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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2026

Cassazione n. 19520/2026

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ORIS [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania, di condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 3.467,00 di multa, per il delitto di cui all'art. 73 comma 4 del d.p.r. 309 del 1990.

Il ricorrente deduce, con un primo motivo di ricorso, violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità, considerato che la Corte di appello ha assolto dall'imputazione il coimputato da cui il ricorrente ha acquistato lo stupefacente.

Con il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 192 co. 2 cod. proc. pen.

Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90.

In data 27/03/2026 il ricorrente ha presentato una memoria con la quale ha insistito nell'accoglimento delle censure già esposte con il ricorso per cassazione.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica, e pertanto non censurabile, avendo il giudice a quo evidenziato che il ricorrente è stato trovato all'interno di un'abitazione adibita in modo stabile all'attività di spaccio, sorvegliata con videocamera e protetta da porta blindata, con sportellino di chiusura interno, ove è stato rinvenuto materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Il ricorrente ha aperto la porta agli operanti dopo aver gettato nel water gli involucri contenenti lo stupefacente, che è stato parzialmente recuperato, come emerge dalle dichiarazioni degli operanti che, mentre intimavano l'apertura della porta, hanno sentito ripetutamente lo scroscio dello scarico dell'acqua.

In ordine al secondo motivo si osserva che costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n.29541 del 16/07/2020, Rv. 280027).

Ne segue che la censura che lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. è del tutto priva di pregio in quanto è pacifico che la mancata osservanza della suddetta norma, anche se richiamata in relazione a regole di valutazione probatoria, non è 1assistita da alcuna specifica sanzione processuale e, dunque, non rileva in quanto tale, ma refluisce nell'eventuale deduzione di vizi del percorso argomentativo della sentenza.

Il terzo motivo riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi dall'esposizione delle specifiche criticità che invalidavano le argomentazioni a base della sentenza impugnata, avendo il giudice a quo negato l'ipotesi lieve in ragione del quantitativo di marijuana recuperato da cui era possibile trarre 82 dosi, nonché la stabile organizzazione dell'attività di spaccio.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, pertanto, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente la Stasi U Fu 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORIS [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania, di condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 3.467,00 di multa, per il delitto di cui all'art. 73 comma 4 del d.p.r. 309 del 1990. Il ricorrente deduce, con un primo motivo di ricorso, violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità, considerato che la Corte di appello ha assolto dall'imputazione il coimputato da cui il ricorrente ha acquistato lo stupefacente. Con il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 192 co. 2 cod. proc. pen. Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90. In data 27/03/2026 il ricorrente ha presentato una memoria con la quale ha insistito nell'accoglimento delle censure già esposte con il ricorso per cassazione. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica, e pertanto non censurabile, avendo il giudice a quo evidenziato che il ricorrente è stato trovato all'interno di un'abitazione adibita in modo stabile all'attività di spaccio, sorvegliata con videocamera e protetta da porta blindata, con sportellino di chiusura interno, ove è stato rinvenuto materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il ricorrente ha aperto la porta agli operanti dopo aver gettato nel water gli involucri contenenti lo stupefacente, che è stato parzialmente recuperato, come emerge dalle dichiarazioni degli operanti che, mentre intimavano l'apertura della porta, hanno sentito ripetutamente lo scroscio dello scarico dell'acqua. In ordine al secondo motivo si osserva che costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n.29541 del 16/07/2020, Rv. 280027). Ne segue che la censura che lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. è del tutto priva di pregio in quanto è pacifico che la mancata osservanza della suddetta norma, anche se richiamata in relazione a regole di valutazione probatoria, non è 1assistita da alcuna specifica sanzione processuale e, dunque, non rileva in quanto tale, ma refluisce nell'eventuale deduzione di vizi del percorso argomentativo della sentenza. Il terzo motivo riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi dall'esposizione delle specifiche criticità che invalidavano le argomentazioni a base della sentenza impugnata, avendo il giudice a quo negato l'ipotesi lieve in ragione del quantitativo di marijuana recuperato da cui era possibile trarre 82 dosi, nonché la stabile organizzazione dell'attività di spaccio. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, pertanto, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente la Stasi U Fu 2
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