CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15637/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 1/10/2020 della Corte d'appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Potenza ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione continuato. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata articolando due motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale in merito alla qualificazione dei furti contestati ai capi da A) a D) ai sensi dell'art. 624-bis c.p. anziché degli artt. 624 e 625 n. 4) c.p. In proposito la ricorrente evidenzia come la consumazione dei menzionati furti in luogo di privata dimora non sarebbe sufficiente per qualificare ai sensi dell'art. 624-bis c.p. i medesimi, dovendosi invece rilevare come, dalla descrizione dei fatti fornita dalle persone offese, emerge che l'imputata, ponendo in essere azioni diversive o repentine, riusciva a sottrarre oggetti preziosi indossati dalle vittime, consumando dunque altrettanti furti ordinari aggravati dalla destrezza. Non di meno proprio la natura degli oggetti sottratti escluderebbe l'integrazione del reato di furto in abitazione, atteso che questo avrebbe quale oggetto materiale esclusivamente i beni mobili custoditi in essa. Con il secondo motivo analogo vizio di qualificazione giuridica viene denunziato con riguardo al furto di cui al capo E), in quanto commesso mentre l'imputata svolgeva la propria attività di collaboratrice domestica nell'abitazione della persona offesa e non si era quindi introdotta nella medesima al fine di commettere l'illecito, come invece necessario per la configurabilità del reato di cui all'art. 624-bis c.p.. Il fatto dovrebbe dunque essere riqualificato ai sensi dell'art. 624 c.p. eventualmente aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11) c.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Invero manifestamente infondato è il primo motivo. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte - peraltro curiosamente evocato dal ricorrente a sostegno del secondo motivo di ricorso - ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione è necessario che sussista un nesso finalistico - e non un mero collegamento occasionale - fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, in quanto il testo dell'art. 624-bis c.p., come novellato dall'art. 2, comma secondo, della legge 26 marzo 2001, n. 128, ha ampliato l'area della punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, ma non ha innovato il profilo della strumentalità dell'introduzione nell'edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, già preteso dal previgente art. 625, comma primo, n. 1, c.p. (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 19982 del 01/04/2019, Filippeli, Rv. 275637). Quindi una volta accertato che l'agente si è introdotto nell'abitazione altrui per commettere un furto è sempre configurabile il rea di cui all'art. 624-bis c.p., indipendentemente dalle modalità con le quali, all'interno del luogo di privata dimora, avvenga la sottrazione o l'impossessamento. Ed in tal senso la giurisprudenza di legittimità è altresì costante nel ritenere integrato il reato di furto in abitazione la condotta di chi si impossessi di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora di questi con il suo consenso carpito mediante inganno (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 16995 del 21/11/2019, dep. 2020, Pompei, Rv. 279110). Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha qualificato i fatti di cui ai capi A), B), C) e D) ai sensi dell'art. 624-bis c.p., essendo stato accertato che l'imputata si è introdotta con espedienti vari nelle abitazioni delle vittime - tutte persone anziane - con l'evidente intenzione di impossessarsi di oggetti di valore. La circostanza che le condotte siano state poi consumate con destrezza o ricorrendo a mezzi fraudolenti, lungi dall'escludere come preteso la configurabilità del reato ritenuto - avrebbe potuto al più consentire la contestazione delle corrispondenti aggravanti di cui all'art. 625 c.p., contestazione però non effettuata, nemmeno in fatto, dal titolare dell'azione penale. Priva di giuridico e logico fondamento è invece l'obiezione per cui il reato di cui all'art. 624-bis c.p. sarebbe configurabile soltanto quando oggetto di impossessamento sono i "beni mobili custoditi nell'abitazione", con esclusione quindi delle cose portate sulla propria persona dal soggetto passivo. 3. Coglie invece nel segno il secondo motivo ad oggetto l'episodio contestato al capo E), parimenti qualificato dai giudici di merito come furto in abitazione. Ed è proprio il principio ricordato al punto precedente a fondare le censure della ricorrente, in quanto dalla sentenza risulta effettivamente che l'imputata si è impossessata di un oggetto prezioso sottraendolo alla persona offesa mentre svolgeva per conto della medesima all'interno della sua abitazione la propria attività di collaboratrice domestica. Difetta dunque nella motivazione della sentenza la prova del nesso finalistico tra l'azione criminosa e la presenza dell'imputata all'interno dell'abitazione della persona offesa, in mancanza della quale il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato come furto semplice di cui all'art. 624 c.p., aggravato - come pure evidenziato dallo stesso ricorrente - ai sensi dell'art. 61 n. 11) c.p., avendo la Caraffa agito abusando di relazioni di prestazione d'opera, che, per il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ricorrono oltre che nell'ipotesi del contratto di lavoro, ogni qual volta venga instaurato un rapporto giuridico che comporti l'obbligo di un facere e che, comunque, instauri tra le parti un rapporto di fiducia che possa agevolare la commissione del fatto (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 11631 del 27/02/2020, E., Rv. 278720). Né la riqualificazione del fatto - possibile senza violare il c.d. canone Drassich, in quanto sollecitata dalla stessa ricorrente con i motivi d'impugnazione - avrebbe comportato e comporterebbe l'improcedibilità del reato, posto che la persona offesa risulta aver proposto rituale querela. Volendo invece confermare l'originaria qualificazione giuridica del fatto, la Corte d'appello avrebbe dovuto precisare in che termini risulti eventualmente in atti che l'imputata abbia scelto di accedere o trattenersi nell'abitazione allo specifico fine di perpetrare il furto al di fuori od oltre l'orario previsto per l'espletamento dell'attività per cui era stata assunta ovvero se addirittura la Caraffa si fosse fatta strumentalmente assumere dalla persona offesa al fine di avere libero accesso alla sua abitazione e sottrarre quanto vi trovava. 4. Alla luce di quanto illustrato la sentenza impugnata, limitatamente al capo relativo al reato di cui al capo E), deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Salerno, la quale si atterrà ai principi di diritto affermati in precedenza. Nel resto il ricorso della Caraffa deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di cui al capo E), con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Salerno. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 22/3/2022 Il Consigliere - .ensore Il residente: Grazia osaA Miccoli CORTE