CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 maggio 2000
Cassazione n. 27523/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06EFH9D ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/05/2000 avverso la sentenza emessa il 19 febbraio 2026 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, deducendo il vizio della motivazione in relazione alla omessa assoluzione dell'imputato in quanto il fatto è compatibile con la detenzione personale. 2. Ritenuto che il ricorso può essere trattato «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per motivi diversi da quelli tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (cfr., quanto alla non deducibilità della violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761);3. Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M(-1( [OSCURATO:PERSONA] 22 LUC 7026 [OSCURATO:PERSONA] Dott. useppina Cirimele 2