa la valutazione è stata eseguita richiamando la valorizzazione di un complesso di emergenze coerentemente rappresentate, in particolare le specifiche modalità di realizzazione della condotta delittuosa, il contesto in cui il reato si è realizzato ed ha prodotto effetti, la personalità negativa palesata dalla ricorrente, le condizioni personali e reddituali dell'indagato, elementi tutti idonei a rendere non solo concreto ma anche attuale il pericolo di recidivanza; tali elementi sono stati coerentemente ed adeguatamente valutati anche al fine di escludere, allo stato, la configurabilità della diversa ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. 5. Atteso lo stato di detenzione del ricorrente, la cancelleria deve essere incaricata della trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu